CONDOMINIO Merito e Cassazione
Carattere

(Antonio Gaudiano) - A chi tocca pagare le spese per lavori straordinari deliberate in assemblea  nell'ipotesi di vendita dell'immobile condominiale? A volte infatti tra la deliberazione e la realizzazione può passare anche del tempo durante il quale l'immobile 'passa di mano'. Sarà il nuovo proprietario a dover far fronte a tali spese, visto che se ne avvantaggia lui o il vecchio proprietario che ha contribuito a formare la volontà assembleare deliberando la realizzazione dei lavori?

La Corte di Cassazione statuisce che deve essere quest'ultimo a dover provvedere.

"Dovendosi individuare, ai fini dell'applicazione dell'art. 63 disp. att. c.c., comma 2, quando sia insorto l'obbligo di partecipazione a spese condominiali per l'esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione sulle parti comuni (ristrutturazione della facciata dell'edificio condominiale)", deve farsi riferimento alla data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l'esecuzione di tale intervento, avendo la stessa delibera valore costitutivo della relativa obbligazione (Cass. Sez 6 - 2, 22 marzo 2017, n. 7395; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24654). Tale momento rileva anche per imputare l'obbligo di partecipazione alla spesa nei rapporti interni tra venditore e compratore, se gli stessi non si siano diversamente accordati, rimanendo, peraltro, inopponibili al condominio i patti eventualmente intercorsi tra costoro."

Vai alla sentenza>>>