Condominio
Carattere

La Corte di Cassazione riteneva che la soletta del balcone doveva essere assoggettata al regime della comunione tra il proprietario dell’appartamento sovrastante e di quello sottostante. Dunque, nel caso di specie doveva essere applicato il regime delle spese di cui all’art. 1125 c.c.. Secondo questa norma in caso di riparazione al proprietario sovrastante spettava la spesa per il pavimento, mentre la riparazione del sottobalcone spettava al proprietario dell’appartamento sottostante.

Sul punto la Corte di Cassazione ha mutato orientamento e con una recente sentenza (la n. 2241/2012) ha stabilito che “i balconi ‘aggettanti’, costituenti un ‘prolungamento’ della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa”. La Suprema Corte, nella stessa sentenza ha altresì stabilito che “I rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore dei balconi ‘aggettanti’ si devono considerare beni comuni a tutti ex art. 1117 c.c., solo quando s’inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole”.

Se il balcone ‘aggettante’ non ha elementi decorativi che possano rappresentare un ‘bene comune’ al condominio e quello che si è staccato dal balcone è del semplice intonaco, allora la spesa spetta al proprietario del balcone.