Il Ministro Guardasigilli ha incontrato oggi l'Ufficio di presidenza del CNF. Nell'incontro, molto positivo,  ha assicurato che i nuovi parametri proposti dal Consiglio saranno varati prestissimo.
Ha anche annunciato che presenterà un disegno di legge per la introduzione dei nuovi istituti alternativi alle cause in tribunale proposti dal Consiglio, come la negoziazione assistita affidata agli avvocati e le Camere arbitrali presso i Consigli dell'Ordine.  
E sul processo civile ha garantito un lavoro congiunto per  il riesame del disegno di legge Cancellieri, superando le criticità più gravi. "Un ottimo risultato che premia il lavoro responsabile del CNF per l'Avvocatura", ha commentato il presidente Guido Alpa

(Antonio Lo Mastro) - L’esecuzione mobiliare presso terzi, ed in particolare la pignorabilità di somme di danaro, da parte di un qualunque soggetto creditore nei confronti di un altro debitore, per somme che a qualunque titolo quest’ultimo ha ragione di vantare verso un altro soggetto terzo, costituisce un’azione cautelare mobiliare a garanzia del suo diritto di vredito, e pertanto, perseguibile anche presso il soggetto terzo.

Per far si che possa sorgere un diritto all’esecuzione mobiliare vi deve essere un titolo esecutivo che attribuisca un credito al precedente, e tale azione si instaura con un atto di pignoramento presso terzi, preceduto solitamente da un atto di precetto o messa in mora verso il debitore, relativamente al credito vantato.

Diverse sono le tipologie dei crediti, come quelli privilegiati e quelli ordinari. I primi sono quelli vantati dallo Stato o altri Enti pubblici, in ragione della particolare natura del credito, come per le iscrizioni ipotecarie per debiti dello Stato, ecc., gli altri sono tutti quelli di natura ordinaria vantati sia da parte dello Stato o altri Enti pubblici, sia da privati in ragione di diritto privatistico.

Tutti quelli privilegiati hanno ragione di soddisfazione prioritaria rispetto a quelli ordinari o così detti chirografari.

Anche altri crediti però hanno ragione di priorità in funzione della loro natura, in particolare segnaliamo quelli di natura alimentare.

Riguardo invece alla pignorabilità del debito, vi è da dire che non tutte le somme dovute da soggetti terzi in favore dei loro aventi diritti possono essere pignorate. Alcune, infatti, sono escluse “ope legis” da tale azione, proprio in ragione della loro natura concessoria, come per esempio le rendite INAIL, che sono particolari benefici concessi in ragione di infortuni sul lavoro, ed hanno pressocché la natura di risarcimento o ristoro o indennizzo, sia pure permanente, od una tantum per il danno o la menomazione patita o sofferta. Così pure non sono assoggettabili a pignoramento le rendite erogate dal Tesoro dello Stato, per cause invalidanti inerenti dipendenti dello Stato, non sono altresì pignorabili le erogazioni per cause di invalidità civile e relativa indennità di accompagnamento, o tutte le altre pensioni concesse per cause invalidanti, proprio in ragione della loro causalità concessoria, che si appalesano essere di tutta evidenza ed in similitudine con le altre rendite invalidanti, erogazioni di natura indennizzabile o risarcitoria, e non invece un’erogazione che ha il carattere della ordinarietà e non già della indennizzabilità.

Fondamentale è pure la impignorabilità di assegni concessi per carichi di famiglia, questi a parte la loro natura alimentare, anche e soprattutto perché non sono somme proprie del debitore, ma somme che quest’ultimo riscuote per conto di familiari a carico, né similmente possono considerarsi gli assegni di mantenimento corrisposti al coniuge separato se non supera la soglia del così detto minimo vitale di sopravvivenza.

E’ poi da dire, ad ogni buon conto, che anche in presenza delle erogazioni ordinarie di somme di danaro, esse non sono pignorabili nel loro totale ammontare, ma bisogna tener conto per prima di una quota per così dire “di riserva” a favore del titolare della prestazione e tanto per assicurargli un benché minimo vitale imposto per legge, e solo il dipiù di tale minimo può essere pignorato per un quinto, trattasi nella specie di emolumenti di carattere corrente o mensilità.

Per la qual cosa, se tali erogazioni mensili non dovessero superare tale soglia, così detta di “pignorabilita”, non vi potrà essere azione pignoratizia (vedi per tutte Dpr n. 180/150, Dl n. 69/988 convertito in L. 153/988, nonché sent. Corte Cost. n. 170/987 e n. 506/2002).

Vi è da dire che la stessa sorte dovrebbe giocare anche per somme eventualmente arretrate da corrispondere al soggetto debitore, per cui al massimo dovrebbero essere pignorate per un quinto del loro ammontare. Ma anche qui bisogna tener conto del limite della erogazione, per cui se esso arretrato derivasse nell’eventualità da erogazione mensile minimo, non potrebbe parlarsi di azione esecutiva.

Comunque, in ogni caso, è necessario sempre tener conto della natura del credito, che gioca un ruolo fondamentale nell’azione esecutiva, per cui prescinde da tale minimo vitale, per sua essenzialità, solo e solamente il credito di natura alimentare, dato che in entrambe le situazioni giocano lo stesso ruolo ed hanno la stessa finalità, cioè quella di assicurare sia pure un minimo di sopravvivenza al soggetto creditore.

·          Dr. Antonio Lo Mastro – Funzinario capo INPS sede di Caserta

 

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Tabelle aggiornate al 9 gennaio 2013

Processo civile ordinario (1)

 

 Valore

Importo del contributo  

Processi di valore fino a €. 1.100,00

€. 37,00

Processi di valore superiore a €. 1.100,00 e fino a €. 5.200,00

€. 85,00

Processi di valore superiore a €. 5.200,00 e fino a €. 26.000,00

€. 206,00

Processi di valore superiore a €. 26.000,00 e fino a €. 52.000,00

€. 450,00

Processi di valore superiore a €. 52.000,00 e fino a €. 260.000,00

€. 660,00

Processi di valore superiore a €. 260.000,00 e fino a €. 520.000,00

€. 1.056,00

Processi di valore superiore a €. 520.000.00

€. 1.466,00

(1) La cifra del contributo unificato aumenta in caso di Giudizio di Appello (da 37 a 55,50; da 85 a 127,50; da 206 a 309; da 450 a 675; da 660 a 990; da 1.056 a 1.584; da 1.466 a 2.199). Tale contributo unificato “aumentato” dal 30 gennaio 2013 raddoppierà ulteriormente (per la parte che ha proposto impugnazione) nel caso in cui le impugnazioni - anche incidentali - venissero dichiarate inammissibili, improcedibili o fossero totalmente respinte (da 55,50 a 111; da 127,50 a 255; da 309 a 618; da 675 a 1.350; da 990 a 1.980; da 1.056 a 3.168; da 2.199 a 4.398).

 

Valore indeterminabile

 

 Procedimento

Importo del contributo

Per i processi di valore indeterminabile

€. 450,00

Per i processi di valore indeterminabile di competenza del giudice di Pace

€. 206,00

 

 

Contributo ridotto rispetto al Processo civile ordinario

 

 

 Valore

Riduzione del contributo

Procedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito:

Procedimento d’ingiunzione

Procedimento per la convalida di sfratto

Procedimento cautelare

Provvedimenti possessori

50%

Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

50%

Giudizio di sfratto per morosità

50%

Giudizio di sfratto per finita locazione

50%

Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento

50%

Procedimento sommario di cognizione

50%

Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’art. 9 co. 1 bis del D.P.R. n. 115/2002

50%

 

 

 

 

 

Giudice di Pace

I processi avanti il Giudice di Pace seguono le tabelle ordinarie

 

 

 

Contributo ordinario

Per i processi in materia di locazione

Per i processi in materia di comodato

Per i processi in materia di occupazione senza titolo

Per i processi in materia di impugnazione di delibere condominiali

 

Procedimenti in di Separazione e Divorzio

 

 Procedimento

Importo del contributo

Separazione consensuale (711 c.p.c.)

€. 37,00

Divorzio cd. congiunto (art. 4, comma XVI, L. 898/1970)

€. 37,00

Procedimento di divorzio

(scioglimento matrimonio

cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario)

€. 85,00

Separazione giudiziale

€. 85,00

 

Altri Procedimenti

 

 Procedimento

Importo del contributo

Procedimenti di volontaria giurisdizione

€. 85,00

Procedimenti in Camera di consiglio, ex artt. 737 c.p.c. e ss

€. 37,00

Reclami contro i provvedimenti cautelari (Circ. Min., 31 luglio 2002 n. 5)

€. 85,00

Il reclamo è considerato, ai fini del CU, strumento di impugnazione e dunque il contributo va incrementato della metà (quindi = 127,50)

Regolamento di competenza e regolamento di giurisdizione

CU ordinario

Opposizione ad ordinanza - ingiunzione

C.U. ordinario

oltre a spese forfetizzate secondo l'importo di cui all'art. 30 D.P.R. 115/2002

Processi dinanzi alla Corte di Cassazione

C.U. ordinario oltre ad un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari

 

 

Procedimenti di Esecuzione

 

 Procedimento

 Importo del contributo

Processi di esecuzione per consegna o rilascio

€. 121,00

Processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a €. 2.500,00

€. 37,00

Processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a €. 2.500,00

€. 121,00

Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare

€. 121,00

Processi di esecuzione immobiliare

€. 242,00

Processi di opposizione agli atti esecutivi

€. 146,00

 

 

 

Procedimenti di Diritto Fallimentare

 

 

 Procedimento

Importo del contributo

Insinuazione tempestiva al passivo

Esente

Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura

€. 740,00

Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura

CU ridotto della metà

Istanza di fallimento

€. 85,00

 

 

Procedimenti Esenti

 

 Procedimento

 Importo del contributo

Procedimenti di rettificazione di stato civile

Esente

Processi in materia tavolare

Esente

Procedimenti di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del c.p.c., tra cui:

Procedimenti di assenza e morte presunta

Procedimenti di assenza e morte presunta

Esente

Procedimenti in materia di assegni per il mantenimento della prole o riguardanti la stessa

Esente

Processi di cui all'art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge “Pinto”)

 

Procedure di Lavoro con i requisiti di cui all'art. 9 comma 1-bis TU 115/02

Procedimenti relativi alla esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro

 

 

 

Procedimenti di Lavoro, Previdenza e Assistenza obbligatoria

 

 Procedimento

 Importo del contributo

Controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie

(Per i decreti ingiuntivi l'importo è ridotto della metà)

€. 37,00

Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego

CU ridotto del 50% rispetto al processo civile ordinario

Esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro

Esente

Giudizio di Cassazione

CU ordinario

 

Procedimenti davanti al Tar e al Consiglio di Stato

 

 Procedimento

  Importo del contributo

Ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi

€. 300,00

Ricorsi avverso il silenzio

€. 300,00

Ricorsi di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato

€. 300,00 

Ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs n. 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale

ESENTE

 

Ricorsi aventi ad oggetto rapporti di pubblico impiego

Contributo ridotto a metà , salvo quanto previsto dall’art. 9, co. 1-bis

Ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del  decreto  legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonchè da altre disposizioni che richiamino il citato rito

€. 1.800,00

(prima: 1.500,00)

Ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall’art. 119, comma I, lettere a), b) del d.lgs. 104/2010: a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti

Valore della controversia uguale o inferiore ad Euro 200,000,00

€. 2.000,00

(prima: unica voce, 4.000,00)

Ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall’art. 119, comma I, lettere a), b) del d.lgs. 104/2010: a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti

Valore della controversia tra Euro 200,000,00 ed Euro 1.000.000,00

€. 4.000,00

(prima: unica voce, 4.000,00)

Ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall’art. 119, comma I, lettere a), b) del d.lgs. 104/2010: a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti

Valore della controversia superiore ad Euro 1.000.000,00

 

€. 6.000,00

(prima: unica voce, 4.000,00)

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

€. 650,00

Altri ricorsi

€. 650,00

Nei casi di cui all’art. 13, comma VI-bis, d.P.R. 115/2002 (contributo unificato per i ricorsi proposti davanti TAR e Consiglio di Stato) il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.

 

Ricorsi principali e incidentali avanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali

 

 

 

 

 

 

 

 Valore

 Importo del contributo

Controversie di valore fino ad Euro 2.583,28

€. 30,00

Controversie di valore superiore ad Euro 2.583,28 e fino ad euro 5.000,00

€. 60,00 

Controversie di valore superiore ad Euro 5.000,00 e fino ad euro 25.000,00

€. 120,00 

Controversie di valore superiore a euro 25.000,00 e fino a euro 75.000,00

€. 250,00 

Controversie di valore superiore a 75.000,00 e fino a euro 200.000,00

€. 500,00

Controversie di valore superiore ad Euro 200.000,00

€. 1.500,00

 

 

 

 

 

Impresa

Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, il C.U. è il doppio rispetto al processo ordinario (v. Legge 24 marzo 2012, n. 27)

 

 

Azione civile nel procedimento penale

Il contributo unificato è dovuto in misura pari al CU ordinario ma solo se è formulata richiesta di condanna al pagamento di una somma di danaro e la domanda è accolta. In caso di richiesta di condanna generica, il CU non è dovuto.

 

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