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La domanda di risarcimento del danno causato dal magistrato è ammissibile, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L. 13.4.1988 n. 117, quando ricorrano i seguenti presupposti:
a) sussista una condotta gravemente colposa o dolosa del magistrato (art. 2), oppure un diniego di giustizia (art. 3);
b) il danno non sia stato causato dall'attività di interpretazione delle norme o di valutazione delle prove (art. 2, comma 2);
c) siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, ovvero non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno (art. 4, comma 2);
d) la domanda sia stata proposta entro due anni dal momento in cui l'azione è esperibile (art. 4, comma 2).
Può ravvisarsi una condotta gravemente colposa del magistrato, consistita in tesi nell'avere concesso la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo nel giudizio di opposizione, con un provvedimento nel quale da un lato si negava l'esistenza del fumus boni iuris, e dall'altro si accoglieva comunque l'istanza di provvisoria esecutorietà, imponendo una cauzione. La condotta così prospettata appare gravemente colposa ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera (a), I. 117/88, perché violativa di un principio processuale fondamentale, stabilito da una pronuncia altrettanto fondamentale del giudice delle leggi: quello secondo cui l'art. 648 c.p.c., in tutti e due i suoi commi, esige per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto il fumus boni iuris (Corte Cost. ord., 25-05-1989, n. 295).

b) il danno non sia stato causato dall'attività di interpretazione delle norme o di valutazione delle prove (art. 2, comma 2);
c) siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, ovvero non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno (art. 4, comma 2);
d) la domanda sia stata proposta entro due anni dal momento in cui l'azione è esperibile (art. 4, comma 2).
Può ravvisarsi una condotta gravemente colposa del magistrato, consistita in tesi nell'avere concesso la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo nel giudizio di opposizione, con un provvedimento nel quale da un lato si negava l'esistenza del fumus boni iuris, e dall'altro si accoglieva comunque l'istanza di provvisoria esecutorietà, imponendo una cauzione. La condotta così prospettata appare gravemente colposa ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera (a), I. 117/88, perché violativa di un principio processuale fondamentale, stabilito da una pronuncia altrettanto fondamentale del giudice delle leggi: quello secondo cui l'art. 648 c.p.c., in tutti e due i suoi commi, esige per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto il fumus boni iuris (Corte Cost. ord., 25-05-1989, n. 295).b) il danno non sia stato causato dall'attività di interpretazione delle norme o di valutazione delle prove (art. 2, comma 2);

 c) siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, ovvero non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno (art. 4, comma 2);

d) la domanda sia stata proposta entro due anni dal momento in cui l'azione è esperibile (art. 4, comma 2).

Può ravvisarsi una condotta gravemente colposa del magistrato, consistita in tesi nell'avere concesso la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo nel giudizio di opposizione, con un provvedimento nel quale da un lato si negava l'esistenza del fumus boni iuris, e dall'altro si accoglieva comunque l'istanza di provvisoria esecutorietà, imponendo una cauzione. La condotta così prospettata appare gravemente colposa ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera (a), I. 117/88, perché violativa di un principio processuale fondamentale, stabilito da una pronuncia altrettanto fondamentale del giudice delle leggi: quello secondo cui l'art. 648 c.p.c., in tutti e due i suoi commi, esige per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto il fumus boni iuris (Corte Cost. ord., 25-05-1989, n. 295).

(Cassazione Sezione Terza Civile n. 24798 del 5 novembre 2013, Pres. Berruti, Rel. Rossetti).

 

 

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