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(Antonio Lo Mastro) - L’esecuzione mobiliare presso terzi, ed in particolare la pignorabilità di somme di danaro, da parte di un qualunque soggetto creditore nei confronti di un altro debitore, per somme che a qualunque titolo quest’ultimo ha ragione di vantare verso un altro soggetto terzo, costituisce un’azione cautelare mobiliare a garanzia del suo diritto di vredito, e pertanto, perseguibile anche presso il soggetto terzo.

Per far si che possa sorgere un diritto all’esecuzione mobiliare vi deve essere un titolo esecutivo che attribuisca un credito al precedente, e tale azione si instaura con un atto di pignoramento presso terzi, preceduto solitamente da un atto di precetto o messa in mora verso il debitore, relativamente al credito vantato.

Diverse sono le tipologie dei crediti, come quelli privilegiati e quelli ordinari. I primi sono quelli vantati dallo Stato o altri Enti pubblici, in ragione della particolare natura del credito, come per le iscrizioni ipotecarie per debiti dello Stato, ecc., gli altri sono tutti quelli di natura ordinaria vantati sia da parte dello Stato o altri Enti pubblici, sia da privati in ragione di diritto privatistico.

Tutti quelli privilegiati hanno ragione di soddisfazione prioritaria rispetto a quelli ordinari o così detti chirografari.

Anche altri crediti però hanno ragione di priorità in funzione della loro natura, in particolare segnaliamo quelli di natura alimentare.

Riguardo invece alla pignorabilità del debito, vi è da dire che non tutte le somme dovute da soggetti terzi in favore dei loro aventi diritti possono essere pignorate. Alcune, infatti, sono escluse “ope legis” da tale azione, proprio in ragione della loro natura concessoria, come per esempio le rendite INAIL, che sono particolari benefici concessi in ragione di infortuni sul lavoro, ed hanno pressocché la natura di risarcimento o ristoro o indennizzo, sia pure permanente, od una tantum per il danno o la menomazione patita o sofferta. Così pure non sono assoggettabili a pignoramento le rendite erogate dal Tesoro dello Stato, per cause invalidanti inerenti dipendenti dello Stato, non sono altresì pignorabili le erogazioni per cause di invalidità civile e relativa indennità di accompagnamento, o tutte le altre pensioni concesse per cause invalidanti, proprio in ragione della loro causalità concessoria, che si appalesano essere di tutta evidenza ed in similitudine con le altre rendite invalidanti, erogazioni di natura indennizzabile o risarcitoria, e non invece un’erogazione che ha il carattere della ordinarietà e non già della indennizzabilità.

Fondamentale è pure la impignorabilità di assegni concessi per carichi di famiglia, questi a parte la loro natura alimentare, anche e soprattutto perché non sono somme proprie del debitore, ma somme che quest’ultimo riscuote per conto di familiari a carico, né similmente possono considerarsi gli assegni di mantenimento corrisposti al coniuge separato se non supera la soglia del così detto minimo vitale di sopravvivenza.

E’ poi da dire, ad ogni buon conto, che anche in presenza delle erogazioni ordinarie di somme di danaro, esse non sono pignorabili nel loro totale ammontare, ma bisogna tener conto per prima di una quota per così dire “di riserva” a favore del titolare della prestazione e tanto per assicurargli un benché minimo vitale imposto per legge, e solo il dipiù di tale minimo può essere pignorato per un quinto, trattasi nella specie di emolumenti di carattere corrente o mensilità.

Per la qual cosa, se tali erogazioni mensili non dovessero superare tale soglia, così detta di “pignorabilita”, non vi potrà essere azione pignoratizia (vedi per tutte Dpr n. 180/150, Dl n. 69/988 convertito in L. 153/988, nonché sent. Corte Cost. n. 170/987 e n. 506/2002).

Vi è da dire che la stessa sorte dovrebbe giocare anche per somme eventualmente arretrate da corrispondere al soggetto debitore, per cui al massimo dovrebbero essere pignorate per un quinto del loro ammontare. Ma anche qui bisogna tener conto del limite della erogazione, per cui se esso arretrato derivasse nell’eventualità da erogazione mensile minimo, non potrebbe parlarsi di azione esecutiva.

Comunque, in ogni caso, è necessario sempre tener conto della natura del credito, che gioca un ruolo fondamentale nell’azione esecutiva, per cui prescinde da tale minimo vitale, per sua essenzialità, solo e solamente il credito di natura alimentare, dato che in entrambe le situazioni giocano lo stesso ruolo ed hanno la stessa finalità, cioè quella di assicurare sia pure un minimo di sopravvivenza al soggetto creditore.

·          Dr. Antonio Lo Mastro – Funzinario capo INPS sede di Caserta

 

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