L’iscrizione di un fermo amministrativo sull’auto di un debitore, ovvero l’inizio di una qualsiasi procedura esecutiva ai danni di quest’ultimo, per debiti inferiori ad euro 1.000, non potrà essere iniziato da Equitalia se prima non ha debitamente avvisato il contribuente. Debitamente avvisato significa che la comunicazione deve contenere in dettaglio tutte le iscrizioni a ruolo. Solo trascorsi 120 giorni l’Agente di riscossione (Equitalia) potrà avviare le procedure. In mancanza queste sono nulle.
La comunicazione non è obbligatoria in un solo caso: quandoa il contribuente abbia presentato ad Equitalia l’istanza di sospensione dell’efficacia della cartella esattoriale e l’ente creditore abbia comunicato l’inidoneità della documentazione presentata dal contribuente stesso ai fini della sospensione.
Cartelle di pagamento Equitalia (inferiori a mille euro) nulle se non precedute da avviso
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