Il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa è stato sentito oggi un audizione dalla commissione giustizia del senato sulle proposte di legge nn. 2329 e 2534 in materia di nuova disciplina della mediazione e della conciliazione
Roma 8/6/2011 - Bene la eliminazione dell’obbligatorietà della mediazione; sì alla abolizione della sanzione dell’annullabilità del contratto d’opera professionale con l’avvocato in caso di mancata informativa all’assistito; sì alla definizione di una competenza territoriale per gli organismi di conciliazione, sì alla difesa tecnica e sì anche alla eliminazione delle “esorbitanti sanzioni” previste dal decreto legislativo n. 28/2010 per incentivare il ricorso a modalità alternative di risoluzione delle controversie. In questi termini si è espresso oggi il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa audito, insieme con il consigliere Fabio Florio, dalla commissione giustizia del senato sulle proposte di legge (nn. 2329 e 2534) che maggioranza e opposizione hanno presentato per superare l’impasse che si è venuto a creare con il ricorso di costituzionalità sulla normativa in vigore. “Su queste posizioni si sono ritrovate tutte le componenti dell’avvocatura”, ha sottolineato Alpa. “E non solo. Anche i rappresentanti dell’Anm, auditi anch’essi oggi, hanno espresso simili perplessità”. Il Cnf ha depositato in commissione un documento che ribadisce la posizione più volta espressa sul tema. “Il Consiglio”, vi si legge, “non è contrario al sistema delle Adr ma ha sempre opposto profonde perplessità sulla normativa italiana adottata con il decreto delegato 28/2010, con particolare riferimento alla previsione della mediazione come condizione di procedibilità per numerose materie, alla mancata previsione dell’assistenza tecnica e alle disposizioni che sanzionano l’avvocato e il comportamento delle parti nel corso del procedimento”. Serie perplessità riguardano ancora “l’effettiva capacità di funzionamento del sistema per come è consegnano, atteso che da un lato mediatori non dotati di adeguata professionalità non potranno risolvere in modo agevole i problemi; dall’altro che non sono stati previsti adeguati meccanismi di finanziamento”. Alpa ha ricordato anche che, come istituzione, il Cnf ha sempre ritenuto che il testo non dovesse essere boicottato bensì fatto oggetto di critica costruttiva.
Obbligatorietà e difesa tecnica. Per il Cnf, dunque, bene alle soluzioni parlamentari che facoltizzano il ricorso alla procedura eliminando la obbligatorietà. E plauso va alle disposizioni delle proposte parlamentari che prevedono la difesa tecnica dell’avvocato in modo che “il procedimento di mediazione si svolga in un contesto capace di garantire la necessaria tutela dei diritti delle parti ed una reale consapevolezza degli accordi raggiunti”. Senza contare, avverte il Cnf, che la direttiva comunitaria Legal aids ( 2003/8/CE) prevede il potenziamento dei meccanismi di aiuti statali per l’accesso alla giustizia prevedendo, per esempio, condizionino più ampie di accesso al gratuito patrocinio. Ben venga dunque la previsione dell’articolo 4 del ddl 2329, che recepisce l’istanza.
Contratto d’opera con il legale. Il Cnf guarda con favore alle soluzioni parlamentari che mirano ad abrogare l’annullabilità del contratto con l’avvocato se questi non informa della possibilità di mediare il proprio assistito: “Si tratta di una scelta non conforme al diritto dei contratti ed è norma che malcela una offensiva diffidenza nei confronti dell’avvocatura”. Il Cnf ricorda che già il codice deontologico degli avvocati, all’articolo 40, impone un obbligo di informativa all’avvocato, prospettando “tutte le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili”. Il tema della competenza territoriale, fa ancora presente il Cnf, è delicato tenuto conto che, se è vero che la competenza vada definita, gli organismi di conciliazione non sono presenti in tutte le sedi di tribunale. Preferibile, dunque, la soluzione prospettata dal ddl 2329 (articolo 4).
I rapporti con il processo. Apprezzabile la volontà, espressa in entrambi i ddl, di subordinare la formulazione della proposta all’istanza congiunta delle parti. E anche la scelta dei due ddl di eliminare quelle sanzioni “esorbitanti”, contenute nell’articolo 13 del dlgs 28/2010, per incentivare il ricorso alla mediazione.
Ulteriori profili meritevoli di considerazione. Il Cnf ribadisce che è importante rimediare “alla scarsa qualificazione professionale dei mediatori”, punto peraltro diffusamente trattato dalla ordinanza del Tar Lazio che rimette alla Consulta la questione di costituzionalità. Inoltre il Cnf chiede che sia chiarito meglio il passaggio procedurale della trascrizione dell’accordo