Orlando promette: a brevissimo i nuovi parametri per i compensi avvocati; negoziazione assistita, camere arbitrali presso gli ordini e riesame del ddl sul processo civile con l'avvocatura
E sul processo civile ha garantito un lavoro congiunto per il riesame del disegno di legge Cancellieri, superando le criticità più gravi. "Un ottimo risultato che premia il lavoro responsabile del CNF per l'Avvocatura", ha commentato il presidente Guido Alpa
L’esecuzione mobiliare presso terzi (in particolare della pignorabilità ed impignorabilità di somme di danaro).
(Antonio Lo Mastro) - L’esecuzione mobiliare presso terzi, ed in particolare la pignorabilità di somme di danaro, da parte di un qualunque soggetto creditore nei confronti di un altro debitore, per somme che a qualunque titolo quest’ultimo ha ragione di vantare verso un altro soggetto terzo, costituisce un’azione cautelare mobiliare a garanzia del suo diritto di vredito, e pertanto, perseguibile anche presso il soggetto terzo.
Per far si che possa sorgere un diritto all’esecuzione mobiliare vi deve essere un titolo esecutivo che attribuisca un credito al precedente, e tale azione si instaura con un atto di pignoramento presso terzi, preceduto solitamente da un atto di precetto o messa in mora verso il debitore, relativamente al credito vantato.
Diverse sono le tipologie dei crediti, come quelli privilegiati e quelli ordinari. I primi sono quelli vantati dallo Stato o altri Enti pubblici, in ragione della particolare natura del credito, come per le iscrizioni ipotecarie per debiti dello Stato, ecc., gli altri sono tutti quelli di natura ordinaria vantati sia da parte dello Stato o altri Enti pubblici, sia da privati in ragione di diritto privatistico.
Tutti quelli privilegiati hanno ragione di soddisfazione prioritaria rispetto a quelli ordinari o così detti chirografari.
Anche altri crediti però hanno ragione di priorità in funzione della loro natura, in particolare segnaliamo quelli di natura alimentare.
Riguardo invece alla pignorabilità del debito, vi è da dire che non tutte le somme dovute da soggetti terzi in favore dei loro aventi diritti possono essere pignorate. Alcune, infatti, sono escluse “ope legis” da tale azione, proprio in ragione della loro natura concessoria, come per esempio le rendite INAIL, che sono particolari benefici concessi in ragione di infortuni sul lavoro, ed hanno pressocché la natura di risarcimento o ristoro o indennizzo, sia pure permanente, od una tantum per il danno o la menomazione patita o sofferta. Così pure non sono assoggettabili a pignoramento le rendite erogate dal Tesoro dello Stato, per cause invalidanti inerenti dipendenti dello Stato, non sono altresì pignorabili le erogazioni per cause di invalidità civile e relativa indennità di accompagnamento, o tutte le altre pensioni concesse per cause invalidanti, proprio in ragione della loro causalità concessoria, che si appalesano essere di tutta evidenza ed in similitudine con le altre rendite invalidanti, erogazioni di natura indennizzabile o risarcitoria, e non invece un’erogazione che ha il carattere della ordinarietà e non già della indennizzabilità.
Fondamentale è pure la impignorabilità di assegni concessi per carichi di famiglia, questi a parte la loro natura alimentare, anche e soprattutto perché non sono somme proprie del debitore, ma somme che quest’ultimo riscuote per conto di familiari a carico, né similmente possono considerarsi gli assegni di mantenimento corrisposti al coniuge separato se non supera la soglia del così detto minimo vitale di sopravvivenza.
E’ poi da dire, ad ogni buon conto, che anche in presenza delle erogazioni ordinarie di somme di danaro, esse non sono pignorabili nel loro totale ammontare, ma bisogna tener conto per prima di una quota per così dire “di riserva” a favore del titolare della prestazione e tanto per assicurargli un benché minimo vitale imposto per legge, e solo il dipiù di tale minimo può essere pignorato per un quinto, trattasi nella specie di emolumenti di carattere corrente o mensilità.
Per la qual cosa, se tali erogazioni mensili non dovessero superare tale soglia, così detta di “pignorabilita”, non vi potrà essere azione pignoratizia (vedi per tutte Dpr n. 180/150, Dl n. 69/988 convertito in L. 153/988, nonché sent. Corte Cost. n. 170/987 e n. 506/2002).
Vi è da dire che la stessa sorte dovrebbe giocare anche per somme eventualmente arretrate da corrispondere al soggetto debitore, per cui al massimo dovrebbero essere pignorate per un quinto del loro ammontare. Ma anche qui bisogna tener conto del limite della erogazione, per cui se esso arretrato derivasse nell’eventualità da erogazione mensile minimo, non potrebbe parlarsi di azione esecutiva.
Comunque, in ogni caso, è necessario sempre tener conto della natura del credito, che gioca un ruolo fondamentale nell’azione esecutiva, per cui prescinde da tale minimo vitale, per sua essenzialità, solo e solamente il credito di natura alimentare, dato che in entrambe le situazioni giocano lo stesso ruolo ed hanno la stessa finalità, cioè quella di assicurare sia pure un minimo di sopravvivenza al soggetto creditore.
· Dr. Antonio Lo Mastro – Funzinario capo INPS sede di Caserta
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CONTRIBUTO UNIFICATO - (Tabelle aggiornate a gennaio 2013)
Tabelle aggiornate al 9 gennaio 2013
Processo civile ordinario (1)
Valore |
Importo del contributo |
Processi di valore fino a €. 1.100,00 |
€. 37,00 |
Processi di valore superiore a €. 1.100,00 e fino a €. 5.200,00 |
€. 85,00 |
Processi di valore superiore a €. 5.200,00 e fino a €. 26.000,00 |
€. 206,00 |
Processi di valore superiore a €. 26.000,00 e fino a €. 52.000,00 |
€. 450,00 |
Processi di valore superiore a €. 52.000,00 e fino a €. 260.000,00 |
€. 660,00 |
Processi di valore superiore a €. 260.000,00 e fino a €. 520.000,00 |
€. 1.056,00 |
Processi di valore superiore a €. 520.000.00 |
€. 1.466,00 |
(1) La cifra del contributo unificato aumenta in caso di Giudizio di Appello (da 37 a 55,50; da 85 a 127,50; da 206 a 309; da 450 a 675; da 660 a 990; da 1.056 a 1.584; da 1.466 a 2.199). Tale contributo unificato “aumentato” dal 30 gennaio 2013 raddoppierà ulteriormente (per la parte che ha proposto impugnazione) nel caso in cui le impugnazioni - anche incidentali - venissero dichiarate inammissibili, improcedibili o fossero totalmente respinte (da 55,50 a 111; da 127,50 a 255; da 309 a 618; da 675 a 1.350; da 990 a 1.980; da 1.056 a 3.168; da 2.199 a 4.398).
Valore indeterminabile
Procedimento |
Importo del contributo |
Per i processi di valore indeterminabile |
€. 450,00 |
Per i processi di valore indeterminabile di competenza del giudice di Pace |
€. 206,00 |
Contributo ridotto rispetto al Processo civile ordinario
Valore |
Riduzione del contributo |
Procedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito: Procedimento d’ingiunzione Procedimento per la convalida di sfratto Procedimento cautelare Provvedimenti possessori |
50% |
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo |
50% |
Giudizio di sfratto per morosità |
50% |
Giudizio di sfratto per finita locazione |
50% |
Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento |
50% |
Procedimento sommario di cognizione |
50% |
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’art. 9 co. 1 bis del D.P.R. n. 115/2002 |
50% |
|
|
|
Procedimenti in di Separazione e Divorzio
Procedimento |
Importo del contributo |
Separazione consensuale (711 c.p.c.) |
€. 37,00 |
Divorzio cd. congiunto (art. 4, comma XVI, L. 898/1970) |
€. 37,00 |
Procedimento di divorzio (scioglimento matrimonio cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario) |
€. 85,00 |
Separazione giudiziale |
€. 85,00 |
Altri Procedimenti
Procedimento |
Importo del contributo |
Procedimenti di volontaria giurisdizione |
€. 85,00 |
Procedimenti in Camera di consiglio, ex artt. 737 c.p.c. e ss |
€. 37,00 |
Reclami contro i provvedimenti cautelari (Circ. Min., 31 luglio 2002 n. 5) |
€. 85,00 Il reclamo è considerato, ai fini del CU, strumento di impugnazione e dunque il contributo va incrementato della metà (quindi = 127,50) |
Regolamento di competenza e regolamento di giurisdizione |
CU ordinario |
Opposizione ad ordinanza - ingiunzione |
C.U. ordinario oltre a spese forfetizzate secondo l'importo di cui all'art. 30 D.P.R. 115/2002 |
Processi dinanzi alla Corte di Cassazione |
C.U. ordinario oltre ad un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari |
Procedimenti di Esecuzione
Procedimento |
Importo del contributo |
Processi di esecuzione per consegna o rilascio |
€. 121,00 |
Processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a €. 2.500,00 |
€. 37,00 |
Processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a €. 2.500,00 |
€. 121,00 |
Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare |
€. 121,00 |
Processi di esecuzione immobiliare |
€. 242,00 |
Processi di opposizione agli atti esecutivi |
€. 146,00 |
Procedimenti di Diritto Fallimentare
Procedimento |
Importo del contributo |
Insinuazione tempestiva al passivo |
Esente |
Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura |
€. 740,00 |
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura |
CU ridotto della metà |
Istanza di fallimento |
€. 85,00 |
Procedimenti Esenti
Procedimento |
Importo del contributo |
Procedimenti di rettificazione di stato civile |
Esente |
Processi in materia tavolare |
Esente |
Procedimenti di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del c.p.c., tra cui: Procedimenti di assenza e morte presunta Procedimenti di assenza e morte presunta |
Esente |
Procedimenti in materia di assegni per il mantenimento della prole o riguardanti la stessa |
Esente |
Processi di cui all'art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge “Pinto”) |
|
Procedure di Lavoro con i requisiti di cui all'art. 9 comma 1-bis TU 115/02 Procedimenti relativi alla esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro |
|
Procedimenti di Lavoro, Previdenza e Assistenza obbligatoria
Procedimento |
Importo del contributo |
Controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie (Per i decreti ingiuntivi l'importo è ridotto della metà) |
€. 37,00 |
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego |
CU ridotto del 50% rispetto al processo civile ordinario |
Esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro |
Esente |
Giudizio di Cassazione |
CU ordinario |
Procedimenti davanti al Tar e al Consiglio di Stato
Procedimento |
Importo del contributo |
Ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi |
€. 300,00 |
Ricorsi avverso il silenzio |
€. 300,00 |
Ricorsi di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato |
€. 300,00 |
Ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs n. 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale |
ESENTE
|
Ricorsi aventi ad oggetto rapporti di pubblico impiego |
Contributo ridotto a metà , salvo quanto previsto dall’art. 9, co. 1-bis |
Ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonchè da altre disposizioni che richiamino il citato rito |
€. 1.800,00 (prima: 1.500,00) |
Ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall’art. 119, comma I, lettere a), b) del d.lgs. 104/2010: a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti Valore della controversia uguale o inferiore ad Euro 200,000,00 |
€. 2.000,00 (prima: unica voce, 4.000,00) |
Ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall’art. 119, comma I, lettere a), b) del d.lgs. 104/2010: a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti Valore della controversia tra Euro 200,000,00 ed Euro 1.000.000,00 |
€. 4.000,00 (prima: unica voce, 4.000,00) |
Ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall’art. 119, comma I, lettere a), b) del d.lgs. 104/2010: a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti Valore della controversia superiore ad Euro 1.000.000,00
|
€. 6.000,00 (prima: unica voce, 4.000,00) |
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica |
€. 650,00 |
Altri ricorsi |
€. 650,00 |
Nei casi di cui all’art. 13, comma VI-bis, d.P.R. 115/2002 (contributo unificato per i ricorsi proposti davanti TAR e Consiglio di Stato) il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.
Ricorsi principali e incidentali avanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali
Valore |
Importo del contributo |
Controversie di valore fino ad Euro 2.583,28 |
€. 30,00 |
Controversie di valore superiore ad Euro 2.583,28 e fino ad euro 5.000,00 |
€. 60,00 |
Controversie di valore superiore ad Euro 5.000,00 e fino ad euro 25.000,00 |
€. 120,00 |
Controversie di valore superiore a euro 25.000,00 e fino a euro 75.000,00 |
€. 250,00 |
Controversie di valore superiore a 75.000,00 e fino a euro 200.000,00 |
€. 500,00 |
Controversie di valore superiore ad Euro 200.000,00 |
€. 1.500,00 |
|
Azione civile nel procedimento penale Il contributo unificato è dovuto in misura pari al CU ordinario ma solo se è formulata richiesta di condanna al pagamento di una somma di danaro e la domanda è accolta. In caso di richiesta di condanna generica, il CU non è dovuto. |