Testo del disegno di legge approvato in sede referente dalla Commissione Giustizia del Senato (rel. sen. Mugnai)
Art. 1
1. L'articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1117. – (Parti comuni dell'edificio).– Sono oggetto di proprietà comune dei
proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, se non risulta il contrario
dal titolo:
Modifiche alla normativa sul condominio.
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