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Con la decisione n. 25487, pubblicata il 15 giugno 2015, l’Antitrust ha preso una netta decisione in ordine all’uso dei social network  da parte degli avvocati, i quali potranno pertanto farsi pubblicità utilizzando questi strumenti. E’ stato ufficialmente dichiarato illegittimo il contenuto dell'art. 35 del Codice Deontologico Forense.

La norma consentiva agli studi legali di avere unicamente un sito web con dominio proprio senza reindirizzamento, quindi un portale riconducibile dirittamente a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati a cui si partecipa. Un sito che peraltro non poteva contenere ulteriori riferimenti commerciali o pubblicitari, sia in maniera diretta sia tramite strumenti di collegamento interni o esterni.

Limitare l'accesso ai social avrebbe determinato una violazione dei principi della libera concorrenza.

Il CNF, condannato dall'Antitrust, dovrà quindi provvedere ad eliminare la condotta anti concorrenziale, prendendo atto della rinnovata realtà nella quale i professionisti si trovano a rapportarsi quotidianamente, dove la presenza delle nuove tecnologie è massiccia ed economicamente determinante.

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