La Sezione Lavoro della Corte, innovando ad un risalente orientamento, ha ritenuto che, in caso di omissione contributiva, la partecipazione dell’ente previdenziale al giudizio instaurato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro costituisce condizione di ammissibilità all’accoglimento della domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi all’ente medesimo, atteso il carattere eccezionale, che richiede una espressa previsione, della condanna a favore del terzo.
Cass. Sentenza n. 19398 del 15/09/2014