PREVIDENZA Cassazione
Carattere

In materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non coincide con quello degli accertamenti tecnici, nè con quello del deposito della relazione del consulente tecnico, poiché è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale. Tale momento va quindi acclarato dal giudice del merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore e ove rilevi un contrasto tra le diverse consulenze tecniche, disposte in primo e in secondo grado, che abbiano preso in considerazione le stesse patologie, deve dar conto della scelta operata in favore della seconda e non limitarsi ad accogliere acriticamente le conclusioni del proprio CTU. (Cassa con rinvio, App. Palermo, 17 Marzo 2003)

Cass. civ. Sez. lavoro, 11-04-2007, n. 8723