La Prima Sezione ha affermato, con riguardo ai limiti relativi all’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, che non è tutelabile il figlio ultraquarantenne disoccupato il quale, pur vivendo in un contesto di crisi economica e sociale, rifiuti ingiustificatamente di acquisire l’autonomia economica tramite l’impegno lavorativo e chieda il mantenimento da parte dei genitori.
Sentenza n. 18076 del 20/08/2014 - diritti e doveri dei coniugi - mantenimento della prole – figlio ultraquarantenne disoccupato – tutela – limiti.
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