Condominio
Carattere

In un supercondominio con regolamento contrattuale composto da diversi edifici, ciascun edificio ha una tabella decimillesimale.

Per due dei suddetti edifici - denominati villette - c'è un’ unica tabella decimillesimale il cui totale ovviamente, sommato a quello degli altri edifici dà 10000 decimillesimi. 
In una villetta di uno dei due edifici, staccati uno dall'altro, sono stati eseguiti importanti lavori di riparazione dei danni provocati da infiltrazione d'acqua.

La spesa per la riparazione è ammontata ad € 12.000,00 ed il danno è parzialmente coperto da polizza assicurativa.

L'amministratore ha inteso ripartire le relative spese su ambedue gli edifici sostenendo che non poteva fare altrimenti in quanto forniti di un’ unica tabella decimillesimale. 

 

 

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Nel caso di specie, tenuto conto che il problema si è verificato in uno degli immobili che fanno parte del supercondominio, che i relativi lavori sono stati effettuati e se ne sono avvantaggiati i condomini ( e solo quelli) che di quell’immobile fanno parte, riteniamo che le spese vadano ripartite ex art. 1123, secondo e terzo comma, C.c..

La circostanza che le due palazzine siano fornite di un’unica tabella decimillesimale, non osta all’applicazione della ripartizione delle spese così come dispone il richiamato art. 1123 C.c.. Ben può l’amministratore ripartire la spesa in base alla Tabella della proprietà generale (tab. A) in base ai millesimi degli appartamenti che di quella palazzina fanno parte. (Cass. civ. Sez. II, 30-05-1966, n. 1435)

All’applicazione della norma di cui all’art. 1123 C.C. potrebbe derogare il regolamento contrattuale di cui il supercondominio è fornito.

 

Tuttavia, dallo stralcio del regolamento inviatoci, quest’ultimo nulla dispone in contrasto con la norma del Codice civile richiamata, che riteniamo vada applicata nella fattispecie che ci occupa.

 

 

                                                                    Avv. Antonio Gaudiano

 

 

(Il fatto che le tabelle millesimali degli edifici in condominio esprimano il valore dei singoli appartamenti ragguagliandolo a quello dell'intero stabile, non impedisce che esse possano essere utilizzate, ai fini della ripartizione delle spese condominiali, anche nell'ipotesi in cui tali spese vadano suddivise, ai sensi dell'art 1123, primo capoverso cod. civ., fra i soli condomini che abbiano tratto utilità dalle opere eseguite. In tal caso, infatti, il rapporto di valore fra i singoli appartamenti ed il complesso delle unita immobiliari appartenenti ai condomini che hanno tratto utilità da tali opere ben può essere stabilito in base ai coefficienti millesimali indicati nelle tabelle, previa l'esecuzione delle operazioni aritmetiche occorrenti per calcolare il nuovo rapporto di proporzione. (Cass. civ. Sez. II, 30-05-1966, n. 1435))