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Procedimenti ordinari:

Primo grado

Impugnazione

Cassazione

   
     
     
     
 

fino a € 1.100,00

43,00

64,50

86,00

   
     
 

da € 1.100,01 fino a € 5.200,00

98,00

147,00

196,00

   
     
     
 

da € 5.200,01 fino a € 26.000,00

237,00

355,00

474,00

   
     
     
 

da € 26.000,01 fino a € 52.000,00

518,00

777,00

1.036,00

   
     
     
 

da € 52.000,01 fino a € 260.000,00

759,00

1.138,50

1.518,00

   
     
     
 

da € 260.000,01 fino a € 520.000,00

1.214,00

1.821,00

2.428,00

   
     
     
 

da € 520.000,00 e oltre

1.686,00

2.529,00

3.372,00

   
     
     
 

Valore indeterminabile ­ competenza esclusiva del Giudice di

237,00

355,50

474,00

   
     
     
 

Valore indeterminabile Tribunale

518,00

777,00

1.036,00

   
     
     
 

Omessa dichiarazione (Valore presunto superiore a €

1.686,00

 

 

   
     
     
     
 

Fallimento:

 

   
     
 

Istanza di fallimento

98,00

 

 

   
     
 

Insinuazione al passivo

Esente

 

 

   
     
 

Intera procedura fallimentare (dalla sentenza dichiarativa di

851,00

 

 

   
     
     
 

Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento

50% del contributo

   
     
   
 

Separazione e divorzio:

 

   
   
 

Separazione consensuale

43,00

 

 

   
     
 

Separazione giudiziale

98,00

 

 

   
     
 

Divorzio congiunto

43,00

 

 

   
     
 

Processi contenziosi in materia di divorzio

98,00

 

 

   
     
 

Negoziazione assistita

Esente

 

 

   
     
     
   
 

Cause di lavoro:

 

   
   
 

Controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie

43,00

83,00

 

   
     
     
 

Controversie individuali di lavoro o attinenti a rapporti di pubblico impiego

Si applica il 50% del contributo previsto per i procedimenti ordinari

   
     
     
     
 

Esecuzione mobiliare o immobiliare a seguito di provvedimenti emessi nelgiudizio di lavoro

Esente

   
     
     
   
 

Procedimenti speciali:

 

   
   
 

Procedimenti speciali, d'ingiunzione, di opposizione ad

50% del contributo previsto per

   
     
     
 

Volontaria giurisdizione

98,00

   
     
   
 

Procedure esecutive:

 

   
     
 

Esecuzioni immobiliari

278,00

   
     
 

Esecuzioni mobiliari fino a € 2.500,00

43,00

   
     
 

Esecuzioni mobiliari di valore superiore ad € 2.500,00

139,00

   
   
 

Altri procedimenti esecutivi

139,00

   
     
 

Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi

168,00

   
     
 

Procedimenti esecutivi per consegna o rilascio

139,00

   
     
 

492­bis cpc ­ Ricerca con modalità telematiche dei beni da

43,00

   
     
   
 

Ricorsi dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali

   
   
 

Controversie di valore fino a euro 2.583,28

30,00

   
     
 

Controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro

60,00

   
     
     
 

Controversie di valore superiore a 5.000 e fino a euro 25.000 o

120,00

   
     
     
 

Controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro

250,00

   
     
     
 

Controversie di valore superiore a 75.000 e fino a euro 200.000

500,00

   
     
 

Controversie di valore superiore a euro 200.000

1.500,00

   
   
 
 

Ricorsi amministrativi:

   
   
 

Ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato

650,00

   
     
 

Ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi;

300,00

   
 

ricorsi contro il silenzio; Ricorsi di esecuzione della sentenza o

Contributo ridotto alla metà

   
     
     
 

Ricorsi aventi ad oggetto rapporti di pubblico impiego

   
     
 

Ricorsi con rito abbreviato comune a determinate materie

1.800,00

   
     
 

Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica

650,00

   
 

Altri ricorsi

650,00

   
 

Ricorsi ex art. 119, c.1, lett A) e B) D.lgs 104/2010

2.000,00

 

 
 

Valore non superiore a € 200,000,00

 

 
 

Ricorsi ex art. 119, c.1, lett A) e B) D.lgs 104/2010

4.000,00

 

 
 

Valore tra € 200,000,00 ed € 1.000.000,00

 

 
 

Ricorsi ex art. 119, c.1, lett A) e B) D.lgs 104/2010

6.000,00

 

 
 

Valore superiore ad € 1.000.000,00

 

 
   
 

I procedimenti esenti dal contributo unificato

   
   
 

Procedure di Lavoro se si hanno i requisiti stabiliti dall'art. 9 comma 1­bis del TU 115/02

Esente

   
 

 

   
 

Esecuzione mobiliare o immobiliare su sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro

Esente

   
 

 

   
 

Procedimenti concernenti la prole e il relativo mantenimento

Esente

   
 

 

   
 

Processi di cui all'art. 3 della Legge Pinto (L.89/2001)

Esente

   
 

 

   
 

Rettificazione dello stato civile

Esente

   
 

 

   
 

Processi in materia tavolare

Esente

   
 

 

   
 

Procedimenti di assenza e morte presunta ed altri procedimenti di cui al libro IV, titolo II,

Esente

   
 

capi da II a V, del codice di procedura civile:

   
 

 

articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Art. 13 Importi

1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi:

a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonche' per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,

c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;

e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' aumentato della meta' per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.

1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 e' raddoppiato. Si applica il comma 1-bis.

1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 168.

2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, e' dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosita' si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della meta'.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191.

5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto e' pari a euro 851.

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f).

6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche' da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.800;

d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro 2.000 quando il valore della controversia e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto e' di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto e' di euro 6.000;

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto e' di euro 650. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148.

6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b ), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

6-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111.

6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;

d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

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