QUESITI CONDOMINIALI
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Buongiorno Avv. Gaudiano,

ho fatto coibentare il tetto della mia mansarda; l'impresa che lo ha eseguito, per eseguire il lavoro a regola d'arte, mi ha consigliato, non essendoci tempo sufficiente per ottenere la deliberazione assembleare del condominio che la autorizzasse, di pagare pure la coibentazione della porzione di tetto di competenza condominiale insistente al di sopra del pianerottolo ed ha poi fatturato a me anche quest'ultimo importo (anziché al condominio). Ora, l'impresa, pena le vie legali, esige immediatamente da me anche la spesa di spettanza condominiale, rifiutandosi di emettere nota credito a mio favore e di fatturare quell'intervento al condominio. 

Inoltre, l'amministratore condominiale mi ha detto che la coibentazione della porzione condominiale non era stata preventivamente autorizzata dall'assemblea e che, quindi, dovrà prima sottoporgliela e poi, se essa sarà votata favorevolmente, richiederà l'emissione della relativa fattura intestata al condominio. Se, invece, l'assemblea non approverà quella spesa, dovrò pagarla io, poiché il condominio non può saldarla in assenza di fattura ad esso intestata.

 Secondo me, il contratto è viziato da errore, poiché la mia volontà non può sostituirsi, in assenza del requisito dell'urgenza, a quella dell'assemblea dei condomini, condizione questa che sia io sia l'impresa avremmo dovuto conoscere al momento della conclusione del contratto e che avrebbe dovuto imporre ad essa di astenersi dall'eseguire l'intero lavoro.

Vorrei che mi dicesse se posso omettere di pagare quell'importo, dandomene motivazione, e se posso esigere che l'impresa lo fatturi al condominio anche nell'ipotesi in cui la deliberazione assembleare sia negativa.

 La ringrazio e porgo cordiali saluti.

 Flavio

 

Carissimo Flavio,

da quanto lei mi dice la coibentazione della porzione condominiale non era né urgente né necessaria, ma solo opportuno che si facesse al fine di effettuare a regola d’arte i lavori di coibentazione della sua mansarda.

Pertanto mi sentirei di dire che l’amministratore è nel giusto: deve solo sperare che l’assemblea ratifichi il lavoro da lei fatto effettuare all’impresa. Vige in questo caso l'art. 1134 del cod. civ. "Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente".

In mancanza dovrà provvedere lei alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta, salvo poi rivalersi giudizialmente nei confronti del condominio proponendo in ultima analisi un’azione di indebito arricchimento.

Cordiali saluti.

Avv. Antonio Gaudiano

 

 

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