PREVIDENZA Cassazione
Carattere

Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile,

il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti – ai sensi dell’ articolo 3 comma 9 Legge  n. 335/1995 – anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la entrata in vigore della stessa legge (medesimo art. 3, comma 10) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.

Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) – poiché l’ente previdenziale creditore non può rinunziarvi- opera di diritto ed è rilevabile d’ufficio.

Con la domanda di condono previdenziale non si pone in essere un atto di riconoscimento del debito ma, venendo ad innescarsi una procedura di recupero dei contributi, si tratta soltanto di una «procedura già iniziata» che rende applicabile, se ricadente nel discrimine temporale del 31 dicembre 1995, il previgente termine decennale di prescrizione.

Cassazione Civile sentenza n. 26820 del 23-10-2018