PREVIDENZA Cassazione
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Ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese del giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall'articolo 13, comma 1, c.p.c., per cui, se il titolo è controverso il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.
- Corte di cassazione, sezione VI, ordinanza 21 gennaio 2017 n. 2386