CONDOMINIO Merito e Cassazione
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Nel condominio di edifici la revisione o modificazione della tabella millesimale per errore nella determinazione dei valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piani, a norma dell'art. 69, n. 1, disp. att. cod. civ., e ammissibile soltanto per le tabelle  millesimali formate contrattualmente, e non anche per quelle determinate mediante sentenza, per le quali gli eventuali errori possono essere corretti soltanto nei termini e con i mezzi d'impugnazione delle sentenze. La domanda di revisione o modificazione può essere proposta non soltanto per l'errore di calcolo, già disciplinato dall'art. 1430 cod. civ., nel senso di consentire la rettifica di ogni tipo di contratto e che non esigeva, pertanto, una specifica previsione normativa in materia di condominio, ma anche per ogni tipo di errore rilevante come vizio del contratto, a norma dell'art. 1428 cod. civ., e da luogo, in questa seconda ipotesi, ad un unico e più semplice procedimento comprensivo sostanzialmente di quello di annullamento del contratto per effetto dell'errore vizio (errore essenziale e riconoscibile, artt. 1428, 1429 cod. civ.) e di quello di Determinazione delle nuove tabelle che, secondo i principi, avrebbero dovuto, a rigore, successivamente istituirsi.

Cass. civ. Sez. II, 08-07-1964, n. 1801