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Avverso l’iscrizione nei ruoli esattoriali

il contribuente ha sempre la facoltà di impugnare un atto avente natura impositiva, laddove esso porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria. E’ quanto stabilisce la sentenza della suprema corte di cassazione n. 17202/2009. Orientamento giurisprudenziale confermato dalle successive pronunce: Cass. Trib. N. 15946 del 2010 e ordinanza n. 2248/ 2014 resa dalla VI Sez. Civ. in data 18.12.2013, depositata in data 03.02.2014.

In altre parole, basta la ricezione della semplice notizia dell'esistenza di una pretesa tributaria per far sorgere in capo al contribuente un interesse ad agire ex. art. 100 cpc tendente a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'Ente pubblico (Cass. 21045/07, 27385/08, ord. 15946/10, ed in ordine all'interesse ad impugnare anche Cass. S.U. 11087/10).

Analoghe considerazioni valgono anche nel caso in cui la conoscenza di una pretesa da parte dell'Ente riguardi obbligazioni extratributarie come nel caso di specie.

Inoltre, la Cassazione a Sezioni Unite con sentenza 19704 del 02.10.2015,

ha statuito che il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale sia venuto a conoscenza solo attraverso l'estratto di ruolo rilasciato, su sua richiesta, dal Concessionario.

La legittimazione attiva dell'istante deriva dall'essere titolare di un interesse giuridicamente rilevante alla rimozione del provvedimento di cui era destinatario, e quella passiva del concessionario del servizio di riscossione e dell'Ente impositore, in quanto l'opposizione è diretta proprio contro un atto posto in essere dalla Equitalia Servizi di Riscossione Spa, ora Agenzia delle Entrate - Riscossione, in conseguenza della iscrizione nei ruoli esattoriali operata dal Comune. (GDP S. Maria CV Rodosindo Martone).

 

 

 

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