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(omissis)

 

Art. 9

Disposizioni sulle professioni regolamentate

 

  (( 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate  nel

sistema ordinistico.

  1. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma  1,  nel  caso  di

liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il  compenso  del

professionista e' determinato con riferimento a  parametri  stabiliti

con decreto del  Ministro  vigilante,  da  adottare  nel  termine  di

centoventi giorni successivi alla data di  entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto. Entro lo  stesso  termine,

con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i  parametri  per

oneri  e  contribuzioni  alle  casse  professionali  e  agli  archivi

precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto  deve  salvaguardare

l'equilibrio  finanziario,  anche  di  lungo  periodo,  delle   casse

previdenziali professionali.

  1. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del  presente

decreto continuano ad  applicarsi,  limitatamente  alla  liquidazione

delle spese giudiziali, fino alla  data  di  entrata  in  vigore  dei

decreti ministeriali di cui al comma 2  e,  comunque,  non  oltre  il

centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge  di

conversione del presente decreto.

  1. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle

forme  previste  dall'ordinamento,  al   momento   del   conferimento

dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere  noto  al

cliente il grado di complessita'  dell'incarico,  fornendo  tutte  le

informazioni utili circa  gli  oneri  ipotizzabili  dal  momento  del

conferimento fino alla  conclusione  dell'incarico  e  deve  altresi'

indicare i dati della polizza  assicurativa  per  i  danni  provocati

nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso  la  misura

del compenso e' previamente resa nota al cliente con in preventivo di

massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita

indicando  per  le  singole  prestazioni  tutte  le  voci  di  costo,

comprensive  di  spese,  oneri  e  contributi.  Al   tirocinante   e'

riconosciuto un rimborso spese  forfettariamente  concordato  dopo  i

primi sei mesi di tirocinio.

  1. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione

del compenso del professionista, rinviano  alle  tariffe  di  cui  al

comma 1.

  1. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni

regolamentate non puo' essere superiore a diciotto mesi; per i  primi

sei mesi, il tirocinio puo' essere svolto, in presenza di un'apposita

convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini  e

il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  in

concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea

di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.  Analoghe

convenzioni possono essere stipulate tra i consigli  nazionali  degli

ordini  e  il  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la

semplificazione per lo svolgimento  del  tirocinio  presso  pubbliche

amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le  disposizioni  del

presente comma non si applicano alle professioni  sanitarie,  per  le

quali resta confermata la normativa vigente.

  1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.

138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.

148, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: «regolamentate»

sono inserite le seguenti: «secondo  i  principi  della  riduzione  e

dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni  che  svolgono

attivita' similari»;

  1. b) alla lettera c), il secondo,  terzo  e  quarto  periodo  sono

soppressi;

  1. c) la lettera d) e' abrogata.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

                            (( Art. 9 bis

 

                     Societa' tra professionisti

 

  1. All'articolo 10 della legge 12  novembre  2011,  n.  183,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 3 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Le

societa' cooperative di professionisti sono costituite da  un  numero

di soci non inferiore a tre»;

  1. b) al comma 4, lettera b), e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo: «In ogni  caso  il  numero  dei  soci  professionisti  e  la

partecipazione al capitale sociale  dei  professionisti  deve  essere

tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o

decisioni dei soci; il venir  meno  di  tale  condizione  costituisce

causa di scioglimento della societa' e  il  consiglio  dell'ordine  o

collegio professionale  presso  il  quale  e'  iscritta  la  societa'

procede alla cancellazione  della  stessa  dall'albo,  salvo  che  la

societa' non abbia provveduto a ristabilire la  prevalenza  dei  soci

professionisti nel termine perentorio di sei mesi»;

  1. c) al comma 4, dopo la lettera c), e' inserita la seguente:

      «c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura

dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati

ai   clienti   dai   singoli   soci   professionisti   nell'esercizio

dell'attivita' professionale»;

  1. d) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il

socio  professionista  puo'  opporre  agli  altri  soci  il   segreto

concernente le attivita' professionali a lui affidate»;

  1. e) al comma 9, le parole: «salvi i diversi modelli societari  ed

associativi» sono sostituite dalle seguenti: «salve  le  associazioni

professionali, nonche' i diversi modelli societari». ))

 

(omissis)

 

 

 

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