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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 


Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche; 

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario, e successive modifiche; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali e successive modifiche; 

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 

Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche, concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni di attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195; 

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e successive modifiche; 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche; 

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero; 

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; 

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi; 

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante l'istituzione del servizio civile nazionale; 

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331; 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali; 

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' recante delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore; 

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'amministrazione digitale; 

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente la nuova disciplina dell'accesso in magistratura e successive modifiche; 

Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario; 

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009 recante disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini; 

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in materia di processo civile; 

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell'ordinamento militare; 

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica; 

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria; 

Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo; 

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese; 

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense; 

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98; 

Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125; 

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114; 

Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 settembre 2014; 

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 

Visto il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con legge 25 ottobre 2016, n. 197; 

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 19 aprile 2017; 

Decreta: 

 

Art. 1 

 

Posti messi a concorso 


E' indetto un concorso, per esami, a trecentoventi posti di magistrato ordinario. 

 

 Art. 2 

 

Requisiti per l'ammissione al concorso 


Per essere ammesso al concorso e' necessario che l'aspirante:

  1. sia cittadino italiano; 

    b. abbia l'esercizio dei diritti civili;

  2. sia di condotta incensurabile; 

    d. sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira; 

    e. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato; 

    f. non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda; 

    g. rientri, senza possibilita' di cumulare le anzianita' di servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle seguenti categorie: 

    1) magistrati amministrativi e contabili; 

    2) procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 

    3) dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all'area C, gia' prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica, che hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 

    4) appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 

    5) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 

    6) abilitati all'esercizio della professione forense e, se iscritti all'albo degli avvocati, non incorsi in sanzioni disciplinari; 

    7) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, giudice onorario aggregato) per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 

    8) laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche; 

    9) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche; 

    10) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; 

    11) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata almeno quadriennale e che hanno concluso positivamente lo stage presso gli uffici giudiziari o hanno svolto il tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114; 

    h. sia in regola con il pagamento del diritto di segreteria; a tal fine il candidato deve indicare in domanda l'avvenuto versamento in conto entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 50,00, quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il versamento potra' essere effettuato, specificando la causale «concorso magistratura ordinaria anno 2017», mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice IBAN IT 62O 07601 14500001020172217, intestato alla Tesoreria dello Stato, capo XI, capitolo 2413, art. 17, oppure mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020172217, intestato alla Tesoreria dello Stato, capo XI, capitolo 2413, art. 17, oppure mediante versamento in conto entrate tesoro, capo XI, capitolo 2413, art. 17, presso una qualsiasi Tesoreria dello Stato.
    Il candidato deve, inoltre, indicare gli estremi identificativi del versamento; 

    i. sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti. 

    Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

Art. 3 

 

Domanda telematica di partecipazione e modalita' per l'invio 


La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalita' di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della giustizia, http://www.giustizia.it/, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni, per registrarsi. 

Per effettuare la registrazione, occorre inserire 

 

- codice fiscale 

- posta elettronica nominativa 

- codice di sicurezza (password) 

La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando l'apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello stesso; dopo aver completato l'inserimento e la registrazione dei dati, il sistema informatico notifichera' l'avvenuta ricezione, fornendo una pagina di risposta che contiene il collegamento al file in formato pdf «domanda di partecipazione». 

Il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce e unitamente a fotocopia di un documento di identita' scansionarla in formato pdf. 

Per completare la procedura, occorre inviare la domanda con la seguente modalita': il candidato deve effettuare l'upload, sul sito, della domanda scansionata; il sistema notifichera' la ricevuta di presa in carico della domanda, con invio di una e.mail all'indirizzo indicato dal candidato. Nella ricevuta e' presente anche il file in formato pdf «codice identificativo». Il codice identificativo, comprensivo del codice a barre, deve essere salvato, stampato e conservato a cura del candidato, nonche' esibito per la partecipazione alle prove scritte. 

La procedura di invio della domanda nella modalita' suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza del bando. In assenza di invio, la domanda e' irricevibile. L'elenco delle domande irricevibili sara' pubblicato sul sito del Ministero. 

In caso di piu' invii, l'ufficio prendera' in considerazione la domanda inviata per ultima. 

Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permettera' piu' l'accesso al FORM ne' l'invio della domanda. 

Le modalita' operative di compilazione ed invio telematico della domanda sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante. 

Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalita' diverse da quelle suindicate. 

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: 

1. il proprio cognome e nome; 

2. la data e il luogo di nascita; 

3. il codice fiscale; 

4. di essere cittadini italiani; 

5. di avere l'esercizio dei diritti civili; 

6. di essere di condotta incensurabile; 

7. di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; 

8. di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 

9. di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini preliminari; 

10. di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso e' stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; 

11. di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale siano stati eventualmente chiamati; 

12. di essere fisicamente idonei ad esercitare l'impiego cui aspirano; 

13. se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
Tali richieste sono da comprovare indicando gli estremi dell'apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica in relazione all'handicap; 

14. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.); ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato all'ufficio con una delle modalita' di cui al successivo art. 15;
15. i numeri telefonici di reperibilita', ogni cambiamento deve essere comunicato all'Ufficio con una delle modalita' di cui al successivo art. 15; 

16. il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza. In assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo di residenza; ogni cambiamento deve essere comunicato all'ufficio con una delle modalita' di cui al successivo art. 15; 

17. l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento; 

18. l'eventuale precedente prima laurea, l'Universita' dove e' stata conseguita e la data del conseguimento; 

19. la categoria di appartenenza di cui all'art. 2, lettera g, nn. 1 - 11; 

20. la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco; 

21. il versamento del diritto di segreteria, indicando gli estremi dell'avvenuto pagamento, come specificato nel precedente art. 2. 

L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell'inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 

 

Art. 4 

 

Cause di esclusione dal concorso 


Non sono ammessi al concorso: 

a) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto; 

b) coloro le cui domande di partecipazione non sono state inviate nei termini e/o con le modalita' indicate all'art. 3 del presente decreto; 

c) coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneita'. Produce, inoltre, gli stessi effetti dell'inidoneita' l'annullamento di una prova da parte della commissione quando essa abbia accertato che la stessa sia stata in tutto o in parte copiata da quella di altro candidato o da qualsiasi testo ovvero che l'elaborato sia stato reso riconoscibile; 

d) coloro che non hanno sottoscritto la domanda di partecipazione. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano inesistenti.
L'esclusione del candidato per mancata sottoscrizione della domanda potra' avvenire in ogni momento della procedura concorsuale. 

Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato, puo' escludere da uno o piu' concorsi successivi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso. 

L'ammissione al concorso per ciascun candidato e' deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione in magistratura e delle altre condizioni richieste dal bando di concorso. 

Art. 5 

 

Prove concorsuali 


L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.

La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici vertenti su: 

a. diritto civile;

  1. diritto penale; 

    c. diritto amministrativo. 

    Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia. 

    La prova orale verte su: 

    a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; 

    b. procedura civile; 

    c. diritto penale; 

    d. procedura penale; 

    e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario; 

    f. diritto commerciale e fallimentare; 

    g. diritto del lavoro e della previdenza sociale; 

    h. diritto comunitario; 

    i. diritto internazionale pubblico e privato; 

    l. elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario; 

    m. colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti:


inglese, francese, spagnolo e tedesco. 

Le prove si svolgono secondo le procedure previste dall'art. 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e dall'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. 

 

Art. 6 

 

Commissione esaminatrice 


La commissione di esame e' nominata con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, ed e' composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalita', che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita', da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori. 

Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario. 

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero dei componenti della commissione, il Consiglio Superiore della Magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati coloro che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi. 

Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non piu' di due anni ed i professori universitari a riposo da non piu' di cinque anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina. 

Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. 

Le attivita' di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area terza, in servizio presso il Ministero della giustizia e sono coordinate dal titolare dell'ufficio competente per il concorso. 

Art. 7 

 

Diario delle prove scritte 


Le prove di esame si svolgeranno nella sede di cui al diario contenente la disciplina delle prove scritte che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 12 dicembre 2017 e nel sito del Ministero della giustizia, http://www.giustizia.it/ 

Nella stessa Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero della giustizia verra' data notizia di eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti alla partecipazione alle prove di esame. 

Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 

I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede d'esame, nei giorni e nelle ore stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo svolgimento delle prove medesime, muniti di valido documento di riconoscimento e del codice identificativo. 

 

Art. 8 

 

Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei 


Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. 

Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale e' data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere detta prova. 

Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a 108 punti. Non sono ammesse frazioni di punto. 

Art. 9 

 

Termini per la produzione dei titoli di preferenza 


I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 10, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del bando. 

I documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla fotocopia di un documento di identita', devono pervenire, a pena di decadenza, all'ufficio concorsi, entro il giorno in cui il candidato sostiene la prova orale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il candidato puo' scegliere, per la trasmissione o il deposito dei documenti, una delle modalita' indicate nel successivo art. 15, fermo restando il rispetto del termine di decadenza suindicato.

Art. 10 

 

Titoli di preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e titoli 


Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parita' di merito, sono preferiti: 

1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 

2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5. gli orfani di guerra; 

6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8. i feriti in combattimento; 

9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;


  1. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

    11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

    12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

    13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

  2. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 

    15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 

    16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti; 

    17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione della giustizia; 

    18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

    19. gli invalidi e i mutilati civili; 

    20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 

    a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

    b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva; 

    c. dalla minore eta'. 

    L'esito positivo dello stage di cui all'art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente, costituisce titolo di preferenza a parita' di merito. 

Art. 11 

 

Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei 


I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati, con l'osservanza, in caso di parita', delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10. 

La commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario, terminati i lavori, forma la graduatoria che e' immediatamente trasmessa per l'approvazione al Consiglio Superiore della Magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro della giustizia. 

Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria e' pubblicata senza ritardo nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura. 

Art. 12 

 

Nomina a magistrato ordinario 


I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrati ordinari, nei limiti dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del comma 3 bis dell'art. 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nei tempi, anche diversi, consentiti dall'art. 9, commi 5 e 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 nonche' dagli artt. 16 e 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111.
I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimita' da parte dell'organo di controllo. 

Art. 13 

 

Termini per la presentazione dei documenti di rito 


I vincitori, nominati sotto condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge, devono comprovare tale possesso con le modalita' e nei termini successivamente indicati nell'invito ad assumere servizio dall'ufficio competente. 

 

Art. 14 

 

Trattamento dei dati personali 


Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel testo vigente, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi -
Direzione generale dei Magistrati - ufficio concorsi, per le finalita' di gestione del concorso e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro. 

Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 

I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato. 

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e puo' esercitarli con le modalita' di cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto. 

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei Magistrati - ufficio concorsi, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il direttore del suddetto ufficio concorsi. I risultati delle prove scritte ed i riferimenti alla pubblicazione della graduatoria finale vengono resi disponibili sul sito del Ministero della giustizia, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni. 

 

Art. 15 

 

Comunicazioni con i candidati 


Scaduti i termini di vigenza del bando, i candidati possono comunicare con l'amministrazione, nel corso della procedura concorsuale, con una delle seguenti modalita': 

dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

per posta raccomandata a/r, all'indirizzo: Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei Magistrati - ufficio concorsi, via Arenula n. 70 - 00186 Roma; 

I candidati gia' in possesso di documenti comprovanti stati o qualita' personali rilevanti per la procedura possono, altresi', procedere al deposito diretto, o tramite delegato, presso l'ufficio concorsi. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell'inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 

Roma, 31 maggio 2017 
Il Ministro: Orlando

(GU n.67 del 5-9-2017)

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/09/05/67/s4/pdf

 

 

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