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Santa Maria La Fossa (Antonio Gaudiano) – Il Tar Campania di Napoli rende ragione ad una situazione che era nei fatti e che non poteva che essere incontrovertibile: Ferrandelle era stato individuato come sito provvisorio di stoccaggio e successivamente, senza alcuna autorizzazione, trasformato invece in vera e propria discarica.

Un sito che avrebbe dovuto far fronte all’emergenza e per un periodo breve di 18 mesi, ma che alla fine veniva utilizzato come discarica tout cout, senza averne i requisiti e le caratteristiche tecniche tali da evitare che la tipologia di rifiuto in esso stoccato potesse produrre inquinamento delle falde e dei terreni circostanti.

Una relazione di CTU che si ponesse in contrasto con questa evidenza, non poteva che essere posta nel nulla dallo stesso Giudice peritus peritorum.

E, come tale, la quinta Sezione del TAR Campania di Napoli non ha potuto che ordinare (ordinanza interlocutoria) al CTU di integrare la relazione con i rilievi alla stessa mossi, assegnando ad esso gg. 60 e rinviando ogni decisione sia in rito sia nel merito all’udienza pubblica dell’8 ottobre 2015 alla quale ha rinviato.

Di seguito il testo integrale dell’Ordinanza.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3495 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


 

COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA, rappresentato e difeso, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Renato Labriola, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via A. De Gasperi, n. 33;


 

contro

- MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede, alla Via A. Diaz, n. 11 domicilia per legge;
- PROVINCIA DI CASERTA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv, Mario R. Spasiano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al C. so Vittorio Emanuele, n. 110/2;
- CONSORZIO UNICO DI BACINO DELLEPROVINCE DI NAPOLI E CASERTA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo De Falco ed elettivamente domiciliato presso lo studio Notari-Morelli in Napoli, al C. so Umberto, n. 237;
- GISEC S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Laudante ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Lucio Abbondante in Napoli, alla Via Amerigo Vespucci, n. 9; 

- quanto al ricorso introduttivo:

per l’accertamento

del diritto alla percezione del corrispettivo come ristoro ambientale previsto in favore dei Comuni sede di discarica dell’O.P.C.M. n. 3783 del 17.6.2009, nonché del corrispettivo come riconoscimento dell’indennizzo per i danni arrecati all’ambiente e per l’espletamento dell’attività di ripristino del sito ubicato in località Ferrandelle del Comune di Santa Maria La Fossa (CE);

- quanto ai motivi aggiunti, notificati il 25.11.2014 e depositati il 3.12.2014:

per l’annullamento e/o la riforma

- per quanto di ragione, della consulenza tecnica d’ufficio depositata in data 26.9.2014;

- per quanto di ragione, delle ordinanze n. 119 del 14.3.2008, n. 195 del 10.5.2008, n. 234/2008, n. 245 del 5.6.2008, n. 1618/MITO del 27.6.2008, n. 3056/MITO del 9.7.2008, n. 10343/MITO del 29.8.2008, n. 16452/MITO del 13.10.2008, n. 20666/MITO del 7.11.2008, n. 22754/MITO del 21.11.2008, n. 27104 del 24.12.2008, n. 106/MITO del 5.5.2009, tutte conosciuta in data 26.9.2014, in seguito al deposito di C.T.U.;

- di ogni altro atto collegato, connesso, preordinato e conseguente;

e per l’accertamento

del diritto alla percezione del corrispettivo come ristoro ambientale previsto in favore dei Comuni sede di discarica dell’O.P.C.M. n. 3783 del 17.6.2009, nonché il corrispettivo come riconoscimento dell’indennizzo per i danni arrecati all’ambiente e per l’espletamento dell’attività di ripristino del sito ubicato in località Ferrandelle del Comune di Santa Maria La Fossa (CE).


 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTI i motivi aggiunti in epigrafe;

VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Caserta;

VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta;

VISTO l’atto di costituzione in giudizio della Gisec S.p.a.;

VISTI gli atti tutti della causa;

VISTA l’ordinanza n. 5725 del 13 dicembre 2013 di questa Sezione;

UDITI - Relatore alla pubblica udienza del 29 gennaio 2015 il dr. Vincenzo Cernese - i difensori delle parti come da verbale d’udienza;

RITENUTA la propria giurisdizione e competenza;


 

RILEVATO che con il ricorso in esame - notificato il 24.3.2014 e depositato il giorno 26 successivo - il Comune di Santa Maria La Fossa (CE) espone, in fatto, che:

- il Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania con nota del 17.12.2007 rappresentava la necessità di ricorrere a siti di stoccaggio temporaneo e con ordinanza n 466 del 18.12.2007 disponeva l’attivazione immediata in ciascun ambito provinciale di nuovo siti di trasferenza nei quali conferire momentaneamente i rifiuti giacenti nelle strade della Regione Campania, con ordinanza n. 42 del 28.1.2008 veniva poi disposta la realizzazione di due piattaforme di stoccaggio preliminare di rifiuti con codice CER 200301 presso il sito ubicato in località Ferrandelle nel Comune di Santa Mara La Fossa, e, con ordinanza n. 47 del 30.1.2008, veniva approvato il progetto esecutivo del’intervento i cui lavori venivano affidati alla Simont S.p.a.;

- con ordinanza n. 67 del 5.2.2008 veniva autorizzato lo stoccaggio preliminare di rifiuto con codice CER 200301 del 5.2.2008 dal 5.2.2008 al 30.4.2008, finché, terminata la fase di emergenza, veniva disposta la liquidazione di distinte somme a titolo di ristoro ambientale e di contributo per disagio ambientale per i quantitativi di rifiuti conferiti dall’11.6.2008 al 6.2.2009;

- in sede di sopralluogo dell’ARPAC emergeva che dal 22.4.2008 al 5.5.2008 erano stati stoccati 30.939,06 tonnellate di rifiuti con codice CER 190501 senza che vi fosse autorizzazione per tale categoria di rifiuti essendo stati autorizzati solo quelli con codice CR 200301, per modo che la Provincia di Caserta prescriveva l’adozione urgente di interventi ed accorgimenti;

- veniva anche adottato un piano di Intervento Straordinario per l’allontanamento del percolato da siti come quello di Ferrandelle stimandosi un costo di euro 800.000,00 ma, nonostante una corrispondenza fra le Amministrazioni di cui viene dato conto in sede ricorsuale, quello che doveva essere un sito di stoccaggio provvisorio è oggi una vera e propria discarica ex art. 2, co. 1, lett. g), D.L.vo n. 36 de 2003 e si reclama il diritto al corrispettivo come ristoro ambientale ex OPCM n. 3783 del17.6.2009, nonché il corrispettivo dell’indennizzo per danni all’ambiente per l’espletamento dell’attività di ripristino;

RILEVATO che questa Sezione, con precedente ordinanza n. 5725 del 13 dicembre 2013, ai fini del decidere, riteneva necessario disporre una consulenza tecnica d’ufficio che, << con riguardo alle vicende in contestazione ed al quantitativo dei rifiuti conferiti come stimati in 514.260,23 tonnellate, previo accertamento della tipologia dei rifiuti ivi conferiti ed acquisizione di elementi circa lo stato dell’ambiente in epoca antecedente a quella dell’inizio del conferimento, quantifichi il corrispettivo dovuto come ristoro ambientale, valutando la sussistenza dal punto di vista tecnico dei requisiti perché il sito in oggetto sia equiparato a discarica con conseguente applicazione della tariffa prevista in tal caso, nonché come risarcimento del danno ambientale in ragione della classificazione come stoccaggio provvisorio ovvero come discarica, relazionando il Tribunale circa l’adozione di opportune iniziative finalizzate alla rimozione dei rifiuti ed alla bonifica del sito >>, a tal fine nominandosi quale C.T.U. l’Ing. Carlo Mormone;

VISTA la relazione di consulenza depositata in giudizio dal C.T.U. in data 26.9.2014, in esecuzione della predetta ordinanza ed all’esito delle operazioni di consulenza espletate;

CONSIDERATO, tuttavia, che, con i motivi aggiunti in epigrafe, il Comune ricorrente, manifestando perplessità sul corretto espletamento dei rilievi tecnici del C.T.U., impugna la C.T.U., unitamente alle ordinanze da essa richiamate, deducendo profili di violazione di legge (D.L. vo n. 36/2003; art. 183, D.L. vo n. 152/2006) e di eccesso di potere (per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, incongruità delle valutazioni e delle operazioni peritali, ingiustizia manifesta), di violazione delle ordinanze commissariali e di silenzio inadempimento, che, di seguito, si sintetizzano:

a) Pur partendo da una esatta qualificazione dei concetti di discarica e siti di stoccaggio, il C.T.U. considera Ferrandelle quale mero sito di stoccaggio, nonostante lo stesso C.T.U. abbia accertato che i rifiuti in detta area siano stazionati per oltre un anno prescritto dalla rubricata normativa ai fini della distinzione fra discarica e sito di stoccaggio, con la conseguenza che, ai fini del calcolo dell’indennizzo doveva essere applicata la tariffa piena pari a 5,2 euro/t prevista dalla OPCM; come acclarato a pag. 13 della relazione di consulenza appare un dato di fatto inoppugnabile, provato per tabulas, che proprio da detto sito è scaturito l’inquinamento dell’intera area, essendo stati superati i valori della concentrazione di arsenico, ferro e magnesio, fattori inquinanti che non possono che essere scaturiti unicamente da un utilizzo improprio del sito Ferrandelle, inconferente risultando la circostanza che la stessa area è interessata da diversi impianti.

b) Per le medesime ragioni, è erronea anche la circostanza rappresentata dal Consulente secondo la quale non potrebbe riconoscersi alcun indennizzo per danno ambientale, non essendo disponibile alcuna informazione sullo stato delle matrici (suolo, acqua ed area) prima del conferimento dei rifiuti nello stoccaggio di Ferrandelle e, pur essendovi significativi elementi accertati dall’A.r.p.a.c., che il sito presenta fenomeni di inquinamento, tuttavia non è possibile valutare l’effetto sull’ambiente dello stoccaggio; per la zona è stato redatto dall’A.r.p.a.c. il Piano di Caratterizzazione (anche per la località Ferrandelle) nel quale sono indicate le indagini necessarie per avere conoscenza delle condizione delle matrici ambientali, indispensabili per poter definire i successivi interventi per la bonifica del sito contaminato, in relazione al grado di inquinamento accertato.

c) L’ordinanza n. 161 del 9.4.2008 disponeva che il sito Ferrandelle fosse dismesso entro 18 mesi, ossia entro il mese di ottobre 2009, ma tale termine non è stato rispettato, continuando ad utilizzarsi il sito de quo senza procedere non solo all’abbandono delle attività svolte fino a quel momento, ma neppure all’attività di bonifica del suolo danneggiato sino a quel momento e ciò è avvenuto perché il sito o è da considerare un luogo atto a discarica ovvero una discarica tout court, visto l’utilizzo in concreto; sicuramente i provvedimenti di proroga sono illegittimi in quanto svincolati dal necessario ed ineludibile presupposto dell’urgenza.

d) Il sito di stoccaggio provvisorio e preliminare di rifiuti con codice CER 200301 di Ferrandelle, nato con caratteristiche di provvisorietà in quanto destinato a fronteggiare situazioni di emergenza rifiuti creatisi in Campania nell’anno 2008, nonostante l’ordinanza commissariale n. 161 del 9.4.2008, avrebbe dovuto essere dismesso in 18 mesi (entro ottobre 2009), ma detto termine è decorso senza che il sito sia stato effettivamente bonificato, continuando ad aversi uno sversamento di rifiuti, tuttora persistente, nonostante non sussista alcuna autorizzazione in merito.

e) All’atto del sopralluogo dell’A.r.p.a.c. di Caserta del 19.4.2010 sulla piattaforma “Beta”, piazzola “D”, dal l22.4.2008 al 5.5.2008 sono stati stoccati 30.939,06 tonnellate di rifiuti con codice CER 190501, nonostante le ordinanze commissariali che hanno autorizzato lo stoccaggio provvisorio di rifiuti si riferiscono unicamente ai rifiuti con codice CER 200301 (stoccaggio abusivo di rifiuti in mancanza di autorizzazione).

f) Il Comando di Polizia Locale, congiuntamente all’Assessore all’Ambiente, in occasione di un ulteriore sopralluogo con nota n. 8644 dell’1.12.2010 rilevavano “una presenza costante di percolato, mischiata alla notevole quantità di acqua piovana caduta nell’ultimo periodo nei fossati di scolo dei terreni circostanti della località sopra indicate”. Dunque i sopralluoghi predetti dell’A.r.p.a.c. e della Polizia Locale, unitamente all’Assessore all’Ambiente hanno evidenziato la necessità di procedere allo svuotamento definitivo delle piazzole dei rifiuti stoccati, per conferimento a smaltimento definitivo, nonché la presenza di percolato da prelevare e smaltire, al fine di adottare le misure necessarie alla messa in sicurezza dell’impianto ed alla tutela della pubblica e privata incolumità.

g) Il Comune di Santa Maria la Fossa con atto di cui alla nota prot. n. 9110 del 22.12.2010, indirizzato alle varie Autorità interessate tra cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, diffidava le stesse a disporre lo svuotamento del sito di stoccaggio di Ferrandelle per nulla idoneo ad uno stoccaggio prolungato di rifiuti, mancando dei presidi necessari e proprio di un impianto di smaltimento definitivo; successivamente alla predetta comunicazione le autorità coinvolte si sono adoperate al fine dell’adozione degli interventi necessari alla messa in sicurezza e bonifica dell’impianto di Ferrandelle, ma senza porre effettivamente fine alla drastica situazione di emergenza creatasi;

RILEVATO, infine, il ricorrente Comune lamenta che le Autorità interessate ed intimate non sono riuscite a porre fine alla drastica situazione di emergenza creatasi, ed, in particolare, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha adottato un comportamento ingiusto ed elusivo, dinanzi al mutamento del sito di Ferrandelle, che da sito di stoccaggio provvisorio è diventato vera e propria discarica, nonché dinanzi alla drastica situazione di emergenza creatasi per il perdurare della giacenza dei rifiuti presso un sito nato con caratteristiche di provvisorietà e per nulla idoneo ad uno stoccaggio definivo dei rifiuti, essendo sprovvisto di quei presidi necessari e propri di un impianto di smaltimento definitivo, quali, in via approssimativa la gestione del percolato, del biogas e delle acque meteoriche;

CONSIDERATO che quanto sopra rilevato (nonostante la difesa erariale asserisca che in sede di C.T.U. è stato confermato, con ricchezza di argomentazioni che, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune ricorrente, il sito di cui è causa non ha mutato la propria natura e la propria essenza ontologica, trasformandosi in una discarica abusiva - i siti di stoccaggio provvisorio essendo stati realizzati nel rispetto delle norme in difesa dell’ambiente e della salute pubblica ed attualmente tutti i siti di stoccaggio sono gestiti dalle società provinciali che si occupano di sorveglianza, di monitoraggio, prelievo e smaltimento del percolato e di tutte le attività necessarie alla salvaguardia delle matrici ambientali), specie alla luce delle numerose ordinanze di proroga dei termini tutte conosciuta in data 26.9.2014, in seguito al deposito di C.T.U., si presenta meritevole di un ulteriore approfondimento da parte del C.T.U.;

PRESO ATTO, pertanto, dell’operato sin qui espletato dal C.T.U. ed impregiudicata ogni decisione definitiva nel merito della controversia, deve ritenersi che, allo stato, l’incarico conferito al C.T.U. non può considerarsi esaurito, necessitando, a tal uopo, che il medesimo C.T.U., previa instaurazione del contraddittorio con le parti del giudizio, con riconvocazione dei loro tecnici, alla luce dei motivi aggiunti, effettui una relazione di consulenza ad integrazione della relazione già prodotta in giudizio;

RAVVISATO di dover assegnare al C.T.U. il termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza per l’espletamento dei suddetti adempimenti con il deposito della relazione integrativa di consulenza presso la Segreteria di questa Sezione;

RITENUTO di dovere precisare che la determinazione del saldo del compenso spettante al C.T.U. per l’attività espletata resta riservata al definitivo espletamento dell’incarico conferito;

RAVVISATO, infine, che ogni ulteriore pronunzia in rito, nel merito e in ordine alle spese è rinviata alla decisione definitiva;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta Sezione, non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 3495/2012 R.G.), come proposto, anche attraverso motivi aggiunti, dal Comune di Santa Maria La Fossa e riservata al definitivo ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese, ordina al Consulente Tecnico d’Ufficio di depositare la relazione integrativa di consulenza di cui in motivazione e con le modalità e i termini ivi pure indicati.

Rinvia alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2015.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

Gabriella Caprini, Primo Referendario

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   



 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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