Condominio
Carattere

 

(di Antonio Gaudiano)
In riferimento alle spese condominiali l’art. 1123 Cod. civ. prevede tre criteri di ripartizione:
  1. In proporzione al valore delle singole proprietà;
(Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Art. 1123, comma 1 )
  1. In proporzione all’uso che ne fa ciascun condomino;
(Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Art. 1123, comma 2)
  1. In proporzione della destinazione esclusiva;
(Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità. Art. 1123, comma 3)
Per una maggiore chiarezza espositiva potremo operare una nuova ripartizione, tra quelle che sono le parti comuni dell’edificio condominiale, che ne rappresentano parte sostanziale (suolo, fondamenta, muri maestri, tetti, lastrici solari, e tutte le altre parti che servono all’uso comune), per il cui buono stato di conservazione sono chiamati a concorrere tutti i condomini, e i servizi (ascensore, lastrici solari di uso esclusivo, riscaldamento centralizzato, manutenzio­ne e  ricostruzione delle scale) per le quali concorrono  i soli condomini che ne fanno uso.
Le norme del codice che regolano la ripartizione delle spese  (artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 Cod. civ.) sono integrate dalle norme dei singoli regolamenti condominiali, che prevedono le tabelle millesimali.
I criteri di ripartizione delle spese condominiali possono tuttavia essere derogati dalle previsioni contenute nei regolamenti condominiali, a patto che si tratti di regolamento contrattuale e non assembleare.