Egregio avvocato,
nel mio palazzo una condomina dichiara di aver sostenuto delle spese per dei lavori che definisce ‘urgenti’ e pretenderebbe il relativo pagamento. Gli toccano? L’amministratore ha risposto che convocherà un’assemblea e se gli altri condomini riterranno la indifferibilità della spesa procederà al piano di riparto. E’ corretto tutto ciò?
Grazie.
Giovanna B.
Gentile signora Giovanna,
per principio generale i singoli condomini non possono sostituirsi nella gestione delle parti comuni: lei immagina un condominio dove ogni condomino si senta legittimato ad intervenire sia pure con proprie anticipazioni, arrogandosi il diritto di stabilire se una spesa sia oppure non sia ‘urgente’ e presentando successivamente il conto? Una babele.
Per spesa urgente deve intendersi la spesa che è tale solo quando sia assolutamente indifferibile al fine di evitare un pregiudizio grave alle parti comuni o all’incolumità dei condomini o di terzi: una porzione di intonaco ammalorato della facciata condominiale che rischia di cadere in testa a qualcuno.
In mancanza, la procedura è questa: il condomino che ritiene indifferibile l’esecuzione di lavori urgenti, deve farne richiesta all’amministratore il quale convocherà un’apposita assemblea straordinaria. In mancanza dell’amministratore potrà lo stesso condomino convocarla ex art. 66 delle Disp. Att. al codice civile.
Se l’assemblea non provvede o, se provvede ma l’amministratore non dà esecuzione ai delibarata assembleari, potrà richiedere al tribunale competente la nomina di un amministratore ad acta, ex art. 1105 cod. civ..
Solo per inciso: se l’amministratore era in carica al momento dell’esecuzione dei lavori, non direi che sia proprio un amministratore troppo presente in condominio. Le pare?
Lavori pagati dal condomino, sono rimborsabili?
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