(Avv. Antonio Gaudiano) - E’ l’articolo 70 delle disposizioni di attuazione del Codice civile a prevedere un potere sanzionatorio in capo all’amministratore condominiale contro i condomini che dovessero rendersi responsabili di violazioni al regolamento condominiale.

“Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.” Così dispone l’art. 70 disp. att. C.c..

Dunque, nell’ipotesi di violazione del regolamento condominiale (si pensi all’inosservanza degli orari stabiliti per lo scuotimento dalle finestre delle tovaglie e per la battitura dei tappeti, etc.), all’amministratore è si attribuito un potere coercitivo ma assolutamente blando, inesistente. L’amministratore può irrogare una sanzione contro l’inadempiente nel massimo ad euro 0,05, se però esiste una previsione nel regolamento condominiale.

Non solo. Ma se il regolamento condominiale dovesse prevedere una sanzione maggiore, tale norma sarebbe nulla, in quanto contra legem: così come statuisce la Cassazione in una sentenza del 1995 (n. 948).

“In tema di condominio, poiché l'art. 70 disp. attuaz. c.c. prevede che per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento, sono nulle, in quanto contra legem, le eventuali disposizioni del regolamento di condominio che dovessero prevedere sanzioni di importo maggiore.” (Cass. Civ. 26.01.1995, n.948).

Orientamento confermato in una più recente sentenza del 2008.

“In tema di condominio negli edifici, qualora nel regolamento condominiale sia inserita, secondo quanto previsto eccezionalmente dall'art. 70 disp. Att. cod. civ., la previsione di una "sanzione pecuniaria", avente natura di pena privata, a carico del condomino che contravvenga alle disposizioni del regolamento stesso, l'ammontare di tale sanzione non può essere superiore, a pena di nullità, alla misura massima consentita dallo stesso art. 70 e pari ad euro 0,05.” (Cass. Civ. Sez. II Sent., 21 aprile 2008, n. 10329). 

Ma non è che nulla sia possibile contro il condomino maleducato e contravventore: oltre ad irrogare la sanzione (inesistente) di cui abbiamo detto, l’amministratore, autorizzato con delibera dall’assemblea condominiale, potrà sempre esperire un'azione legale, rivolgendosi al giudice competente per richiedere la condanna del condomino. Chiederà altresì il risarcimento dei danni e il pagamento delle spese.

 

(di Antonio Gaudiano)
In riferimento alle spese condominiali l’art. 1123 Cod. civ. prevede tre criteri di ripartizione:
  1. In proporzione al valore delle singole proprietà;
(Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Art. 1123, comma 1 )
  1. In proporzione all’uso che ne fa ciascun condomino;
(Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Art. 1123, comma 2)
  1. In proporzione della destinazione esclusiva;
(Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità. Art. 1123, comma 3)
Per una maggiore chiarezza espositiva potremo operare una nuova ripartizione, tra quelle che sono le parti comuni dell’edificio condominiale, che ne rappresentano parte sostanziale (suolo, fondamenta, muri maestri, tetti, lastrici solari, e tutte le altre parti che servono all’uso comune), per il cui buono stato di conservazione sono chiamati a concorrere tutti i condomini, e i servizi (ascensore, lastrici solari di uso esclusivo, riscaldamento centralizzato, manutenzio­ne e  ricostruzione delle scale) per le quali concorrono  i soli condomini che ne fanno uso.
Le norme del codice che regolano la ripartizione delle spese  (artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 Cod. civ.) sono integrate dalle norme dei singoli regolamenti condominiali, che prevedono le tabelle millesimali.
I criteri di ripartizione delle spese condominiali possono tuttavia essere derogati dalle previsioni contenute nei regolamenti condominiali, a patto che si tratti di regolamento contrattuale e non assembleare.

Milano – Sia chiaro che una sentenza di merito, come tecnicamente si dice, emessa da un tribunale, non ha la stessa  autorità di una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione (magari a Sezioni Unite). Tuttavia, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, che per la prima volta ha richiamato la legge 281 del 14 Agosto 1991 ("Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), introduce un principio che ha fato esultare gli animalisti, riconoscendo che i gatti sono animali sociali che si muovono liberamente, per cui nessuna legge né nazionale né regionale proibisce di alimentare i gatti randagi nel loro habitat, e che i gatti che stazionano e vengono alimentati nelle zone condominiali non possono essere allontanati o catturati per nessun motivo.

 

 

Testo del disegno di legge approvato in sede referente dalla Commissione Giustizia del Senato (rel. sen. Mugnai)

Art. 1

1. L'articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1117. – (Parti comuni dell'edificio).– Sono oggetto di proprietà comune dei

proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, se non risulta il contrario

dal titolo:

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