Primalex - Prima Pagina Italiana Quotidiano On Line https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali.html Fri, 29 Mar 2024 15:52:33 +0100 Joomla! - Open Source Content Management it-it Infiltrazioni dal terrazzo quando il condominio รจ colpevole e deve risarcire il danno? https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali/10334-infiltrazioni-dal-terrazzo-quando-il-condominio-e-colpevole-e-deve-risarcire-il-danno.html https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali/10334-infiltrazioni-dal-terrazzo-quando-il-condominio-e-colpevole-e-deve-risarcire-il-danno.html

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QUESITI CONDOMINIALI Sat, 27 Jun 2015 18:19:54 +0200
Condominio. Lavori e spese sostenute dal condomino.Art. 1134 cod civ. https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali/9364-condominio-lavori-e-spese-sostenute-dal-condominoart-1134-cod-civ.html https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali/9364-condominio-lavori-e-spese-sostenute-dal-condominoart-1134-cod-civ.html

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QUESITI CONDOMINIALI Mon, 03 Nov 2014 20:17:03 +0100
Cani in condominio e tipologia di regolamenti https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali/8968-cani-in-condominio-e-tipologia-di-regolamenti.html https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali/8968-cani-in-condominio-e-tipologia-di-regolamenti.html

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QUESITI CONDOMINIALI Sun, 20 Jul 2014 20:36:55 +0200
Telecamere, videosorveglianza e privacy condominiale. https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali/8904-telecamere-videosorveglianza-e-privacy-condominiale.html https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali/8904-telecamere-videosorveglianza-e-privacy-condominiale.html

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QUESITI CONDOMINIALI Sun, 29 Jun 2014 20:13:12 +0200
Antenna centralizzata e filtro TV: utilizzo della cosa comune. https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali/7953-antenna-centralizzata-e-filtro-tv-utilizzo-della-cosa-comune.html https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali/7953-antenna-centralizzata-e-filtro-tv-utilizzo-della-cosa-comune.html

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QUESITI CONDOMINIALI Thu, 12 Dec 2013 18:05:54 +0100
Installazione cancello automatizzato, basta una raccolta di firme tra condomini? https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali/7952-installazione-cancello-automatizzato-basta-una-raccolta-di-firme-tra-condomini.html https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali/7952-installazione-cancello-automatizzato-basta-una-raccolta-di-firme-tra-condomini.html Egregio Avvocato,

vorrei sapere se è vincolante per i dissenzienti un foglio appeso nell'atrio firmato dalla maggioranza dei condomini. Questo foglio è stato messo dall'amministratore di un'altra palazzina (sono in tutto quattro) e descrive lavori da eseguire all'inizio di un vialetto
privato, che dà sulla strada comunale e dovrebbe prevederne la chiusura con un cancello automatizzato, la messa in opera di nuovi citofoni, etc. Preciso che non si tratta di un supercondominio, ogni palazzina è autonoma.

Questi lavori non avrebbero dovuto essere approvati nell'ambito di una regolare assemblea? E se sì, chi dissente è tenuto al pagamento?

Grazie e distinti saluti

Alberta P.

 

Gentile signora Alberta,

solo l’assemblea dei condomini può deliberare in ordine ai lavori cui lei fa riferimento. Rispetto ad un’eventuale decisione assembleare i condomini dissenzienti potranno interporre ricorso nei trenta giorni (dalla data dell’assemblea, se il condomino dissenziente era presente; ovvero dalla notifica del verbale nel caso il condomino non abbia preso parte all’assemblea).

Questa è la procedura per poter deliberare l’effettuazione di lavori che riguardino un condominio. Nei casi di necessità ed urgenza l’amministratore ha facoltà di provvedere direttamente, ma deve sottoporre la questione ai condomini per la ratifica alla prima assemblea utile.

Il foglio posto in bacheca dall’amministratore, pertanto, non ha assolutamente alcun valore vincolante non solo per i dissenzienti, ma neanche per gli altri condomini.

I condomini dissenzienti potranno non solo non pagare, ma potranno anche proporre azione legale nei confronti dell’amministratore, per non aver seguito tutte le procedure di legge: deliberazione circa l’effettuazione dei lavori; presentazione di preventivi; scelta della/e ditta/e; approvazione del piano di riparto della spesa; etc.

 

Cordiali saluti.

Avv. Antonio Gaudiano

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QUESITI CONDOMINIALI Thu, 12 Dec 2013 17:30:06 +0100
Revoca dell'amministratore senza giusta causa: conseguenze https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali/7757-revoca-dellamministratore-senza-giusta-causa-conseguenze.html https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali/7757-revoca-dellamministratore-senza-giusta-causa-conseguenze.html Salve Avvocato,

da alcuni mesi (sei per la precisione) abbiamo eletto un nuovo amministratore. A dire la verità non siamo molto contenti del suo operato. Oltre a riscuotere le quote condominiali, null’altro fa.

Vorremmo cambiare, ma alcuni di noi ritengono che non è cosa semplice e che forse potremmo avere delle conseguenze da un’immotivata revoca.

Cosa ci consiglia.

Grazie.

Gemma G.  - Prato.

 

Signora Gemma è proprio così: se non vi sono ‘gravi motivi’ la revoca potrebbe essere problematica. L’ amministratore revocato  senza ‘giusta causa’ potrebbe pretendere che gli venga corrisposto il compenso fino alla scadenza del mandato.

Ma quali sono i motivi che possano integrare una giusta causa? Li potrete leggere negli artt. 1129 - 1131 c.c.

Cordiali saluti.

Avv. Antonio Gaudiano

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QUESITI CONDOMINIALI Sat, 09 Nov 2013 07:07:10 +0100
Condomini morosi, ricorso per decreto ingiuntivo anche su bilancio preventivo? https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali/7526-condomini-morosi-ricorso-per-decreto-ingiuntivo-anche-su-bilancio-preventivo.html https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali/7526-condomini-morosi-ricorso-per-decreto-ingiuntivo-anche-su-bilancio-preventivo.html

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QUESITI CONDOMINIALI Sun, 06 Oct 2013 09:26:43 +0200
LASTRICO SOLARE, GIUNTO TECNICO E RIPARTIZIONE DELLE SPESE https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali/7284-lastrico-solare-giunto-tecnico-e-ripartizione-delle-spese.html https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali/7284-lastrico-solare-giunto-tecnico-e-ripartizione-delle-spese.html Gentile avvocato Gaudiano,

vivo in un condominio di Roma Nord il cui immobile è servito da due scale. Al lastrico solare si può accedere indifferentemente da entrambe le scale. Vero è che tra i plessi c’è un giunto tecnico, ma il lastrico  si presenta con un unico piano di calpestio. Non c’è un muretto divisorio, né un qualsivoglia dislivello. Qualche mese fa l’elemento bituminoso che ricopre il lastrico si è rotto e vi sono state delle infiltrazioni di pioggia nell’appartamento sottostante. La spesa per la riparazione l’amministratore l’ha posta a carico dei soli appartamenti che insistono sulla verticale dove si è avuto il problema. A ciò si aggiunga che la copertura del lastrico è stata rifatta totalmente circa sette anni fa e la ditta dette una garanzia decennale. Oggi l’amministratore dice di non avere alcuna documentazione di tale contratto contenente tale garanzia. Ma io me la ricordo, eccome. In più sempre l’amministratore vorrebbe procedere al rifacimento di tutta la copertura del lastrico.

Per quanto riguarda le spese ritengo che andavano suddivise tra tutti i condomini e non solo di quelli della verticale.

Cosa ne pensa?

Giuseppe B.

 

Egregio sig. Giuseppe,

lei parla di un unico lastrico solare, mentre riterrei che nel caso che lei prospetta siamo di fronte a due lastrici. Il giunto tecnico, infatti, non unisce, ma divide.

Esiste, tuttavia, un elemento semplice che può orientarci in questo caso, le pendenze per la raccolta dell’acqua piovana: se la raccolta delle acque avviene separatamente per ognuno dei plessi e allora ci si ritrova di fronte a due lastrici e le spese di riparazione vanno addebitate ai soli proprietari degli appartamenti che insistono sulla verticale. Diversamente: se cioè tutta l’acqua piovana viene raccolta in un unico punto o in più punti di uno stesso lato dell’immobile condominiale, allora il lastrico è unico e le spese vanno a carico di tutti i condomini.

Per quanto riguarda la garanzia decennale sarebbe importante trovarne traccia, magari anche ricontattando la ditta. Se esiste questa garanzia decennale è giusto che non vengano spesi soldi per il rifacimento del lastrico essendo la ditta a doversi fare carico delle opere di riparazione e/o di rifacimento parziale o totale.

Cordiali saluti

Avv. Antonio Gaudiano.

 

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QUESITI CONDOMINIALI Wed, 28 Aug 2013 21:23:27 +0200
Casa assegnata al coniuge: chi paga gli oneri? https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali/7182-casa-assegnata-al-coniuge-chi-paga-gli-oneri.html https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali/7182-casa-assegnata-al-coniuge-chi-paga-gli-oneri.html Carissimo avvocato Gaudiano,

sono un amministratore di condominio e le chiedo un consiglio sulla riscossione degli oneri condominiali.

Nel condominio dove vivo e svolgo la funzione di amministratore c’è una signora che è separata dal marito. Siccome ha due figli piccoli il giudice le ha assegnato la casa che, però, è di proprietà esclusiva del marito. Per non sbagliare, e nel dubbio, ho chiesto il pagamento degli oneri condominiali ad entrambi. Mi hanno risposto: il marito che il pagamento degli oneri sarebbe di competenza della moglie; mentre la moglie sostiene che tocca al marito. Cosa Fare?

Grazie.

Geppino T.

 

Egregio sig. Geppino,

deve partire dalla sentenza del Tribunale che ha disposto l’assegnazione della casa in esclusiva alla moglie. Se ne faccia consegnare una copia omologata. In essa troverà la soluzione: se il giudice si è limitato a disporre l’assegnazione, non stabilendo nulla in ordine al pagamento degli oneri e allora questi cedono a carico dell’assegnataria (la signora che vive nell’appartamento).

E’ chiaro, tuttavia, che saranno a carico della signora le sole spese ordinarie. Per quelle straordinarie dovrà mettere in mora il proprietario dell’appartamento, ovvero al marito della signora.

Faccia conto che il rapporto tra i due è assimilabile al rapporto che intercorre tra proprietario di casa e inquilino.

Saluti.

Avv. Antonio Gaudiano

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QUESITI CONDOMINIALI Mon, 12 Aug 2013 21:40:20 +0200
Supercondominio e ripartizione delle spese di riparazione https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali/7181-supercondominio-e-ripartizione-delle-spese-di-riparazione-1.html https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali/7181-supercondominio-e-ripartizione-delle-spese-di-riparazione-1.html In un supercondominio con regolamento contrattuale composto da diversi edifici, ciascun edificio ha una tabella decimillesimale.

Per due dei suddetti edifici - denominati villette - c'è un’ unica tabella decimillesimale il cui totale ovviamente, sommato a quello degli altri edifici dà 10000 decimillesimi. 
In una villetta di uno dei due edifici, staccati uno dall'altro, sono stati eseguiti importanti lavori di riparazione dei danni provocati da infiltrazione d'acqua.

La spesa per la riparazione è ammontata ad € 12.000,00 ed il danno è parzialmente coperto da polizza assicurativa.

L'amministratore ha inteso ripartire le relative spese su ambedue gli edifici sostenendo che non poteva fare altrimenti in quanto forniti di un’ unica tabella decimillesimale. 

 

PARERE.

Nel caso di specie, tenuto conto che il problema si è verificato in uno degli immobili che fanno parte del supercondominio, che i relativi lavori sono stati effettuati e se ne sono avvantaggiati i condomini ( e solo quelli) che di quell’immobile fanno parte, riteniamo che le spese vadano ripartite ex art. 1123, secondo e terzo comma, C.c..

La circostanza che le due palazzine siano fornite di un’unica tabella decimillesimale, non osta all’applicazione della ripartizione delle spese così come dispone il richiamato art. 1123 C.c.. Ben può l’amministratore ripartire la spesa in base alla Tabella della proprietà generale (tab. A) in base ai millesimi degli appartamenti che di quella palazzina fanno parte. (1)

All’applicazione della norma di cui all’art. 1123 C.C. potrebbe derogare il regolamento contrattuale di cui il supercondominio è fornito.

 

Tuttavia, dallo stralcio del regolamento inviatoci, quest’ultimo nulla dispone in contrasto con la norma del Codice civile richiamata, che riteniamo vada applicata nella fattispecie che ci occupa.

 

 

                                                                    Avv. Antonio Gaudiano



(1) Il fatto che le tabelle millesimali degli edifici in condominio esprimano il valore dei singoli appartamenti ragguagliandolo a quello dell'intero stabile, non impedisce che esse possano essere utilizzate, ai fini della ripartizione delle spese condominiali, anche nell'ipotesi in cui tali spese vadano suddivise, ai sensi dell'art 1123, primo capoverso cod. civ., fra i soli condomini che abbiano tratto utilità dalle opere eseguite. In tal caso, infatti, il rapporto di valore fra i singoli appartamenti ed il complesso delle unita immobiliari appartenenti ai condomini che hanno tratto utilità da tali opere ben può essere stabilito in base ai coefficienti millesimali indicati nelle tabelle, previa l'esecuzione delle operazioni aritmetiche occorrenti per calcolare il nuovo rapporto di proporzione. (Cass. civ. Sez. II, 30-05-1966, n. 1435)

 

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QUESITI CONDOMINIALI Mon, 12 Aug 2013 21:38:20 +0200
Lavori pagati dal condomino, sono rimborsabili? https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali/7180-lavori-pagati-dal-condomino-sono-rimborsabili.html https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali/7180-lavori-pagati-dal-condomino-sono-rimborsabili.html Egregio avvocato,

nel mio palazzo una condomina dichiara di aver sostenuto delle spese per dei lavori che definisce ‘urgenti’ e pretenderebbe il relativo pagamento. Gli toccano? L’amministratore ha risposto che convocherà un’assemblea e se gli altri condomini riterranno la indifferibilità della spesa procederà al piano di riparto. E’ corretto tutto ciò?

 

Grazie.

Giovanna B.

 

 

Gentile signora Giovanna,

per principio generale i singoli condomini non possono sostituirsi nella gestione delle parti comuni: lei immagina un condominio dove ogni condomino si senta legittimato ad intervenire sia pure con proprie anticipazioni, arrogandosi il diritto di stabilire se una spesa sia oppure non sia ‘urgente’ e presentando successivamente il conto? Una babele.

Per spesa urgente deve intendersi la spesa che è tale solo quando sia assolutamente indifferibile al fine di evitare un pregiudizio grave alle parti comuni o all’incolumità dei condomini o di terzi: una porzione di intonaco ammalorato della facciata condominiale che rischia di cadere in testa a qualcuno.

In mancanza, la procedura è questa: il condomino che ritiene indifferibile l’esecuzione di lavori urgenti, deve farne richiesta all’amministratore il quale convocherà un’apposita assemblea straordinaria. In mancanza dell’amministratore potrà lo stesso condomino  convocarla ex art. 66 delle Disp. Att. al codice civile.

Se l’assemblea non provvede o, se provvede ma l’amministratore non dà esecuzione ai delibarata assembleari, potrà richiedere al tribunale competente la nomina di un amministratore ad acta, ex art. 1105 cod. civ..

Solo per inciso: se l’amministratore era in carica al momento dell’esecuzione dei lavori, non direi che sia proprio un amministratore troppo presente in condominio. Le pare? 

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QUESITI CONDOMINIALI Mon, 12 Aug 2013 21:19:24 +0200
Animali e regolamento condominiale https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali/7179-animali-e-regolamento-condominiale-1.html https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali/7179-animali-e-regolamento-condominiale-1.html Egregio avvocato,

sono vedova e i due miei figli per motivi di lavoro si sono dovuti trasferire lontano. Da quando, alcuni anni orsono,  mio marito è venuto a mancare il mio piccolo cagnolino mi fa compagnia e allevia la mia solitudine. Tuttavia, proprio Lola è stata nel passato e ancora tutt’ora è fonte di litigi con qualche vicino di casa. Qualche settimana fa ho sentito per televisione che la nuova legge del condominio dice che i cani o comunque gli animali si possono tenere in casa e che nessuno può impedirlo. Ho approfittato dell’ultima riunione di condominio per accennarne all’amministratore per farmi dare da lui qualche chiarimento in più. Le confesso che non è che ci ho capito molto; però ho avuto la sensazione che neanche lui avesse le idee molto chiare sull’argomento.

Insomma, che dice la nuova legge: Lola posso tenerla senza che nessuno mi crei problemi?

Grazie.

Giovanna B.

 

Gentile signora Giovanna,

la norma contenuta nell’art. 1138 del codice civile introdotta dalla nuova legge di riforma del condominio (L. n. 220/2012) è talmente perentoria che lascia pensare più di quello che dispone (“Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”).

Tuttavia bisogna fare preliminarmente delle distinzioni: tra regolamento contrattuale e regolamento approvato a maggioranza dall’assemblea; tra diritti disponibili ed indisponibili; tra proprietà esclusiva e spazi comuni condominiali.

La norma (che abbiamo citato per l’innanzi) contenuta nell’ultimo comma dell’art. 1138 cod. civ. (così come modificato dalla legge di riforma) fa riferimento al regolamento approvato dall’assemblea a maggioranza. E’, infatti, quest’ultimo a non poter disporre limiti e/o divieti alle proprietà esclusive (appartamenti, etc.). I regolamenti di questo tipo dispongono solamente in merito all’uso degli spazi comuni condominiali e nulla possono in ordine alle proprietà esclusive. Tecnicamente non possono limitare i diritti esclusivi di ogni singolo condomino.

Orbene, nella sua lettera, non ci ha specificato se nel suo condominio vige un regolamento approvato a maggioranza oppure questo sia di tipo contrattuale.

Se è di tipo assembleare sappia che non può vietare ai condomini di detenere in casa animali domestici.

Caso diverso è il regolamento contrattuale. Questo è un regolamento che viene predisposto in genere dal costruttore, viene inserito nell’atto di acquisto della proprietà (rogito notarile) del quale diviene parte integrante e può contenere anche limitazioni al diritto di proprietà. Nel senso cioè che all’atto dell’acquisto della proprietà (appartamento etc.) il nuovo proprietario può accettare anche eventuali limitazioni al suo diritto di proprietà e/o alle relative facoltà (una tra queste può essere quella di non detenere animali in casa). E’ quello della proprietà un diritto disponibile (nel senso che chi ne è titolare può anche accettare delle compressioni dello stesso) e dunque chi acquista casa può anche accettare eventuale divieto di detenere in casa animali.

Tenga però presente che la detenzione di animali in casa è soggetta a ben precise norme contenute nell’ordinanza del Ministero della Salute entrata in vigore il 23 marzo 2009.

 Questa prevede tra l’altro che i proprietari degli animali debbono comportarsi in modo tale da non ledere o nuocere alla quiete e all’igiene degli altri conviventi dello stabile.

L’amministratore potrà richiedere l’allontanamento dell’animale, in caso di rumori molesti (se il cane abbaia, per es. nelle ore nottturne…) o di odori sgradevoli (un cane tenuto sul terrazzo di casa, dove fa i propri bisogni e non venga pulito con assiduità e scrupolo…). Tenga altresì presente che gli animali non possono essere abbandonati per lungo tempo sul balcone o nelle abitazioni perché si potrebbe ipotizzare il reato di “omessa custodia” (art. 672 del codice penale).

Nel caso di immissioni rumorose è possibile anche ipotizzare il reato di “disturbo del riposo delle persone” (art. 659 del Cod. civile).

Non ci ha precisato se i litigi con i suoi vicini a causa di Lola siano avvenuti a seguito del fatto che abbia lasciato il suo cognolino libero di scorrazzare negli spazi comuni condominiali.

Anche in questo caso vi sono delle prescrizioni alle quali i proprietari di animali domestici debbono attenersi, come: tenere pulita l’area di passeggio, utilizzare il guinzaglio e, nel caso di animali aggressivi, utilizzare la museruola.

Insomma, vero è che la nuova legge ha previsto che il regolamento non possa vietarela detenzione dei animali (‘domestici’) in casa; ma non sono venuti meno gli obblighi a carico dei proprietari degli stessi animali.

Spero di essere stato chiaro.

Cordiali saluti

avv. Antonio Gaudiano

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QUESITI CONDOMINIALI Mon, 12 Aug 2013 21:18:03 +0200
Lastrici solari: le spese di riparazione a chi toccano? https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali/7178-lastrici-solari-le-spese-di-riparazione-a-chi-toccano.html https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali/7178-lastrici-solari-le-spese-di-riparazione-a-chi-toccano.html

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QUESITI CONDOMINIALI Mon, 12 Aug 2013 21:15:58 +0200
Balconi: a chi spettano le riparazioni? https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali/7177-balconi-a-chi-spettano-le-riparazioni.html https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali/7177-balconi-a-chi-spettano-le-riparazioni.html Egregio avvocato Gaudiano,

una quindicina di giorni fa dalla parte sottostante il mio balcone si è staccata una parte di intonaco che è caduta sul balcone del proprietario dell’appartamento sottostante. Preciso che il nostro non è un palazzo storico, ma realizzato in cooperativa. La riparazione, secondo me, è di competenza dell’altro proprietario, mentre quest’ultimo insiste che invece dovrei io provvedere alla riparazione. Sono sicuro di avere ragione, ma stante il rapporto di amicizia che ho con questa persona non vorrei che un minimo episodio del genere potesse compromettere un bel rapporto di amicizia e di buon vicinato.

Grazie.     Pasquale D.

 

Carissimo sig. Pasquale, mi dispiace darle una delusione, ma il suo vicino ha perfettamente ragione: nel caso che mi ha prospettato, la riparazione spetta proprio a lei.

La Corte di Cassazione riteneva che la soletta del balcone doveva essere assoggettata al regime della comunione tra il proprietario dell’appartamento sovrastante e di quello sottostante. Dunque, nel caso di specie doveva essere applicato il regime delle spese di cui all’art. 1125 c.c.. Secondo questa norma in caso di riparazione al proprietario sovrastante spettava la spesa per il pavimento, mentre la riparazione del sottobalcone spettava al proprietario dell’appartamento sottostante.

Sul punto la Corte di Cassazione ha mutato orientamento e con una recente sentenza (la n. 2241/2012) ha stabilito che “i balconi ‘aggettanti’, costituenti un ‘prolungamento’ della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa”. La Suprema Corte, nella stessa sentenza ha altresì stabilito che “I rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore dei balconi ‘aggettanti’ si devono considerare beni comuni a tutti ex art. 1117 c.c., solo quando s’inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole”.

Il suo balcone ‘aggettante’ non ha elementi decorativi che possano rappresentare un ‘bene comune’ al condominio e quello che si è staccato dal balcone è del semplice intonaco.

Cordiali saluti.

Avv. Antonio Gaudiano

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QUESITI CONDOMINIALI Mon, 12 Aug 2013 21:13:58 +0200
Registro anagrafe condominiale: e la mia privacy? https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali/7176-registro-anagrafe-condominiale-e-la-mia-privacy.html https://www.primapaginaitaliana.it/primalex/357-condominio/quesiti-condominiali/7176-registro-anagrafe-condominiale-e-la-mia-privacy.html Egregio avvocato, l’amministratore del condominio dove vivo mi ha chiesto di fornirgli copia del titolo di proprietà del mio appartamento con i dati catastali aggiornati, oltre alle generalità e codice fiscale di chi ne risulta il proprietario e tutti i dati dell’eventuale inquilino. Sono tenuta a darglieli? E la privacy che fine fa?

Giuseppina G.

 

Gentile signora Giuseppina,

La richiesta fattale dal suo amministratore è pienamente legittima e discende dalla legge 220/2012 che andrà in vigore dal prossimo 18 giugno 2013.

La tenuta del registro dell’anagrafe del condominio è un obbligo per l’amministratore. L’art. 1130 del Codice civile, così come modificato dalla legge di riforma che abbiamo sopra richiamato, al n. 6 del primo comma istituisce un registro di anagrafe condominiale, che deve “… contenere le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza …” .

La legge prevede altresì che nel caso in cui il condomino non fornisca questi dati, l’amministratore li richiederà con lettera raccomandata e, trascorsi inutilmente trenta giorni, procede all’acquisizione di tali dati ponendo le relative spese sostenute a carico del condomino inerte.

Realizzare il registro anagrafe del condominio è un obbligo anche per  l’amministratore, la cui mancata tenuta è motivo di “grave irregolarità” che può comportare anche la revoca dello stesso amministratore inadempiente.

Se, tuttavia, lei ha delle remore a consegnare copia del suo atto di proprietà, può provvedere a fornire tutti i dati a mezzo di un’autocertificazione, in questo modo fa salva anche la sua privacy.

 

Avv. Antonio Gaudiano

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QUESITI CONDOMINIALI Mon, 12 Aug 2013 21:10:26 +0200