Condominio
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La richiesta da parte dell’amministratore rivolta ai condomini tesa ad ottenere i dati degli immobili  è pienamente legittima e discende dalla legge 220/2012 che andrà in vigore dal prossimo 18 giugno 2013.

La tenuta del registro dell’anagrafe del condominio è un obbligo per l’amministratore. L’art. 1130 del Codice civile, così come modificato dalla legge di riforma che abbiamo sopra richiamato, al n. 6 del primo comma istituisce un registro di anagrafe condominiale, che deve “… contenere le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza …” .

La legge prevede altresì che nel caso in cui il condomino non fornisca questi dati, l’amministratore li richiederà con lettera raccomandata e, trascorsi inutilmente trenta giorni, procede all’acquisizione di tali dati ponendo le relative spese sostenute a carico del condomino inerte.

Realizzare il registro anagrafe del condominio è un obbligo anche per  l’amministratore, la cui mancata tenuta è motivo di “grave irregolarità” che può comportare anche la revoca dello stesso amministratore inadempiente.

Se, tuttavia, il condomino ha delle remore a consegnare copia del suo atto di proprietà, può provvedere a fornire tutti i dati a mezzo di un’autocertificazione, in questo modo fa salva anche la sua privacy.