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(di Mchele Marra) - La sentenza della Cassazione n. 11904/14 del 28.05.14 ha stabito, in favore dei consumatori, un principio di portata senza precedenti. Tutte le compagnie Rc auto multate dall’Antitrust nel 2000 a causa del “grande cartello” che aveva determinato prezzi di polizza più elevati di quelli di mercato, sono tenute a indennizzare i propri clienti. Questi ultimi, in caso contrario, possono ricorrere al giudice, intraprendendo un giudizio, senza però dover dimostrare alcunché: dovranno ...limitarsi a produrre in giudizio – ed è questa la portata innovativa della sentenza –il semplice provvedimento dell’Agcm di condanna delle compagnie (facilmente reperibile). Quest’ultimo viene considerato dalla Suprema Corte una “prova privilegiata” con una elevata attitudine a dimostrare non solo la condotta anticoncorrenziale da parte dell’assicurazione, ma anche il danno ai consumatori.Fatto ciò, il consumatore avrà assolto all’onere della prova a suo carico. Sarà poi la Compagnia Rc auto, se vuol evitare la condanna, a dover documentare che l’illecito anti-concorrenziale da essa posto in essere non si è riversato, concretamente, in un danno per il proprio cliente. L’assicurazione potrebbe provare che l’aumento del premio è stato dovuto a fattori estranei al cartello, come la crisi economica o la propensione ai sinistri.Se tale dimostrazione non viene assolta, l’assicurazione sarà tenuta a pagare il risarcimento del danno.Se il consumatore è nella difficoltà di quantificare, con esattezza, il danno subìto per via del cartello, potrà anche chiederne la liquidazione “in via equitativa” (criterio a cui si fa riferimento quando non sia possibile provare l’esatto ammontare della perdita subita).In questo modo, si potrà ottenere la liquidazione del danno in una percentuale del premio pagato.

Niente da fare, dunque, per le principali compagnie Rc auto multate dall’Agcm per lo scellerato cartello a scapito degli automobilisti.

Secondo la Cassazione è legittimo giungere a una sentenza di condanna al risarcimento del danno sulla base di una semplice presunzione: ossia che l’intesa anticoncorrenziale abbia determinato un aumento generalizzato del premio di tutte le polizze. Da ciò dovrà poi desumersi, in via automatica, l’esistenza del danno a carico del singolo assicurato, benché invece l’aggravio potrebbe non essersi verificato in concreto.

Il cartello sanzionato nel lontano 2000 aveva determinato la realizzazione, da parte di tutte le compagnie, di condizioni di polizza stardard e particolarmente onerose, mediante “contratti di massa” sottoposti ai consumatori e da questi ultimi firmati senza poterne modificare i contenuti. Contenuti che, appunto, risultavano sostanzialmente uguali per ogni assicurazione.

 

 

 

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