Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 13 aprile – 14 giugno 2016, n. 12174
Presidente Armano – Relatore Rubino
I fatti
M.F. e M. convenivano in giudizio il Comune di Marano Principato, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti nel 1997 a causa della caduta del M. F. alla guida del ciclomotore di proprietà di M. M. , in corrispondenza di una buca non presegnalata.
Il Tribunale di Cosenza accoglieva la domanda risarcitoria, mentre la corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il gravame del Comune rigettando la domanda sul presupposto che l’evento dovesse essere causalmente ricondotto al solo comportamento colposo dell’infortunato.
M.F. propone ricorso nei confronti del Comune di Marano Principato, per la cassazione della sentenza n. 1089 del 2014, depositata dalla corte d’Appello di Catanzaro in data 15.7.2014, non notificata.
Le ragioni della decisione
Il ricorrente propone un solo motivo di ricorso, con il quale denuncia la violazione degli arti. 2051 e 1227 c.c. da parte della corte d’appello, per aver ritenuto inverata l’ipotesi liberatoria del caso fortuito per il solo fatto che il M., conducente del ciclomotore, abitava nelle vicinanze e conosceva esattamente la situazione dei
luoghi.
Sostiene il ricorrente che questa estremizzazione della nozione di caso fortuito svuota di contenuto la previsione dell’art. 2051 c.c., ponendo un onere probatorio positivo a carico dell’utente della strada laddove la prova liberatoria prevista dall’art. 2051 c.c. dovrebbe essere a carico dell’amministrazione e intendersi nel senso che soltanto quando l’evento dannoso sia riconducibile ad esclusiva condotta dell’utente della strada la situazione di essa degrada a mera occasione, e non costituisce causa dell’evento dannoso e della responsabilità di chi sulla predetta strada ha l’obbligo di sorveglianza.
Nel caso di specie si aveva invece la caduta del ciclomotore in una zona in cui era presente una buca, coperta da ghiaia e terriccio e non presegnalata.
Sostiene quindi il ricorrente che l’appello avrebbe dovuto essere rigettato, non avendo il Comune fornito una prova del caso fortuito e non potendo integrare prova idonea del caso fortuito la mera conoscenza generica dei luoghi da parte dell’attore, collegata al fatto che questi abitasse nelle vicinanze.
Sostiene altresì il ricorrente che il comportamento del danneggiato avrebbe potuto rilevare eventualmente come concausa, ex art. 1227 primo comma c.c., ma non integrare il caso fortuito.
Il ricorso è infondato.
La corte d’appello afferma in motivazione che risulta accertata la presenza di una buca, la cui consistenza però svaluta fino a definirla un semplice avvallamento, non particolarmente profondo, e spiega che in realtà esso non consisteva in una alterazione o mancanza del manto stradale, ma coincideva con la presenza di un giunto tecnico di dilatazione in corrispondenza di un ponte, cioè di un elemento necessariamente esistente in presenza di un ponte e ritiene, mediante un motivato accertamento in fatto non rinnovabile in questa sede, che la presenza dell’avvallamento era riconoscibile ed evitabile usando l’ordinaria diligenza. Il fatto che il danneggiato abitasse nei pressi non viene effettivamente utilizzato per porre una presunzione di conoscenza a suo carico, non compatibile con i principi di cui all’art. 2051 c.c., ma come un elemento da considerare insieme agli altri nell’effettuare il necessario bilanciamento tra prevenzione e cautela sotteso alla responsabilità per custodia. In questa situazione concretamente accertata il giudice di merito riconduce alla condotta poco attenta del danneggiato l’esclusiva responsabilità dell’aver riportato conseguenze dannose da una situazione di pericolo non grave, prevedibile, evitabile o anche affrontabile senza riportarne danni, conformemente ai principi di diritto già espressi da questa Corte (v. Cass. n. 15375 del 2011) secondo i quali la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza l’anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Stante gli esiti alterni dei gradi di merito, sussistono motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Il ricorso è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 e il ricorrente ne è uscito soccombente, ma risulta fruire del gratuito patrocinio e pertanto risulta esente dal versamento, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.