Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, la Commissione Formazione ed Aggiornamento permanente dell'Avvocatura, l'A.N.A.C. Sez. di Avellino, hanno organizzato per  il giorno 12.04.2013 presso l'Aula Magna del Tribunale di Avellino alle ore 15:30. un importante evento sulla “Guida in stato di ebbrezza ex art. 186 C.d.S.”. Interverranno: Avv. Fabio Benigni Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino,Avv. Biancamaria D'Agostino Consigliere Segretario e Responsabile dell’area tematica di diritto e procedura penale della Commissione per la Formazione ed Aggiornamento dell’Avvocatura,Avv. Ester Apolito V.p.o. Presso il Tribunale di Napoli e componente A.n.a.c. Sez. di Avellino,Dott. Giuseppe Riccardi magistrato del tribunale di Avellino,Avv. Ursula Guerriero V.p.o presso il tribunale di Nola e componente dell'Associazione Giovani Penalisti Irpini,Avv. Maria Di Rito Docente della Scuola di Specializzazione per le professioni Legali presso l'Università di Salerno,Prof. Avv. Elio Lo Monte Professore associato di Diritto Penale 2 presso l'Università di Salerno,Prof. Avv. Antonino Sessa Professore associato Diritto Penale presso l'Università di Salerno,Dott.ssa Veronica Maglio Assistente Sociale,Avv. Silvio Piantanida Docente di Procedura Penale presso l'Università degli studi di Napoli Parthenope

Da oggi entra in vigore la normativa, introdotta con il Dl del fare, che prevede uno sconto del 30% per chi paga la multa entro 5 giorni. Una misura che mira a fare cassa tenuto conto delle lungaggini per il recupero delle somme portate dalle multe elevate dagli agenti di pubblica sicurezza. Un provvedimento che, tuttavia, potrebbe essere in qualche caso conveniente anche per l’automobilista che ha commesso l’infrazione.

L’iscrizione di un fermo amministrativo sull’auto di un debitore, ovvero l’inizio di una qualsiasi procedura esecutiva ai danni di quest’ultimo, per debiti inferiori ad euro 1.000, non potrà essere iniziato da Equitalia se prima non ha debitamente avvisato il contribuente. Debitamente avvisato significa che la comunicazione deve contenere in dettaglio tutte le iscrizioni a ruolo. Solo trascorsi 120 giorni l’Agente di riscossione (Equitalia) potrà avviare le procedure. In mancanza queste sono nulle.

La comunicazione non è obbligatoria in un solo caso: quandoa il contribuente abbia presentato ad Equitalia l’istanza di sospensione dell’efficacia della cartella esattoriale  e l’ente creditore abbia  comunicato l’inidoneità della documentazione presentata dal contribuente stesso ai fini della sospensione.

Quaranta tabelle parametriche (39 per il civile e una per il penale), sei scaglioni di valore corrispondenti a quelli del contributo unificato, individuazione di 4 fasi procedurali (più una di chiusura pratica). 


Il CNF ha approvato, nella seduta amministrativa straordinaria di venerdì 3 maggio, la proposta sui nuovi parametri forensi, secondo la procedura disciplinata dall’articolo 13 comma 6 della legge professionale. 
La proposta, che è stata illustrata a tutte le componenti dell’Avvocatura e sarà inviata al ministero della giustizia con la relazione illustrativa, tiene conto delle osservazioni pervenute da Ordini e Associazioni nella procedura di consultazione della categoria e terminata lo scorso 5 aprile. 
La nuova proposta dei Parametri supera il decreto Parametri 140/2012 (assunto sulla base del decreto Cresci-Italia e impugnato davanti al Tar del Lazio per eccesso di potere) in relazione non solo agli ingiustificati abbattimenti dei compensi che giungono fino alla metà per le attività di difesa previste dalla legge a carico dei legali (senza contare che il dm 140 non aveva applicato per intero neanche l’indice Istat 2009/2012); ma anche in relazione a gravi lacune, peraltro puntualmente segnalate in note inviate sin dalla predisposizione del decreto 140 al ministero della giustizia. 
La proposta CNF corrisponde ai principi di semplificazione, trasparenza e equità ed è destinata a creare uno strumento di facile e immediata consultazione per gli operatori del diritto e per i cittadini che potranno avere uno strumento di immediato orientamento. 
Essa si compone di una parte normativa (per il civile- penale- stragiudiziale), 39 tabelle parametri per il civile corrispondenti ciascuna al tipo di procedimento/giudizio (comprese la materia stragiudiziale, la mediazione, le procedure concorsuali, quelle arbitrali, i processi amministrativi e tributari, i processi davanti alle giurisdizioni superiori) e una per il penale (comprensiva della fase delle investigazioni).
Gli scaglioni di valore, diversamente dal dm 140, sono corrispondenti a quelli previsti dal ministero della giustizia per la determinazione del contributo unificato, con una semplificazione evidente per gli operatori.
Ciascuna tabella parametrica è poi divisa per fasi (da quella di studio a quella decisionale, a cui si aggiunge il compenso per prestazioni post- decisione ). All’interno i parametri sono indicati con una somma fissa che il giudice potrà innalzare fino al 70% o ridurre fino al 30% motivando lo scostamento. 
La proposta CNF re-introduce il rimborso per le spese forfetarie del 15%, configura correttamente e in maniera autonoma i procedimenti esecutivi, determina un giusto compenso per i decreti ingiuntivi e il precetto, elimina alcune ingiustificate disparità/penalizzazioni (alcune riduzioni stabilite dal dm 140 per alcune controversie di lavoro, per i procedimenti gratuito patrocinio e legge Pinto; la responsabilità aggravata e le pronunce di rito).

 

Pubblichiamo di seguito l'estratto del verbale della Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense, seduta del 20 febbraio 2013; rel. Cons. Avv. Ubaldo Perfetti:
"(…..omissis…….)
Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli pone il quesito se l’art. 18 della legge n. 247 del 2012 (legge di riforma dell’ordinamento professionale forense) impedisca all’avvocato di esercitare l’attività di amministratore di condominio. La commissione reputa che al quesito debba darsi risposta negativa per i motivi che seguono.
Premesso che nel vigore della precedente normativa l’art. 3 del RdL n. 1578/1933 era interpretato –data l’eccezionalità dei divieti - nel senso della compatibilità delle due attività (da ultimo sent. CNF 16 marzo 2010, n. 13), il nuovo art. 18 cit. individua quattro macro aree di incompatibilità con la professione di avvocato e precisamente:
a) l’esercizio di qualsiasi attività (diversa da quella forense) di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, fatte salve le attività espressamente escluse dal divieto (di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, di notaio), mentre è consentita l’iscrizione nell’albo dei commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili, o nell’albo dei consulenti del lavoro;
b) l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio, o in nome o per conto altrui (fatta salva l’assunzione di incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali, o in procedure di crisi d’impresa);
c) l’assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile, o di amministratore, di società di persone, aventi quali finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico, o consigliere delegato di società di capitali anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente del consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione, a meno che l’oggetto dell’attività della società sia limitato esclusivamente all’amministrazione di beni personali, o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
d) l’esercizio di attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.
Esclusa la ricorrenza dell’ipotesi sub d) tenuto conto che la nomina quale amministratore di un condominio non instaura un rapporto di subordinazione con quest’ultimo (Commissione consultiva CNF, parere 25 giugno 2009, n. 26; Id, n. 1 del 29 gennaio 2009; Id, n. 154 del 26 settembre 2003), va anzitutto ricordato che il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini i quali sono rappresentati dall’amministratore e non costituiscono un’entità diversa da quest’ultimo (in termini, Cass. 11 gennaio 2012 n. 177 [ord.] in CED Cassazione rv 620729), tanto vero che l’esistenza di un rappresentante unitario non li priva della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale (Cass. 16 maggio 2011, n. 10717, ivi rv 617438). L’irriducibilità allo schema economico/giuridico dell’impresa e/o della società è, peraltro, confermata dall’inclusione del condominio nel recinto di protezione del consumatore che, come noto, è la persona fisica la quale agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale eventualmente svolta ed in tale veste contratta col professionista. Se, da un lato, si esclude che consumatore possa essere una società, anche se di persone (Cass. 14 luglio 2011, n. 15531, ivi rv 618573) e comunque l’impresa, pur se esercitata dalla persona fisica, dall’altro, proprio per la sua irriducibilità allo schema societario e per il fatto che l’amministratore agisce non quale organo, ma quale mandatario con rappresentanza di persone fisiche (condomini) che operano per scopi estranei ad attività professionale, o imprenditoriale, al condominio è ritenuta applicabile la normativa del codice del consumo con riguardo ai contratti conclusi dall’amministratore col professionista (Cass. 24 luglio 2001, n. 10086, ivi rv 548447; conf. Id., 12 gennaio 2005, n. 452).
A sua volta quello dell’amministratore configura un ufficio di diritto privato, assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità delle disposizioni sul mandato (Cass. 16 ago. 2008, n. 10815, ivi rv 535589); e proprio al mandato si riferisce ora anche l’art. 9 della recente legge n. 220 dell’11 dicembre 2012 (recante la modifica della disciplina del condominio negli edifici) quando, modificando l’art. 1229 c.c., attribuisce all’assemblea la facoltà di subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile “(…) per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato” (ivi, art. 1129,terzo periodo, c.c.).
Ciò posto, quanto detto a proposito dell’irriducibilità della figura del condominio allo schema societario e/o dell’impresa, è sufficiente per escludere la ricorrenza dell’ipotesi di incompatibilità di cui sub c); a sua volta, quanto rilevato circa la ricostruzione della figura dell’amministratore quale mandatario con rappresentanza di persone fisiche (i condomini) che non esercitano attività professionale, o imprenditoriale, è sufficiente ad escludere la ricorrenza dell’ipotesi di incompatibilità di cui sub b) posto che l’amministratore, non agendo in proprio, non esercita nemmeno attività di impresa commerciale in nome altrui se è vero che nemmeno i mandanti l’esercitano.
Residua l’ipotesi di cui sub a) potendo rilevare, in tesi, l’esercizio della funzione di amministratore come attività di lavoro autonomo svolta continuativamente, o professionalmente.
Sennonché, va in contrario osservato che – come si è visto – l’attività di amministratore di condominio si riduce, alla fine, all’esercizio di un mandato con rappresentanza conferito da persone fisiche, in nome e per conto delle quali egli agisce e l’esecuzione di mandati, consistenti nel compimento di attività giuridica per conto ed (eventualmente) in nome altrui è esattamente uno dei possibili modi di svolgimento dell’attività professionale forense sicché la circostanza che essa sia svolta con continuità non aggiunge né toglie nulla alla sua legittimità di fondo quale espressione, appunto, di esercizio della professione.
Ben vero potrebbe obiettarsi che, se non sul piano della continuatività, è su quello dell’attività svolta professionalmente che potrebbe scorgersi un profilo di incompatibilità.
A questo proposito va detto, anzitutto, che nemmeno la citata legge n. 220/2012 ha innovato la figura dell’amministratore perché se ne ha ampliato, sotto certi profili, poteri e responsabilità, non  ha trasformato l’esercizio della relativa attività in professione vera e propria, o quanto meno in professione regolamentata, come è confermato dal fatto che non è stato istituito né un albo, né uno specifico registro degli amministratori di condominio, mentre il fatto che essi debbano seguire corsi di aggiornamento (art. 25 nella parte in cui inserisce l’art. 71 bis delle disp. att. c.c.) non sembra sufficiente a configurare l’esistenza di una vera e propria professione. E la mancata istituzione di un albo o registro – ad onta di una prima versione della proposta di legge che invece la prevedeva – è indice ermeneutico di rilevante significato ai fini di confortare la soluzione qui accolta.
D’altra parte, anche quando il riferimento alla svolgimento in forma professionale dovesse intendersi come allusione ad un modo di esercizio di un’attività che richiede competenze, un minimo di qualificazione e rappresentante fonte reddituale, la riconducibilità dell’attività all’area del mandato e di quest’ultimo ad una modalità di esercizio della professione forense, finisce per riferire a quest’ultima il citato requisito.
Ovviamente la ritenuta compatibilità produrrà riflessi anche sul piano della disciplina fiscale e previdenziale della vicenda dovendo il relativo reddito considerarsi a tutti gli effetti di natura professionale e quindi, tra l’altro, soggetto anche a contribuzione a favore della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza forense.
(…..omissis….)".

 

Gli Ordini degli Avvocati campani rispondono all’appello dell’Agenzia delle Entrate in tema di gestione della mediazione tributaria in un’ottica di collaborazione e dialogo. Dopo le intese già stipulate con gli  Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e i Consigli Provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro, è stato firmato oggi, 10 gennaio, il protocollo di intesa tra le Direzioni Provinciali delle Entrate della Campania e gli Ordini degli Avvocati presenti nella Regione, con l’obiettivo di migliorare, attraverso una gestione efficace del nuovo istituto, i rapporti tra i contribuenti, rappresentati dagli iscritti agli Ordini, e l’Amministrazione Finanziaria, favorendo la soluzione delle controversie già in sede amministrativa, senza ricorrere al giudice.

 

I contenuti dell’intesa - Per assicurare un celere svolgimento del procedimento di mediazione tributaria, gli Ordini degli Avvocati si impegnano a informare i propri iscritti sulle opportunità offerte dal nuovo istituto, evidenziandone il carattere preventivo e obbligatorio, e a indicare nelle istanze di mediazione recapiti dedicati per consentire rapide comunicazioni con l’Agenzia. Gli Uffici delle Entrate si impegnano, tra l’altro, a esaminare sistematicamente tutte le istanze in modo approfondito e con spirito di collaborazione, ad accoglierle in tutti i casi in cui ne sussistano i presupposti, secondo i principi dello Statuto del contribuente, e a promuovere, anche su richiesta dell’iscritto all’Ordine, l’eventuale contraddittorio.

Realizzazione di un osservatorio sull’andamento della mediazione tributaria e costituzione in ambito provinciale di nuclei misti di esperti, scelti tra iscritti agli Ordini e funzionari delle Entrate, sono le ulteriori iniziative previste per favorire il confronto costruttivo tra le parti.

 

La mediazione in Campania - Dall’entrata in vigore del nuovo istituto, sono 7.584 (circa il 18% del dato nazionale) le domande presentate al 31 dicembre 2012 agli Uffici Legali delle strutture campane delle Entrate, di cui  4.924 già lavorate. Di queste, 741 sono state ritenute improponibili o inammissibili, 1.694 si sono chiuse positivamente con accoglimento dell’istanza, rideterminazione della pretesa o semplice riduzione delle sanzioni, mentre per 1.603 non è stato possibile definire il contesto in mediazione. Le ulteriori 2.660 domande pervenute sono attualmente in lavorazione, secondo i termini di presentazione.

Il nuovo istituto, in vigore dal 1° aprile 2012, prevede, per le liti fiscali fino a 20mila euro, l’obbligo per il contribuente di presentare istanza di mediazione all’Agenzia delle Entrate, attivando un confronto che, in caso di conclusione positiva, evita l’istaurarsi di un giudizio presso le commissioni tributarie e consente di ridurre le sanzioni irrogate al 40%. 

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