QUESITI CONDOMINIALI
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Egregio avvocato,

sono vedova e i due miei figli per motivi di lavoro si sono dovuti trasferire lontano. Da quando, alcuni anni orsono,  mio marito è venuto a mancare il mio piccolo cagnolino mi fa compagnia e allevia la mia solitudine. Tuttavia, proprio Lola è stata nel passato e ancora tutt’ora è fonte di litigi con qualche vicino di casa. Qualche settimana fa ho sentito per televisione che la nuova legge del condominio dice che i cani o comunque gli animali si possono tenere in casa e che nessuno può impedirlo. Ho approfittato dell’ultima riunione di condominio per accennarne all’amministratore per farmi dare da lui qualche chiarimento in più. Le confesso che non è che ci ho capito molto; però ho avuto la sensazione che neanche lui avesse le idee molto chiare sull’argomento.

Insomma, che dice la nuova legge: Lola posso tenerla senza che nessuno mi crei problemi?

Grazie.

Giovanna B.

 

Gentile signora Giovanna,

la norma contenuta nell’art. 1138 del codice civile introdotta dalla nuova legge di riforma del condominio (L. n. 220/2012) è talmente perentoria che lascia pensare più di quello che dispone (“Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”).

Tuttavia bisogna fare preliminarmente delle distinzioni: tra regolamento contrattuale e regolamento approvato a maggioranza dall’assemblea; tra diritti disponibili ed indisponibili; tra proprietà esclusiva e spazi comuni condominiali.

La norma (che abbiamo citato per l’innanzi) contenuta nell’ultimo comma dell’art. 1138 cod. civ. (così come modificato dalla legge di riforma) fa riferimento al regolamento approvato dall’assemblea a maggioranza. E’, infatti, quest’ultimo a non poter disporre limiti e/o divieti alle proprietà esclusive (appartamenti, etc.). I regolamenti di questo tipo dispongono solamente in merito all’uso degli spazi comuni condominiali e nulla possono in ordine alle proprietà esclusive. Tecnicamente non possono limitare i diritti esclusivi di ogni singolo condomino.

Orbene, nella sua lettera, non ci ha specificato se nel suo condominio vige un regolamento approvato a maggioranza oppure questo sia di tipo contrattuale.

Se è di tipo assembleare sappia che non può vietare ai condomini di detenere in casa animali domestici.

Caso diverso è il regolamento contrattuale. Questo è un regolamento che viene predisposto in genere dal costruttore, viene inserito nell’atto di acquisto della proprietà (rogito notarile) del quale diviene parte integrante e può contenere anche limitazioni al diritto di proprietà. Nel senso cioè che all’atto dell’acquisto della proprietà (appartamento etc.) il nuovo proprietario può accettare anche eventuali limitazioni al suo diritto di proprietà e/o alle relative facoltà (una tra queste può essere quella di non detenere animali in casa). E’ quello della proprietà un diritto disponibile (nel senso che chi ne è titolare può anche accettare delle compressioni dello stesso) e dunque chi acquista casa può anche accettare eventuale divieto di detenere in casa animali.

Tenga però presente che la detenzione di animali in casa è soggetta a ben precise norme contenute nell’ordinanza del Ministero della Salute entrata in vigore il 23 marzo 2009.

 Questa prevede tra l’altro che i proprietari degli animali debbono comportarsi in modo tale da non ledere o nuocere alla quiete e all’igiene degli altri conviventi dello stabile.

L’amministratore potrà richiedere l’allontanamento dell’animale, in caso di rumori molesti (se il cane abbaia, per es. nelle ore nottturne…) o di odori sgradevoli (un cane tenuto sul terrazzo di casa, dove fa i propri bisogni e non venga pulito con assiduità e scrupolo…). Tenga altresì presente che gli animali non possono essere abbandonati per lungo tempo sul balcone o nelle abitazioni perché si potrebbe ipotizzare il reato di “omessa custodia” (art. 672 del codice penale).

Nel caso di immissioni rumorose è possibile anche ipotizzare il reato di “disturbo del riposo delle persone” (art. 659 del Cod. civile).

Non ci ha precisato se i litigi con i suoi vicini a causa di Lola siano avvenuti a seguito del fatto che abbia lasciato il suo cognolino libero di scorrazzare negli spazi comuni condominiali.

Anche in questo caso vi sono delle prescrizioni alle quali i proprietari di animali domestici debbono attenersi, come: tenere pulita l’area di passeggio, utilizzare il guinzaglio e, nel caso di animali aggressivi, utilizzare la museruola.

Insomma, vero è che la nuova legge ha previsto che il regolamento non possa vietarela detenzione dei animali (‘domestici’) in casa; ma non sono venuti meno gli obblighi a carico dei proprietari degli stessi animali.

Spero di essere stato chiaro.

Cordiali saluti

avv. Antonio Gaudiano

 

 

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