PREVIDENZA Cassazione
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere

Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 5366-2009 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso L'ASSOCIAZIONE (OMISSIS) e da ultimo presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 428/2008 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 21/02/2008 R.G.N. 70/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata 21.2.08 il Tribunale di Crotone rigettava l'opposizione all'esecuzione proposta dall'INPS nei confronti di (OMISSIS), che aveva agito in via esecutiva per il pagamento dell'assegno mensile di invalidita' per il periodo 11.5.05-5.10.05.

Per la cassazione della sentenza ricorre l'INPS affidandosi a due motivi.

(OMISSIS) resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con il primo motivo il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione della Legge n. 118 del 1971, articolo 13 per avere l'impugnata sentenza equiparato, quanto a idoneita' probatoria del requisito socio-economico dell'incollocazione al lavoro, la domanda presentata all'ASL per essere sottoposti all'accertamento sanitario a quella presentata all'ufficio del lavoro per l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento.

La stessa doglianza viene sostanzialmente fatta valere con il secondo motivo di ricorso, sotto forma di vizio di motivazione.

2- I due motivi di censura - da esaminarsi congiuntamente perche' connessi - sono infondati, ritenendo questa S.C. di dover dare continuita' all'orientamento gia' espresso da Cass. n. 19833/13 (v. anche Cass. n. 9502/12), secondo cui, in materia di assegno di invalidita' civile, il requisito della incollocazione al lavoro, nello specifico contesto normativo che caratterizza il periodo di tempo tra l'entrata in vigore della Legge n. 68 del 1999 e l'entrata in vigore della Legge n. 247 del 2007 (come nella vicenda in oggetto), sussiste qualora l'interessato provi di non aver svolto attivita' lavorativa e di aver richiesto l'accertamento di una riduzione dell'attivita' lavorativa, in misura tale da consentirgli l'iscrizione negli elenchi di cui alla Legge n. 68 del 1999, articolo 8 da parte delle commissioni mediche competenti a tal fine.

La norma base e' costituita dalla Legge 30 marzo 1971, n. 118, articolo 13. Tale articolo e' stato modificato nel 2007, ma la modifica non si applica ratione temporis al caso in esame, che deve essere deciso in base al testo previgente, che cosi' recitava: "Ai mutilati ed invalidi civili di eta' compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, e' concesso a carico dello stato ed a cura del ministero dell'interno, un assegno mensile di lire 12.000 per tredici mensilita', con le stesse condizioni e modalita' previste per l'assegnazione della pensione di cui allo articolo precedente".

Oltre al requisito sanitario, si richiedeva, quindi, che il soggetto fosse "incollocato al lavoro", tale intendendosi non chi fosse semplicemente disoccupato, ma il disabile che, essendo privo di lavoro, fosse iscritto o avesse chiesto di essere iscritto negli elenchi speciali per l'avviamento al lavoro, cioe' avesse attivato il meccanismo per l'assunzione obbligatoria.

Tale disciplina e' poi mutata, in quanto la normativa dettata dalla Legge n. 482 del 1968 e' stata totalmente modificata dalla Legge n. 68 del 1999. Il cambiamento e' molto incisivo e riguarda anche il caso in esame, essendo intervenuto sin dal 1999.

La Legge del 1968 (con la quale si coordinava la legge sulla invalidita' civile del 1971 nel suo testo originario) consentiva all'invalido di chiedere l'iscrizione negli elenchi mediante la presentazione di una domanda munita della necessaria documentazione attestante la sussistenza dei requisiti.

In questo contesto, l'incollocato al lavoro era l'invalido privo di occupazione che, mediante la presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi, si era reso disponibile all'assunzione obbligatoria.

Ricostruendo il quadro normativo dell'epoca, le Sezioni unite affermarono: "Ai fini del diritto all'assegno d'invalidita' previsto dalla Legge 30 marzo 1971, n. 118, articolo 13, l'invalido e' da ritenersi "incollocato al lavoro" non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione ma solo quando, essendo iscritto (o avendo presentato domanda d'iscrizione ai sensi della Legge n. 482 del 1968, articolo 19) nelle speciali liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, non abbia conseguito un'occupazione in mansioni compatibili". (Sez. U, Sentenza n. 203 del 10/01/1992).

La normativa sulle assunzioni dei disabili introdotta nel 1999 e' piu' complessa, perche' si puo' richiedere l'iscrizione negli elenchi previsti dalla Legge n. 68 del 1999, articolo 8 solo se e' stata esperita una fase preliminare volta all'accertamento dei requisiti salutari previsti dal primo comma dell'articolo 1 (minorazioni che comportino una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45%, o situazioni analoghe previste dalle ulteriori lettere del medesimo articolo).

Per espressa previsione dell'articolo 1, comma 4 il diritto ad accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili (e quindi la possibilita' di fare la domanda di iscrizione nelle liste) sorge solo dopo l'accertamento dei requisiti sanitari su indicati ad opera delle commissioni mediche previste dalla Legge n. 104 del 1992, articolo 4.

Questa fase e' stata pertanto definita "rigorosamente propedeutica" (Cass. 9502 del 2012). Se non viene esaurita, se la riduzione della capacita' lavorativa non e' stata accertata (Legge n. 68 del 1999, articolo 1, commi 1 e 4), il disabile non puo' chiedere l'iscrizione nelle liste.

E fino a quando non sia stato accertato il requisito sanitario il disabile non ha diritto di proporre la domanda per essere iscritto negli elenchi, perche' quel diritto nasce solo a seguito dell'accertamento positivo della commissione.

Una domanda quando l'accertamento non e' stato ancora effettuato sarebbe inutile per il disabile e dannosa per l'amministrazione, che dovrebbe esaminare e congelare istanze in parte destinate a non avere seguito.

L'assetto normativo su ricostruito, se applicato continuando a collegare il requisito della incollocazione al lavoro alla iscrizione negli elenchi o anche semplicemente alla domanda di iscrizione, comporterebbe un serio problema di compatibilita' con i principi fissati dall'articolo 38 Cost..

La Corte costituzionale ha ritenuto incostituzionali, sotto il profilo della ragionevolezza coordinato con i principi dell'articolo 38 Cost., previsioni che fissavano la decorrenza di una prestazione previdenziale alla data del rilascio di un certificato, il quale puo' ritardare oltre i tempi tecnici occorrenti per l'accertamento, a causa di disfunzioni dell'apparato burocratico.

Il giudice delle leggi ha ritenuto che, quando all'atto della introduzione del procedimento amministrativo sussistono tutti i presupposti del diritto alla prestazione previdenziale, la durata del procedimento non deve andare a detrimento delle ragioni fatte valere con la domanda (Corte cost., sentenza n. 483 del 1995).

Nel caso in esame, il tenore delle disposizioni consente di operare una interpretazione che eviti il contrasto con i principi su richiamati, affermando, in conformita' a Cass. 9502/2012, che, ai fini della sussistenza del requisito dell'incollocazione al lavoro, e' sufficiente la prova della richiesta (non di iscrizione negli elenchi, ma anche solo) di essere sottoposto agli accertamenti medici da parte delle commissioni previste dalla Legge n. 104 del 1992, articolo 4 (che, nel sistema della Legge n. 68 del 1999, sono condizione necessaria per poter chiedere l'iscrizione negli elenchi).

In conclusione, dall'entrata in vigore della Legge n. 68 del 1999 sino a quando la Legge n. 247 del 2007 non ha trasformato il requisito occupazionale (da incollocazione al lavoro in mera mancanza di occupazione), il disabile che richiede l'assegno d'invalidita' civile deve provare non solo di non aver lavorato, ma anche di essersi attivato per essere avviato al lavoro nelle forme riservate ai disabili. Questa attivazione, sino a quando le commissioni mediche competenti all'accertamento delle condizioni sanitarie per l'iscrizione negli elenchi non si sono pronunciate, puo' essere provato dimostrando di aver richiesto detto accertamento. Una volta che -invece - sia intervenuto l'accertamento positivo, la prova puo' essere data dimostrando di essere stato iscritto negli elenchi o quanto meno di aver richiesto l'iscrizione.

La controversia in esame, deve pertanto essere decisa in base al seguente principio di diritto: "il requisito della incollocazione al lavoro, nello specifico contesto normativo che caratterizza il periodo di tempo tra l'entrata in vigore della Legge n. 68 del 1999 e l'entrata in vigore della Legge n. 247 del 2007, puo' dirsi sussistente qualora l'interessato, che ne ha l'onere, provi: 1) di non aver svolto attivita' lavorativa e 2) di aver richiesto l'accertamento di una riduzione dell'attivita' lavorativa, in misura tale da consentirgli l'iscrizione negli elenchi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, articolo 8, da parte delle commissioni mediche competenti a tal fine".

3- In conclusione, il ricorso e' da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimita', liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimita', liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.