In un supercondominio con regolamento contrattuale composto da diversi edifici, ciascun edificio ha una tabella decimillesimale.

Per due dei suddetti edifici - denominati villette - c'è un’ unica tabella decimillesimale il cui totale ovviamente, sommato a quello degli altri edifici dà 10000 decimillesimi. 
In una villetta di uno dei due edifici, staccati uno dall'altro, sono stati eseguiti importanti lavori di riparazione dei danni provocati da infiltrazione d'acqua.

La spesa per la riparazione è ammontata ad € 12.000,00 ed il danno è parzialmente coperto da polizza assicurativa.

L'amministratore ha inteso ripartire le relative spese su ambedue gli edifici sostenendo che non poteva fare altrimenti in quanto forniti di un’ unica tabella decimillesimale. 

 

 

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Nel caso di specie, tenuto conto che il problema si è verificato in uno degli immobili che fanno parte del supercondominio, che i relativi lavori sono stati effettuati e se ne sono avvantaggiati i condomini ( e solo quelli) che di quell’immobile fanno parte, riteniamo che le spese vadano ripartite ex art. 1123, secondo e terzo comma, C.c..

La circostanza che le due palazzine siano fornite di un’unica tabella decimillesimale, non osta all’applicazione della ripartizione delle spese così come dispone il richiamato art. 1123 C.c.. Ben può l’amministratore ripartire la spesa in base alla Tabella della proprietà generale (tab. A) in base ai millesimi degli appartamenti che di quella palazzina fanno parte. (Cass. civ. Sez. II, 30-05-1966, n. 1435)

All’applicazione della norma di cui all’art. 1123 C.C. potrebbe derogare il regolamento contrattuale di cui il supercondominio è fornito.

 

Tuttavia, dallo stralcio del regolamento inviatoci, quest’ultimo nulla dispone in contrasto con la norma del Codice civile richiamata, che riteniamo vada applicata nella fattispecie che ci occupa.

 

 

                                                                    Avv. Antonio Gaudiano

 

 

(Il fatto che le tabelle millesimali degli edifici in condominio esprimano il valore dei singoli appartamenti ragguagliandolo a quello dell'intero stabile, non impedisce che esse possano essere utilizzate, ai fini della ripartizione delle spese condominiali, anche nell'ipotesi in cui tali spese vadano suddivise, ai sensi dell'art 1123, primo capoverso cod. civ., fra i soli condomini che abbiano tratto utilità dalle opere eseguite. In tal caso, infatti, il rapporto di valore fra i singoli appartamenti ed il complesso delle unita immobiliari appartenenti ai condomini che hanno tratto utilità da tali opere ben può essere stabilito in base ai coefficienti millesimali indicati nelle tabelle, previa l'esecuzione delle operazioni aritmetiche occorrenti per calcolare il nuovo rapporto di proporzione. (Cass. civ. Sez. II, 30-05-1966, n. 1435))

La Corte di Cassazione riteneva che la soletta del balcone doveva essere assoggettata al regime della comunione tra il proprietario dell’appartamento sovrastante e di quello sottostante. Dunque, nel caso di specie doveva essere applicato il regime delle spese di cui all’art. 1125 c.c.. Secondo questa norma in caso di riparazione al proprietario sovrastante spettava la spesa per il pavimento, mentre la riparazione del sottobalcone spettava al proprietario dell’appartamento sottostante.

Sul punto la Corte di Cassazione ha mutato orientamento e con una recente sentenza (la n. 2241/2012) ha stabilito che “i balconi ‘aggettanti’, costituenti un ‘prolungamento’ della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa”. La Suprema Corte, nella stessa sentenza ha altresì stabilito che “I rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore dei balconi ‘aggettanti’ si devono considerare beni comuni a tutti ex art. 1117 c.c., solo quando s’inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole”.

Se il balcone ‘aggettante’ non ha elementi decorativi che possano rappresentare un ‘bene comune’ al condominio e quello che si è staccato dal balcone è del semplice intonaco, allora la spesa spetta al proprietario del balcone.

La richiesta da parte dell’amministratore rivolta ai condomini tesa ad ottenere i dati degli immobili  è pienamente legittima e discende dalla legge 220/2012 che andrà in vigore dal prossimo 18 giugno 2013.

La tenuta del registro dell’anagrafe del condominio è un obbligo per l’amministratore. L’art. 1130 del Codice civile, così come modificato dalla legge di riforma che abbiamo sopra richiamato, al n. 6 del primo comma istituisce un registro di anagrafe condominiale, che deve “… contenere le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza …” .

La legge prevede altresì che nel caso in cui il condomino non fornisca questi dati, l’amministratore li richiederà con lettera raccomandata e, trascorsi inutilmente trenta giorni, procede all’acquisizione di tali dati ponendo le relative spese sostenute a carico del condomino inerte.

Realizzare il registro anagrafe del condominio è un obbligo anche per  l’amministratore, la cui mancata tenuta è motivo di “grave irregolarità” che può comportare anche la revoca dello stesso amministratore inadempiente.

Se, tuttavia, il condomino ha delle remore a consegnare copia del suo atto di proprietà, può provvedere a fornire tutti i dati a mezzo di un’autocertificazione, in questo modo fa salva anche la sua privacy.

Con la legge di riforma del condominio (n.  220/2012) sono state modificate le maggioranze per la valida costituzione dell’assemblea e per la valida approvazione delle deliberazioni. Nell’ottica di evitare l’impasse, dovuta alla scarsa partecipazione dei condomini a questo momento importante di gestione del condominio, sono state abbassate le maggioranze.

L’art. 1136 Cod. civ., così come modificato dall’art. 14 della Legge n.  220/2012, così stabilisce: “L'assemblea in prima convocazione e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta' del valore dell'edificio. Se l'assemblea in prima convocazione non puo' deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione e' valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio”.

Nella vecchia formulazione l’art. 1138 Cod. civ. stabiliva: “L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli  intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio”.

L’art. 1138 Cod. civ., nella nuova formulazione stabilisce altresì: “ Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entita' e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonche' 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo. Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio. L'assemblea non puo' deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore”.

Le norme della legge 220/2012 sono entrate in vigore dal 18 giugno 2013.

 

Se un appartamento si estende sotto le due verticali dei due lastrici solari del condominio: come si calcola la ripartizione delle spese se l’intervento manutentivo riguarda uno solo dei lastrici solari?

 

Se le tabelle millesimali del condominio sono state redatte correttamente nelle stesse sono presenti anche speciali tabelle di “Ripartizione delle spese per la manutenzione della copertura A” e per la manutenzione della copertura B.

In queste sono indicati con precisione proprio i metri quadrati di tutti gli appartamenti che ricadono sotto la verticale sia della copertura A sia della copertura B.

Dunque bisognerà chiedere innanzitutto all’amministratore se ci sono queste due tabelle nelle tabelle millesimali e prenderne visione. Nel momento in cui si procederà alla ripartizione delle spese bisognerà controllare  che sia applicata proprio la corrispondente tabella di ripartizione delle spese per la manutenzione della copertura interessata dall’intervento manutentivo.

Avv. Antonio Gaudiano

 

D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Vista la direttiva 95/16/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative

agli ascensori;

Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 7, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge

12 agosto 1982, n. 597;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre

1998;

Sentita la conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 aprile 1999;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica e dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana il seguente regolamento:6

CAPO I

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV.

2. Gli apparecchi di sollevamento che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio,

pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, fatto salvo

quanto previsto dall'articolo 11;

b) gli ascensori da cantiere;

c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;

d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine;

e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;

f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;

g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;

h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;

i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai

posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;

l) i treni a cremagliera;

m) le scale mobili e i marciapiedi mobili.

Art. 2.

DEFINIZIONI.

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico

e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al

trasporto:

1) di persone,

2) di persone e cose,

3) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi

senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata

di una persona all'interno del supporto del carico;

b) montacarichi: un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega

piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un

percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi,

destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;

c) supporto del carico: la parte dell'ascensore o del montacarichi che sorregge le persone e/o le cose per

sollevarle o abbassarle;

d) installatore dell'ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e

della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di

conformità;

e) commercializzazione di un ascensore: ha luogo allorché l'installatore mette per la prima volta l'ascensore a disposizione dell'utente;

f) commercializzazione di un componente di sicurezza: la prima immissione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;

g) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato IV; 7

h) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione e della fabbricazione dei

componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

i) ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno

rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica

sono chiaramente specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite

tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. È permesso dimostrare con calcoli o in base a

schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza;

l) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore o del componente di sicurezza;

m) modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:

1) il cambiamento della velocità;

2) il cambiamento della portata;

3) il cambiamento della corsa;

4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;

5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro

elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri

componenti principali;

n) norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della Commissione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e trasposte in una norma nazionale;

o) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento

rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s installati in

edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.

Art. 3.

DIMOSTRAZIONE DI PROTOTIPI.

1. È consentita la presentazione, in particolare in occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni di ascensori o

di componenti di sicurezza non conformi alle disposizioni del presente regolamento, purché l'apparecchio non

sia messo in uso e un apposito cartello indichi chiaramente la non conformità dell'ascensore o dei componenti

di sicurezza e l'impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario

stabilito nel territorio dell'Unione europea.

Art. 4.

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE.

1. Gli ascensori e i componenti di sicurezza cui si applica il presente regolamento devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti nell'allegato I.

2. Gli ascensori e i componenti di sicurezza muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di

conformità di cui all'allegato II sono considerati conformi a tutte le prescrizioni del presente regolamento.

3. Ogni altra apparecchiatura destinata, per dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel

territorio dell'Unione europea, ad essere incorporata in un ascensore cui si applica il presente regolamento,

può essere liberamente commercializzata.

4. La persona responsabile della realizzazione dell'edificio o della costruzione e l'installatore dell'ascensore

devono comunicarsi reciprocamente gli elementi necessari e devono prendere le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell'impianto.

5. I soggetti cui al comma 4 devono assicurare che all'interno dei vani di corsa previsti per gli ascensori non vi

siano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'impianto.8

Art. 5.

NORME ARMONIZZATE E DISPOSIZIONI DI CARATTERE EQUIVALENTE.

1. Le norme tecniche nazionali che traspongono le norme armonizzate sono pubblicate, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata prevede uno o più requisiti essenziali

di sicurezza e di tutela della salute, l'ascensore costruito in conformità di tale norma si considera conforme ai

suddetti requisiti. Si considera altresì conforme ai requisiti di cui si tratta il componente di sicurezza atto a

consentire all'ascensore su cui sia correttamente montato di rispondere agli stessi requisiti.

3. In assenza di norme armonizzate, con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le norme tecniche nazionali, che sono importanti o utili per la corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza di cui

all'allegato I.

4. Gli enti normatori italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, adottano le procedure necessarie per

consentire alle parti sociali la partecipazione nel processo di elaborazione e controllo delle norme armonizzate

in materia di ascensori.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se le norme armonizzate non appaiono rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, provvede ad adire il comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE.

Art. 6.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ.

1. Prima della commercializzazione dei componenti di sicurezza elencati nell'allegato IV, il fabbricante di un

componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità devono:

a) presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del tipo conforme all'allegato

V e sottoporlo a controlli della produzione da parte di un organismo notificato ai sensi dell'allegato

XI, oppure presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del tipo conforme

all'allegato V e applicare un sistema di garanzia-qualità conforme all'allegato VIII per il controllo della

produzione oppure applicare un sistema di garanzia-qualità completo conforme all'allegato IX;

b) apporre la marcatura CE su ciascun componente di sicurezza e redigere una dichiarazione di conformità recante gli elementi indicati nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste negli allegati VIII, IX, XI di riferimento;

c) conservare una copia della dichiarazione di conformità per dieci anni a decorrere dall'ultima data

di fabbricazione del componente di sicurezza.

2. Prima della commercializzazione ogni ascensore è costruito, installato e provato attuando una delle seguenti procedure:

a) di controllo finale di cui all'allegato VI, oppure di garanzia di qualità di cui all'allegato XII, oppure di

garanzia di qualità di cui all'allegato XIV, se progettato in conformità ad un ascensore sottoposto

all'esame CE del tipo di cui all'allegato V, ovvero, se progettato in conformità ad un ascensore modello sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V, ovvero, se progettato in conformità ad un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia di qualità conforme all'allegato XIII, integrato da un controllo del progetto ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate;

b) di verifica dell'unità, di cui all'allegato X, ad opera di un organismo notificato;

c) di garanzia di qualità di cui all'allegato XIII, integrata da un controllo del progetto se quest'ultimo

non è interamente conforme alle norme armonizzate.

3. Le procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione e a quelle di installazione e prova, possono essere compiute sullo stesso ascensore, se questo è progettato in conformità ad un ascensore sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V.

4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), il responsabile del progetto fornisce al responsabile della costruzione,

dell'installazione e delle prove, tutta la documentazione e le indicazioni necessarie affinché queste operazioni

si possano svolgere in piena sicurezza.9

5. In tutti i casi menzionati al comma 2, l'installatore appone la marcatura CE all'ascensore e redige una dichiarazione di conformità recante gli elementi indicati nell'allegato II tenendo conto delle prescrizioni previste

nell'allegato di riferimento (allegato VI, X, XII, XIII, XIV), conservandone una copia per dieci anni a decorrere

dalla data di commercializzazione dell'ascensore. La Commissione dell'Unione europea, gli Stati membri e gli

altri organismi notificati possono ottenere dall'installatore, su richiesta, una copia della suddetta dichiarazione

di conformità e dei verbali delle prove relative all'esame finale.

6. Quando gli ascensori o i componenti di sicurezza costituiscono oggetto di altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica altresì che gli ascensori o

i componenti di sicurezza si presumono conformi alle disposizioni di queste altre direttive.

7. Quando una o più delle direttive di cui al comma 6, lasciano al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da

applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli ascensori o i componenti di sicurezza

sono conformi soltanto alle disposizioni delle direttive applicate dall'installatore o dal fabbricante. In tal caso, i

riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, devono essere

riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti dalle direttive e che accompagnano

l'ascensore o il componente di sicurezza.

8. Quando l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del componente di sicurezza, il suo mandatario stabilito

nel territorio dell'Unione europea non rispettano gli obblighi previsti dal presente articolo, tali obblighi devono essere adempiuti da chi immette sul mercato l'ascensore o il componente di sicurezza, gli stessi obblighi

gravano su chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza per uso personale.

Art. 7.

MARCATURA CE.

1. La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il modello grafico riportato all'allegato III.

2. La marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo chiaro e visibile conformemente

al punto 5 dell'allegato I e deve, altresì, essere apposta su ciascun componente di sicurezza elencato nell'allegato IV o, se ciò non è possibile, su un'etichetta fissata al componente di sicurezza.

3. È vietato apporre sugli ascensori o sui componenti di sicurezza marcature che possano indurre in errore i

terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli ascensori o sui componenti di sicurezza

può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, quando sia accertata una apposizione irregolare di marcatura CE

l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del componente di sicurezza o il mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione europea, devono conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e far

cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Nel caso in cui persiste la mancanza di conformità, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prende tutte le misure atte a limitare o a vietare la commercializzazione di detto componente di sicurezza o a garantirne il ritiro dal commercio e a vietare l'utilizzazione dell'ascensore, informandone la Commissione e gli Stati membri.

Art. 8.

CONTROLLO DI MERCATO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.

1. Per gli ascensori o i componenti di sicurezza commercializzati, ai sensi del presente regolamento, il controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I è operato dal Ministero dell'industria,

del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a campione o su segnalazione, attraverso i propri organi ispettivi, in coordinamento permanente tra loro, al fine di evitare duplicazione dei controlli.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1, si avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) e degli altri uffici tecnici dello Stato.

3. Quando gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione e la sicurezza accertano la non conformità

di un ascensore o di un componente di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I ne danno10

immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Quando è constatato che un ascensore o un componente di sicurezza, pur munito della marcatura CE ed utilizzato conformemente alla sua destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone ed

eventualmente la sicurezza dei beni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione,

con provvedimento motivato e notificato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di ricorso e del termine

entro cui è possibile ricorrere.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la Commissione dell'Unione europea dei

provvedimenti di cui al comma 4, precisando se il provvedimento è motivato da:

a) non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 4;

b) applicazione non corretta delle norme di cui all'articolo 5, comma 1, ovvero lacuna nelle stesse.

6. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione dell'Unione europea i provvedimenti di cui al comma 4, possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati.

7. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato degli ascensori o dei componenti di sicurezza ai sensi del presente articolo sono a carico dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante dei componenti di sicurezza o del mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione europea.

Art. 9.

ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE.

1. Le procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 6 sono espletate da organismi autorizzati e

notificati ai sensi del comma 6 e dell'articolo 10, oppure dagli organismi notificati dagli altri Paesi dell'Unione

europea.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero del lavoro e

della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono autorizzati gli organismi in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII e degli altri requisiti stabiliti nel decreto 22 marzo

1993, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, di attuazione del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. Gli

organismi che rilasciano certificazioni dei sistemi di qualità oltre agli altri requisiti prescritti devono possedere

un'organizzazione conforme alle norme UNI-EN 45012.

3. L'autorizzazione è rilasciata entro centoventi giorni dalla domanda. Trascorso inutilmente il suddetto termine l'autorizzazione si intende negata.

4. Le spese relative ai controlli preliminari connessi alla procedura di autorizzazione degli organismi sono a totale carico del richiedente. Le spese relative alla certificazione del tipo o del modello o del sistema di qualità

sono a totale carico dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del componente di sicurezza o del mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione europea. Le spese relative alla certificazione del singolo ascensore, secondo gli allegati VI e X, sono a totale carico dell'installatore dell'ascensore.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determinano gli indirizzi volti ad assicurare la necessaria omogeneità dell'attività di certificazione e, operando in coordinamento permanente tra di loro, vigilano sull'attività degli organismi autorizzati, procedendo

attraverso i tecnici dei propri uffici ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti e il regolare svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, notifica

tempestivamente alla Commissione dell'Unione europea e agli Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di cui all'articolo 8, i compiti specifici e le procedure d'esame per i quali tali organismi sono stati designati, i numeri di identificazione loro attribuiti in precedenza dalla Commissione, ed

ogni successiva modificazione, anche al fine della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura periodicamente la pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli elenchi aggiornati degli organismi autorizzati.

7. Quando è constatato che l'organismo di certificazione, al quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui al

comma 2, non soddisfa più i requisiti di cui al presente articolo, il Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato revoca l'autorizzazione informandone immediatamente la Commissione dell'Unione europea

e gli altri Stati membri.11

Art. 10.

DISCIPLINA TRANSITORIA PER LA CONFERMA DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE.

1. Gli organismi autorizzati in via provvisoria richiedono all'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del

commercio e dell'artigianato la conferma dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente regolamento.

2. L'istanza indica le eventuali modificazioni intervenute nella struttura dell'organismo ed è corredata dalla

documentazione utile a completare quella già in possesso dell'amministrazione, secondo le prescrizioni del

presente regolamento.

3. L'amministrazione provvede, ai sensi dell'articolo 9, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa.12

Capo II

Art. 11.

AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato, nonché agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non

supera 0,15 m/s, in servizio privato.

2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di

sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s:

a) per miniere e per navi;

b) aventi corsa inferiore a 2 m;

c) azionati a mano;

d) che non sono installati stabilmente;

e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.

Art. 12.

MESSA IN ESERCIZIO DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI IN SERVIZIO PRIVATO.

1. La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, non destinati ad un servizio pubblico

di trasporto, è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto.

2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3,

lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, contiene:

a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;

b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;

c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità

di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27

gennaio 2010, n. 17;

d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;

e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22

gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;

f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi

dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.

3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle

disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per

territorio nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

5. È fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.

6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario

dell'immobile e/o dell'installatore e/o del fabbricante, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio

in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.13

7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente

competente dell'inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro

funzioni.

Art. 13.

VERIFICHE PERIODICHE.

1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni

dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a

mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero,

l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano ad essa

tale competenza, la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole, nonché, gli

organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui

all'allegato VI o X.

2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.

3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se

è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato

della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni.

4. Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell'impianto.

5. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici possono provvedere, per i propri impianti, alle verifiche di cui al presente articolo, direttamente per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso il verbale della verifica, ove negativo, è trasmesso al competente ufficio tecnico dell'amministrazione che dispone il

fermo dell'impianto.

6. Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto.

Art. 14.

VERIFICHE STRAORDINARIE.

1. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio comunale dispone il fermo

dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria è eseguita

dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica.

2. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo

legale rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell'impianto. Per la rimessa in servizio dell' impianto, è necessaria una verifica straordinaria, con

esito positivo, ai sensi del comma 1.

3. Nel caso siano apportate all'impianto le modifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), la verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1.

4. Le spese per l'effettuazione delle verifiche straordinarie sono a carico del proprietario dello stabile ove è

installato l'impianto.

5. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 13, comma 5, le amministrazioni statali possono provvedere alla verifica

straordinaria avvalendosi degli ingegneri dei propri ruoli.14

Art. 15.

MANUTENZIONE.

1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale

rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e

degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento

non supera 0,15 m/s a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato.

Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico - pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto

del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.

2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, può essere effettuata

anche da personale di custodia istruito per questo scopo.

3. Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:

a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;

b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;

c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.

4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s, e

almeno una volta all'anno per i montacarichi:

a) a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi

di sicurezza;

b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;

c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;

d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all'articolo 16.

5. Il manutentore promuove, altresì, tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione.

6. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.

7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia

stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 16.

LIBRETTO E TARGA.

1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto

che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve

contenere copia delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonché copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto.

2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche

periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento

ovvero all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.

3. In ogni supporto del carico devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:

a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;

b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione;

c) numero di matricola;

d) portata complessiva in chilogrammi;

e) se del caso, numero massimo di persone.15

Art. 17.

DIVIETI.

1. È vietato l'uso degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata.

2. È, inoltre, vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a moto continuo ai ciechi, alla persone con abolita

o diminuita funzionalità degli arti ed ai minori di dodici anni, anche se accompagnati.

3. Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni in lavori di manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ai sensi della voce 69, della tabella A

annessa al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720.

Art. 18.

NORMA DI RINVIO.

1. Alle procedure relative all'attività di certificazione di cui all'articolo 6 e a quelle finalizzate alla autorizzazione degli organismi di certificazione, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli

sui prodotti, fermo restando quanto previsto dai commi 1-bis ed 1-ter, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminate, fino a concorrenza del costo effettivo del servizio, le tariffe di cui al decreto del Ministro delle attività produttive in data 13 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2004, e le relative modalità di versamento. Le predette tariffe sono

aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalità, almeno ogni due anni.

1-ter. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 1-bis sono riattribuite agli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quest'ultimo per la parte di competenza relativa all'attività di sorveglianza di cui all'articolo 8, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n.244 - legge finanziaria 2008.

1-quater. Il decreto del Ministro delle attività produttive in data 13 febbraio 2004, concernente determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamento,

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e dell'articolo 47 della legge 6

febbraio 1996, n. 52, resta in vigore fino alla data di entrata in vigore del decreto di rideterminazione delle

tariffe previsto dal comma 1-bis del presente articolo.

Art. 19.

NORME FINALI E TRANSITORIE.

1. Salvo quanto previsto al comma 3, fino alla data del 30 giugno 1999, è consentito commercializzare e mettere in servizio gli ascensori conformi alle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Fino alla data del 30 giugno 1999 si intendono legittimamente commercializzati e messi in servizio i componenti di sicurezza conformi alle normative vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione

CE di conformità ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415,

nonché gli impianti di cui al comma 1, sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 giugno 2001, il

proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito positivo del

collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:

a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore

per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;

c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualità certificato, ai sensi del presente regolamento;16

d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.

4. Copia della documentazione di collaudo, ove effettuato dagli organismi di cui al comma 3, lettere b), c) e d),

è trasmessa, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante all'organismo già competente per il collaudo di primo impianto ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 20.

ABROGAZIONI.

1. Salvo quanto previsto all'articolo 19, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,

dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

l'articolo 60, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5

e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.

Art. 21.

ENTRATA IN VIGORE.

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 2, comma

1, lettera b), della legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.17

Allegato I

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA

COSTRUZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI COMPONENTI DI SICUREZZA

Osservazioni preliminari

1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di salute si applicano soltanto se sussiste il rischio

corrispondente per l'ascensore o per il componente di sicurezza in questione allorché viene utilizzato alle

condizioni previste dall'installatore dell'ascensore o dal fabbricante del componente di sicurezza.

2. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute elencati nella direttiva sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto

dello stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In questo caso e nella misura del possibile l'ascensore o il componente di sicurezza deve essere progettato e costruito per tendere

verso tali obiettivi.

3. Il fabbricante del componente di sicurezza e l'installatore dell'ascensore hanno l'obbligo di effettuare

un'analisi dei rischi per individuare tutti quelli che concernono il loro prodotto; devono, inoltre, progettarlo e

costruirlo tenendo presente tale analisi.

4. Conformemente all'articolo 14 i requisiti essenziali della direttiva 89/106/CEE, non richiamati nella presente direttiva, si applicano agli ascensori.

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1 Applicazione della direttiva 89/392/CEE, modificata dalle direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE

Allorquando il rischio corrispondente sussiste, e non è trattato nel presente allegato, si applicano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 89/392/CEE. In ogni caso, si

applica il requisito essenziale di cui al punto 1.1.2 dell'allegato I della direttiva 83/392/CEE.

1.2 Supporto del carico.

Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e

costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e

al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore. Se l'ascensore è destinato al trasporto di

persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non

ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in

modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione da parte

loro.

1.3. Elementi di sospensione e elementi di sostegno

Gli elementi di sospensione e/o sostegno della cabina, compresi i collegamenti e gli attacchi terminali,

devono essere studiati e progettati in modo da garantire un adeguato livello di sicurezza totale e ridurre

al minimo il rischio di caduta della cabina, tenendo conto delle condizioni di utilizzazione, dei materiali

impiegati e delle condizioni di fabbricazione.

Qualora per la sospensione della cabina si utilizzino funi o catene, devono esserci almeno due funi o catene indipendenti l'una dall'altra, ciascuna con un proprio sistema di attacco. Tali funi o catene non devono comportare né raccordi, né impiombature, eccetto quelli necessari al loro fissaggio o al loro allacciamento.

1.4. Controllo delle sollecitazioni (compresa la velocità eccessiva)

1.4.1. Gli ascensori devono essere progettati, costruiti e installati in modo da rendere senza effetto l'ordine di

comando dei movimenti qualora il carico superi il valore nominale.

1.4.2. Gli ascensori devono essere dotati di un dispositivo limitatore di velocità eccessiva. Detti requisiti non si

applicano agli ascensori che, per la progettazione del sistema di azionamento, non possono raggiungere

una velocità eccessiva.

1.4.3. Gli ascensori a velocità elevata devono essere dotati di un dispositivo di controllo e di regolazione della

velocità.18

1.4.4. Gli ascensori con puleggia di frizione devono essere progettati in modo che sia assicurata la stabilità delle funi di trazione sulla puleggia.

1.5. Motore

1.5.1. Ciascun ascensore destinato al trasporto di persone deve avere un proprio macchinario. Questo requisito non concerne gli ascensori in cui i contrappesi siano sostituiti da una seconda cabina.

1.5.2. L'installatore dell'ascensore deve prevedere che il macchinario e i dispositivi associati di un ascensore

non siano accessibili tranne che per la manutenzione e per i casi di emergenza.

1.6. Comandi

1.6.1. I comandi degli ascensori destinati al trasporto dei disabili non accompagnati devono essere opportunamente progettati e disposti.

1.6.2. La funzione dei comandi deve essere chiaramente indicata.

1.6.3. I circuiti di azionamento di una batteria di ascensori possono essere destinati o interconnessi.

1.6.4. Il materiale elettrico deve essere installato e collegato in modo che:

- sia impossibile fare confusione con circuiti non appartenenti all'ascensore,

- l'alimentazione di energia possa essere commutata sotto carico,

- i movimenti dell'ascensore dipendano da meccanismi di sicurezza collocati in un circuito di

comando a sicurezza intrinseca,

- un guasto all'impianto elettrico non provochi una situazione pericolosa.

2. RISCHI PER LE PERSONE AL DI FUORI DELLA CABINA

2.1. L'ascensore deve essere progettato e costruito in modo che l'accesso al volume percorso dalla cabina

sia impedito, tranne che per la manutenzione e i casi di emergenza. Prima che una persona si trovi in tale volume, l'utilizzo normale dell'ascensore deve essere reso impossibile.

2.2. L'ascensore deve essere progettato e costruito in modo da impedire il rischio di schiacciamento quando

la cabina venga a trovarsi in una posizione estrema.

Si raggiunge questo obiettivo mediante uno spazio libero o un volume di rifugio oltre le posizioni estreme.

Tuttavia, in casi eccezionali, lasciando agli Stati membri le possibilità di dare il proprio accordo preventivo, in particolare in edifici già esistenti, le autorità competenti possono prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio se la soluzione precedente è irrealizzabile.

2.3. Gli accessi di piano per l'entrata e l'uscita della cabina devono essere muniti di porte di piano aventi una

resistenza meccanica sufficiente in funzione delle condizioni di uso previste.

Nel funzionamento normale, un dispositivo di interbloccaggio deve rendere impossibile:

- un movimento della cabina comandato deliberatamente o no se non sono chiuse e bloccate

tutte le porte di piano;

- l'apertura di una porta di piano se la cabina non si è fermata ed è al di fuori della zona di piano prevista a tal fine.

Tuttavia, tutti i movimenti di ripristino del livello al piano con porte aperte sono ammessi nelle zone definite a condizione che la velocità di tale ripristino sia controllata.

3. RISCHI PER LE PERSONE NELLA CABINA

3.1. Le cabine degli ascensori devono essere completamente chiuse da pareti cieche, compresi pavimenti e

soffitti, ad eccezione di aperture di ventilazione, e dotate di porte cieche. Le porte delle cabine devono

essere progettate ed installate in modo che la cabina non possa effettuare alcun movimento, tranne

quelli di ripristino del livello di cui al punto 2.3, terzo comma, se le porte non sono chiuse, e si fermi in

caso di apertura delle porte.19

Le porte delle cabine devono rimanere chiuse e bloccate in caso di arresto tra due livelli se esiste un rischio di caduta tra la cabina e le difese del vano o in mancanza di difese del vano.

3.2. In caso di guasto dell'alimentazione di energia o dei componenti, l'ascensore deve essere dotato di dispositivi destinati ad impedire la caduta libera della cabina o movimenti ascendenti incontrollati di essa.

Il dispositivo che impedisce la caduta libera della cabina deve essere indipendente dagli elementi di sospensione della cabina.

Tale dispositivo deve essere in grado di arrestare la cabina con il suo carico nominale ed alla velocità

massima prevista dall'installatore dell'ascensore. L'arresto dovuto all'azione di detto dispositivo non

deve provocare una decelerazione pericolosa per gli occupanti, in tutte le condizioni di carico.

3.3. Devono essere installati ammortizzatori tra il fondo del vano di corsa ed il pavimento della cabina.

In questo caso lo spazio libero previsto al punto 2.2 deve essere misurato con gli ammortizzatori completamente compressi.

Detto requisito non si applica agli ascensori la cui cabina, per la progettazione del sistema di azionamento, non può invadere lo spazio libero previsto al paragrafo 2.2.

3.4. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo da poter essere messi in movimento soltanto

se il dispositivo di cui al punto 3.2 è in posizione operativa.

4. ALTRI RISCHI

4.1. Quando sono motorizzate, le porte di piano, le porte delle cabine, o l'insieme di esse, devono essere

munite di un dispositivo che eviti i rischi di schiacciamento durante il loro movimento.

4.2. Quando debbono contribuire alla protezione dell'edificio contro l'incendio, le porte di piano, incluse

quelle che comprendono parti vetrate, debbono presentare un'adeguata resistenza al fuoco, caratterizzata dalla loro integrità e dalle loro proprietà relative all'isolamento (non propagazione della fiamma) e

alla trasmissione di calore (irraggiamento termico).

4.3. Gli eventuali contrappesi devono essere installati in modo da evitare qualsiasi rischio di collisione con la

cabina o di caduta sulla stessa.

4.4. Gli ascensori devono essere dotati di mezzi che consentano di liberare e di evacuare le persone imprigionate nella cabina.

4.5. Le cabine devono essere munite di mezzi di comunicazione bidirezionali che consentano di ottenere un

collegamento permanente con un servizio di pronto intervento.

4.6. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo che, se la temperatura nel locale del macchinario supera quella massima prevista dall'installatore dell'ascensore, essi possano terminare i movimenti in corso e non accettino nuovi ordini di manovra.

4.7. Le cabine devono essere progettate e costruite in modo da assicurare un'aerazione sufficiente ai passeggeri, anche in caso di arresto prolungato.

4.8. Nella cabina vi deve essere un'illuminazione sufficiente durante l'uso o quando una porta è aperta; inoltre deve esistere un'illuminazione di emergenza.

4.9. I mezzi di comunicazione di cui al paragrafo 4.5 e l'illuminazione di emergenza di cui al paragrafo 4.8

devono essere progettati e costruiti per poter funzionare anche in caso di mancanza di energia normale

di alimentazione. Il loro tempo di funzionamento deve essere sufficiente per consentire il normale svolgimento delle operazioni di soccorso.

4.10. Il circuito di comando degli ascensori utilizzabili in caso di incendio deve essere progettato e costruito in

modo che si possa evitarne l'arresto ad alcuni piani e consentire il controllo preferenziale dell'ascensore

da parte delle squadre di soccorso.

5. MARCATURA20

5.1. Oltre alle indicazioni minime prescritte per qualsiasi macchina conformemente al punto 1.7.3 dell'allegato I della direttiva 89/392/CEE, ogni cabina deve essere dotata di una targa ben visibile nella quale

siano chiaramente indicati il carico nominale di esercizio in chilogrammi ed il numero massimo di persone che possono prendervi posto.

5.2. Se l'ascensore è progettato in modo tale che le persone imprigionate nella cabina possano liberarsi senza ricorrere ad aiuto esterno, le istruzioni relative devono essere chiare e visibili nella cabina.

6. ISTRUZIONI PER L'USO

6.1. I componenti di sicurezza di cui all'allegato IV devono essere corredati di un libretto d'istruzioni redatto

in una lingua ufficiale dello Stato membro dell'installatore dell'ascensore o in un'altra lingua comunitaria dallo stesso accettata, di modo che:

- il montaggio,

- i collegamenti,

- la regolazione,

- la manutenzione,

possano essere effettuati correttamente e senza rischi.

6.2. Ogni ascensore deve essere accompagnato da una documentazione redatta nella/e lingua/e ufficiale/i

della Comunità; essa/e può/possono essere determinata/e, in conformità del trattato, dallo Stato membro in

cui l'ascensore è installato. Detta documentazione comprende almeno:

- un libretto di istruzioni contenente i disegni e di schemi necessari all'utilizzazione normale, nonché

alla manutenzione, all'ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso di cui al punto 4.4;

- un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche.21

Allegato II

A. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ PER I COMPONENTI DI SICUREZZA [1]

La dichiarazione CE di conformità deve comprendere i seguenti elementi:

- nome e indirizzo del fabbricante dei componenti di sicurezza [2];

- eventualmente, nome e indirizzo del suo mandatario stabilito nella Comunità [2];

- descrizione del componente di sicurezza, designazione del tipo o della serie, eventuale numero di

serie;

- funzione di sicurezza esercitata dal componente, qualora essa non risulti evidente dalla descrizione;

- anno di fabbricazione del componente di sicurezza;

- tutte le disposizioni pertinenti cui soddisfa il componente di sicurezza;

- eventualmente, richiamo alle norme armonizzate di riferimento;

- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii);

- eventualmente, riferimento all'attestato CE del tipo rilasciato da detto organismo notificato;

- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato i controlli di produzione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii);

- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha controllato il sistema di garanzia qualità applicato dal fabbricante ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto iii);

- identificazione del firmatario autorizzato ad impegnare il fabbricante dei componenti di sicurezza o

il suo mandatario stabilito nella Comunità.

B. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ PER GLI ASCENSORI INSTALLATI [3]

La dichiarazione CE di conformità deve comprendere i seguenti elementi:

- nome e indirizzo dell'installatore dell'ascensore [4];

- descrizione dell'ascensore, designazione del tipo o della serie, numero di serie e indirizzo in cui l'ascensore è installato;

- anno di installazione dell'ascensore;

- tutte le disposizioni pertinenti cui soddisfa l'ascensore;

- eventualmente, richiamo alle norme armonizzate di riferimento;

- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo dell'ascensore modello, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, punti i)

e ii);

- eventualmente, riferimento all'attestato CE del tipo;

- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato la verifica CE dell'ascensore in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, punto iv);

- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame finale dell'ascensore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino dei punti i), ii) e

iii);

- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha verificato il sistema di garanzia qualità attuato dall'installatore in conformità all'articolo 8, paragrafo 2, secondo e terzo trattino dei punti i), ii), iii) e del punto v);

- identificazione del firmatario autorizzato ad impegnare l'installatore dell'ascensore.

__________

[1] La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l'uso di cui all'allegato 1, paragrafo 6.1, a macchina o in

stampatello.

[2] Ragione sociale e indirizzo completo; se si tratta del mandatario, indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante dei

componenti di sicurezza.

[3] La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l'uso di cui all'allegato 1, paragrafo 6.2, a macchina o in

stampatello.

[4] Ragione sociale e indirizzo completo.22

Allegato III

MARCATURA CE DI CONFORMITÀ

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE", secondo il simbolo grafico che segue:

In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate

nel simbolo di cui sopra.

I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non

può essere inferiore a 5 mm. Per i componenti di sicurezza di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.

La marcatura CE è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato nel quadro delle:

- procedure di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii) o iii),

- procedure di cui all'articolo 8, paragrafo 2.23

Allegato IV

ELENCO DEI COMPONENTI DI SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

E ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1

1. Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano.

2. Dispositivi paracadute di cui al paragrafo 3.2 dell'allegato 1 che impediscono la caduta della cabina o

movimenti ascendenti incontrollati.

3. Dispositivi di limitazione di velocità eccessiva.

4.

a) Ammortizzatori ad accumulazione di energia:

- o a caratteristica non lineare,

- o con smorzamento del movimento di ritorno.

b) Ammortizzatori a dissipazione di energia.

5. Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute.

6. Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza con componenti elettronici.24

Allegato V

ESAME CE DEL TIPO

(MODULO B)

A. Esame CE del tipo di componenti di sicurezza

1. L'esame CE del tipo è la procedura con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare

rappresentativo di un componente di sicurezza permettere all'ascensore sul quale sarà correttamente

montato di soddisfare le disposizioni della direttiva ad esso relative.

2. La domanda di esame CE del tipo dev'essere presentata dal fabbricante del componente di sicurezza o

dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve

contenere:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante del componente di sicurezza e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo, nonché il luogo di fabbricazione

dei componenti di sicurezza,

- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo

notificato,

- la documentazione tecnica,

- un esemplare rappresentativo del componente di sicurezza o l'indicazione del luogo in cui può essere esaminato. L'organismo notificato può, giustificando la domanda, richiedere altri esemplari.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del componente di sicurezza e la

sua idoneità a far sì che l'ascensore su cui sarà correttamente montato soddisfi le disposizioni della direttiva.

La documentazione tecnica riporta i seguenti elementi eventualmente necessari alla valutazione della

conformità:

- una descrizione generale del componente di sicurezza, compresi il campo di impiego (in particolare gli eventuali limiti di velocità, il carico, l'energia) e le condizioni (in particolare ambiente

a rischio di espansione, intemperie);

- disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione;

- il o i requisiti essenziali considerati e la soluzione adottata per soddisfarli (ad esempio, norma

armonizzata);

- gli eventuali risultati di prova o di calcolo eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante;

- un esemplare delle istruzioni per il montaggio dei componenti di sicurezza;

- le disposizioni che saranno adottate durante la fabbricazione per garantire la conformità dei componenti di sicurezza di serie con il componente di sicurezza esaminato.

4. L'organismo notificato:

- esamina la documentazione tecnica per giudicare se soddisfa gli scopi voluti;

- esamina i componenti di sicurezza per verificarne la conformità con la documentazione tecnica;

- effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante del componente di sicurezza soddisfano i requisiti della direttiva e consentono al componente di sicurezza, correttamente montato su un ascensore, di svolgere la sua funzione.

5. Se l'esemplare rappresentativo del componente di sicurezza è conforme alle relative disposizioni della

direttiva, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame CE del tipo al richiedente.

L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante del componente di sicurezza, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari all'identificazione del tipo approvato.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere una copia dell'attestato e, su richiesta motivata, una copia della documentazione tecnica e dei verbali degli esami, dei calcoli

o delle prove eseguiti. Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato CE del tipo, l'organismo

notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso.25

6. Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità informa l'organismo notificato di qualsiasi modifica, anche se minima, apportata o prevista del componente di sicurezza

approvato, comprese eventuali nuove estensioni o varianti non precisate nella documentazione tecnica

iniziale (cfr. punto 3, primo trattino). L'organismo notificato esamina tali modifiche e informa il richiedente se l'attestato di esame CE del tipo rimane valido [1].

7. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri e agli altri organismi notificati le informazioni utili

riguardanti:

- gli attestati di esame CE del tipo rilasciati;

- gli attestati di esame CE del tipo ritirati.

Inoltre, ciascun organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili concernenti gli attestati di esame CE del tipo da esso ritirati.

8. L'attestato di esame CE del tipo, la documentazione e la corrispondenza relativa alle procedure di esame CE del tipo sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo accertata.

9. Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame CE del tipo e dei loro allegati per 10 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza.

Nel caso in cui né il fabbricante di un componente di sicurezza né il suo mandatario siano stabiliti nella

Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del componente di sicurezza sul mercato comunitario.

B. Esame CE del tipo di ascensore

l. L'esame CE del tipo e la procedura con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un ascensore

modello o un ascensore per il quale non sia prevista alcuna estensione o variante soddisfa le disposizioni della direttiva.

2. La domanda di esame CE del tipo dev'essere presentata dall'installatore dell'ascensore ad un organismo

notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore,

- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato,

- la documentazione tecnica,

- l'indicazione del luogo in cui il modello di ascensore può essere esaminato. Quest'ultimo deve

comprendere le parti terminali e servire almeno tre livelli (alto, basso e intermedio).

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'ascensore alle disposizioni

della direttiva nonché di comprenderne la progettazione e il funzionamento.

La documentazione riporta i seguenti elementi eventualmente necessari alla valutazione della conformità:

- una descrizione generale del modello di ascensore. La documentazione tecnica deve indicare

chiaramente tutte le possibilità di estensione offerte dal modello di ascensore presentato all'esame (cfr. articolo 1, paragrafo 4);

- disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione;

- i requisiti essenziali considerati e la soluzione adottata per soddisfarli (ad esempio, norma

armonizzata);

- una copia delle dichiarazioni CE di conformità dei componenti di sicurezza utilizzati nella fabbricazione dell'ascensore;

- gli eventuali risultati di prova o di calcolo eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante;

- un esemplare delle istruzioni per l'uso dell'ascensore;

- le disposizioni che saranno adottate per l'installazione al fine di garantire la conformità dell'ascensore di serie alle disposizioni della direttiva.

4. L'organismo notificato:26

- esamina la documentazione tecnica per giudicare se soddisfa gli scopi voluti;

- esamina l'ascensore modello per verificarne la conformità con la documentazione tecnica;

- effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dall'installatore dell'ascensore soddisfano i requisiti della direttiva e fanno sì che

l'ascensore li rispetti.

5. Se l'ascensore modello è conforme alle disposizioni della direttiva, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame CE del tipo al richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari

all'identificazione del tipo approvato.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere una copia dell'attestato e, su richiesta motivata, una copia della documentazione tecnica e dei verbali degli esami, dei calcoli

o delle prove eseguiti.

Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, l'organismo notificato deve

fornire motivi dettagliati per tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso.

6. L'installatore dell'ascensore informa l'organismo notificato di qualsiasi modifica, anche se minima, apportata o prevista dell'ascensore approvato, comprese eventuali nuove estensioni o varianti non precisate nella documentazione tecnica iniziale (cfr. punto 3, primo trattino). L'organismo notificato esamina

tali modifiche e informa il richiedente se l'attestato di esame CE del tipo rimane valido [1].

7. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le informazioni utili riguardanti:

- gli attestati di esame CE del tipo rilasciati,

- gli attestati di esame CE del tipo ritirati.

Inoltre ciascun organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili concernenti gli attestati di esame "CE" del tipo da esso ritirati.

8. L'attestato di esame "CE" del tipo, la documentazione e la corrispondenza relativa alle procedure di esame "CE" del tipo sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui e stabilito l'organismo

notificato o in una lingua da questo accettata.

9. L'installatore dell'ascensore conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di

esame "CE" del tipo e dei loro allegati per 10 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'ascensore conforme all'ascensore modello.

__________

[1] Se lo reputa necessario, l'organismo notificato può rilasciare un complemento dell'attestato iniziale di esame CE deltipo o richiedere la presentazione di un'altra domanda.27

Allegato VI

ESAME FINALE

1. L'esame finale è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore che soddisfa gli obblighi del punto 2

accerta e dichiara che l'ascensore commercializzato soddisfa i requisiti della direttiva.

L'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE nella cabina di ogni ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità.

2. L'installatore dell'ascensore fa il necessario perché l'ascensore commercializzato sia conforme all'ascensore modello descritto nell'attestato di esame CE del tipo e soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e

salute ad esso applicabili.

3. L'installatore dell'ascensore conserva copia della dichiarazione CE di conformità e dell'attestato di esame finale di cui al paragrafo 6 per 10 anni a decorrere dalla commercializzazione dell'ascensore.

4. Un organismo notificato scelto dall'installatore dell'ascensore esegue o fa eseguire l'esame finale dell'ascensore destinato alla commercializzazione. Sono eseguiti l'esame e le prove appropriati definiti dalla

o dalle norme applicabili di cui all'articolo 5 della direttiva, o prove equivalenti, per verificare la conformità dell'ascensore ai corrispondenti requisiti della direttiva.

Detti controlli e prove comprendono in particolare:

a) esame della documentazione per verificare se l'ascensore è conforme all'ascensore modello approvato in conformità dell'allegato V, parte B;

b)

- funzionamento dell'ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio a regola d'arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa,

bloccaggi, ecc.);

- funzionamento dell'ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon

funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia;

- prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale.

Il carico nominale è quello indicato al paragrafo 5 dell'allegato 1.

Dopo tali prove, l'organismo notificato si accerta che non si siano prodotti deformazioni o deterioramenti che possono compromettere l'utilizzazione dell'ascensore.

5. L'organismo notificato riceve una documentazione comprendente:

- il progetto d'insieme dell'ascensore;

- i disegni e gli schemi necessari all'esame finale e in particolare gli scherni dei circuiti di comando;

- un esemplare delle istruzioni per l'uso di cui al paragrafo 6.2 dell'allegato 1.

L'organismo notificato non può esigere disegni dettagliati o informazioni precise non necessari per la

verifica della conformità dell'ascensore da commercializzare con l'ascensore modello descritto nella dichiarazione di esame CE del tipo.

6. Se l'ascensore soddisfa le disposizioni della direttiva, l'organismo notificato appone o fa apporre il suo

numero di identificazione a lato della marcatura CE, conformemente all'allegato III, e redige un attestato di esame finale che riporta i controlli e le prove eseguiti.

L'organismo notificato compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell'allegato 1.

Se nega il rilascio dell'attestato di esame finale, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati

per tale rifiuto e suggerire i mezzi per ottenere il rilascio. Nel richiedere nuovamente l'esame finale, l'installatore dell'ascensore deve rivolgersi al medesimo organismo notificato.

7. L'attestato di esame finale, la documentazione e la corrispondenza relativi alle procedure di esame sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata.28

Allegato VII

CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAGLI STATI MEMBRI

PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI

1. L'organismo, il suo direttore ed il personale incaricato delle operazioni di verifica non possono essere né

il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né il fabbricante dei componenti di sicurezza o l'installatore degli ascensori oggetto del controllo, né il mandatario di una di queste persone.

Analogamente l'organismo, il suo direttore ed il personale incaricato della vigilanza dei sistemi di garanzia qualità di cui all'articolo 8 della direttiva non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il

fornitore, né il fabbricante dei componenti di sicurezza o l'installatore degli ascensori oggetto del controllo, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente, né in

veste di mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali componenti di sicurezza o nell'installazione di detti ascensori. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio

di informazioni tecniche fra il fabbricante dei componenti di sicurezza o l'installatore dell'ascensore e

l'organismo.

2. L'organismo ed il personale incaricato del controllo devono eseguire le operazioni di controllo o di vigilanza con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da

qualsiasi pressione o incitamento, soprattutto di natura finanziaria, che possa influenzare il loro giudizio

o i risultati del controllo, in particolare se proveniente da persone o gruppi di persone interessati ai risultati del controllo o della vigilanza.

3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente le

funzioni tecniche ed amministrative connesse con l'esecuzione dei controlli o della vigilanza; esso deve

poter disporre anche del materiale necessario per le verifiche eccezionali.

4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:

- una buona formazione tecnica e professionale;

- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che esso esegue e una

pratica sufficiente di tali controlli;

- le capacità necessarie per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono il risvolto concreto dei controlli eseguiti.

5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del controllo. La retribuzione di ciascun

addetto non deve essere commisurata né al numero dei controlli effettuati, né ai risultati di tali controlli.

6. L'organismo deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile, salvo quando tale responsabilità è

coperta dallo Stato in base alle leggi nazionali o quando i controlli sono effettuati direttamente dallo

Stato membro.

7. Il personale dell'organismo è vincolato dal segreto professionale in ordine a tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo nei confronti delle autorità amministrative competenti

dello Stato in cui esercita la sua attività), nel quadro della direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto

interno che le dia efficacia.29

Allegato VIII

GARANZIA QUALITÀ PRODOTTI

(MODULO E)

1. La garanzia qualità prodotti è la procedura con cui il fabbricante del componente di sicurezza che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara che i componenti di sicurezza sono conformi al tipo

oggetto dell'attestato di esame CE del tipo, soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano

e sono idonei, se correttamente montati sull'ascensore, a consentire a quest'ultimo di ottemperare alle

disposizioni della direttiva.

Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun componente di sicurezza e redige una dichiarazione CE di conformità. La marcatura

CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della

sorveglianza di cui al paragrafo 4.

2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di garanzia qualità approvato per il controllo finale e le prove

del componente di sicurezza secondo quanto specificato al paragrafo 3, e dev'essere assoggettato alla

sorveglianza di cui al paragrafo 4.

3. Sistema di garanzia qualità.

3.1. Il fabbricante del componente di sicurezza presenta una domanda per la valutazione del suo sistema di

garanzia qualità per i componenti di sicurezza interessati ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- tutte le informazioni utili sui componenti di sicurezza previsti;

- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;

- la documentazione tecnica relativa ai componenti di sicurezza approvati e una copia degli attestati di esame CE del tipo.

3.2. Nel quadro del sistema di garanzia qualità ciascun componente di sicurezza viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, fissate nelle norme relative di cui all'articolo 5, o prove equivalenti per verificarne la conformità ai requisiti della direttiva.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante dei componenti di sicurezza devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.

Questa documentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti aventi attinenza con la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

a) degli obiettivi di qualità;

b) della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione e di qualità dei componenti di

sicurezza;

c) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;

d) dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema di garanzia qualità;

e) della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui

al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata [1].

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli

apparecchi di sollevamento. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante dei componenti di sicurezza.

La decisione viene notificata al fabbricante dei componenti di sicurezza. La notifica deve contenere le

conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante del componente di sicurezza si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di

garanzia qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.30

Il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità di qualsiasi previsto miglioramento del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato soddisfa ancora i

requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le

conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che il fabbricante del componente di sicurezza soddisfi tutti

gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di ispezione, prova e

deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;

- la documentazione tecnica;

- altra documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente dei controlli per assicurarsi che il fabbricante dei componenti di sicurezza mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia qualità e fornisce al fabbricante dei componenti di sicurezza un rapporto sul controllo effettuato.

4.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante dei componenti di sicurezza.

In tale occasione, l'organismo notificato può effettuare o fare effettuare se necessario prove per verificare il corretto funzionamento del sistema di garanzia qualità; esso fornisce al fabbricante dei componenti di sicurezza un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione di prova.

5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dall'ultima data di fabbricazione

del componente di sicurezza:

- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, terzo trattino;

- gli adeguamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;

- le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3

e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate.

__________

[1] Tale norma armonizzata sarà la EN29003, eventualmente completata per tener conto della specificità dei componenti di sicurezza.31

Allegato IX

GARANZIA QUALITÀ TOTALE

(MODULO H)

1. La garanzia qualità totale è la procedura con cui il fabbricante dei componenti di sicurezza che soddisfa

gli obblighi del punto 2 accerta e dichiara che i componenti di sicurezza soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano e sono idonei, se correttamente montati sull'ascensore, a consentire a

quest'ultimo di ottemperare alle disposizioni della presente direttiva.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun componente di sicurezza e redige una dichiarazione CE di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata

dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2. Il fabbricante applica un sistema di garanzia qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione,

l'ispezione finale e il collaudo dei componenti di sicurezza secondo quanto specificato al paragrafo 3, ed

è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di garanzia qualità.

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di garanzia qualità ad un organismo

notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- tutte le informazioni utili sui componenti di sicurezza;

- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità.

3.2. Il sistema di garanzia qualità deve garantire la conformità dei componenti di sicurezza ai requisiti della

direttiva ad essi applicabili e consentire agli ascensori su cui essi saranno correttamente montati di ottemperare a dette disposizioni.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di note di politica aziendale, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di

programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità di progettazione e di qualità dei componenti di sicurezza;

- delle specifiche tecniche di progettazione, incluse le norme che si intende applicare e, qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all'articolo 5, degli strumenti che permetteranno di garantire che siano soddisfatti i requisiti essenziali della direttiva che si applicano ai componenti di sicurezza;

- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della

progettazione che verranno applicati nella progettazione dei componenti di sicurezza;

- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualità e nella garanzia della qualità;

- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con

indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale ecc.;

- dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta in materia di progettazione e di

prodotto, e dell'efficacia di funzionamento del sistema di garanzia qualità.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui

al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la

corrispondente norma armonizzata [1].

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli

ascensori. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante dei componenti di sicurezza. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.32

3.4. Il fabbricante dei componenti di sicurezza si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di

garanzia qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tengono informato l'organismo notificato che

ha approvato il sistema di garanzia qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato.

4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante dei componenti di sicurezza soddisfi tutti gli obblighi

derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato.

4.2. Il fabbricante dei componenti di sicurezza consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai

locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;

- la documentazione prevista dalla sezione "Progettazione" del sistema di garanzia qualità,

quali il risultato di analisi, calcoli, prove, ecc.;

- la documentazione prevista dalla sezione "Fabbricazione" del sistema di garanzia qualità,

quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante dei

componenti di sicurezza mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia qualità e fornisce al fabbricante dei

componenti di sicurezza un rapporto sulle verifiche effettuate.

4.4. L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante dei componenti

di sicurezza, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare

il corretto funzionamento del sistema di garanzia qualità. Esso fornisce al fabbricante dei componenti di

sicurezza un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un rapporto sulla prova stessa.

5. Il fabbricante dei componenti di sicurezza, o il suo mandatario, per 10 anni a decorrere dall'ultima data

di fabbricazione del componente di sicurezza, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;

- le modifiche di cui al punto 3.4, secondo comma;

- le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3

e 4.4.

Nel caso in cui né il fabbricante dei componenti di sicurezza né il suo mandatario siano stabiliti nella

Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione dei componenti di sicurezza nel mercato comunitario.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti

le approvazioni di sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate.

7. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di garanzia qualità totale sono redatte in

una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo

accettata.

__________

[1] Tale norma armonizzata sarà la EN29001, eventualmente completata per tener conto della specificità dei componenti di sicurezza.33

Allegato X

VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO

(MODULO G)

1. La verifica di un unico prodotto è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore accerta e dichiara che

l'ascensore immesso sul mercato, cui e stato rilasciato l'attestato di conformità di cui al paragrafo 4, è

conforme ai requisiti della direttiva. L'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE nella cabina

dell'ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità.

2. L'installatore dell'ascensore presenta la domanda di verifica di un unico prodotto ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore, nonché la località in cui è installato l'ascensore,

- una dichiarazione scritta che precisa che la stessa domanda non è stata introdotta presso un altro organismo notificato,

- la documentazione tecnica.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'ascensore ai requisiti della direttiva, di comprendere il suo progetto, la sua installazione ed il suo funzionamento.

Se necessario ai fini della valutazione della conformità, la documentazione tecnica contiene inoltre i seguenti elementi:

- una descrizione generale dell'ascensore;

- dei disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione;

- i requisiti essenziali in questione e la soluzione adottata per soddisfarli (ad esempio, norma

armonizzata);

- eventualmente, i risultati di prove o di calcoli eseguiti o fatti eseguire dall'installatore dell'ascensore;

- un esemplare delle istruzioni per l'uso dell'ascensore;

- la copia degli attestati di esame CE del tipo dei componenti di sicurezza utilizzati.

4. L'organismo notificato esamina la documentazione tecnica e l'ascensore ed esegue le prove opportune

definite nella o nelle norme applicabili di cui all'articolo 5 della direttiva, o prove equivalenti, per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti della presente direttiva.

Se l'ascensore è conforme alle disposizioni della direttiva, l'organismo notificato appone o fa apporre il

proprio numero di identificazione a lato della marcatura CE, conformemente all'allegato III, e redige un

attestato di conformità relativo alle prove effettuate.

L'organismo notificato compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell'allegato 1.

Se nega il rilascio dell'attestato di conformità, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per

tale rifiuto e suggerire i mezzi per ottenere la conformità. Se chiede una nuova verifica, l'installatore

dell'ascensore deve inoltrare la domanda allo stesso organismo notificato.

5. L'attestato di conformità, la documentazione e la corrispondenza relativi alle procedure di verifica di un

unico prodotto sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata.

6. L'installatore dell'ascensore conserva con la documentazione tecnica una copia dell'attestato di conformità per dieci anni a decorrere dalla commercializzazione dell'ascensore.34

Allegato XI

CONFORMITÀ AL TIPO CON CONTROLLO PER CAMPIONE

(MODULO C)

1. La conformità al tipo descrive la procedura con cui il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo

mandatario stabilito nella Comunità accerta e dichiara che i componenti di sicurezza sono conformi al

tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo, soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili e

sono idonei, se correttamente montati sull'ascensore, a consentire a quest'ultimo di ottemperare ai requisiti essenziali di sicurezza e salute della direttiva.

Il fabbricante dei componenti di sicurezza, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone la marcatura CE a ciascun componente di sicurezza e redige una dichiarazione CE di conformità.

2. Il fabbricante dei componenti di sicurezza prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei componenti di sicurezza prodotti al tipo oggetto dell'attestato di

esame CE del tipo e ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.

3. Il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione CE di

conformità per 10 anni dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza.

Nel caso in cui né il fabbricante dei componenti di sicurezza né il suo mandatario siano stabiliti nella

Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione dei componenti di sicurezza nel mercato comunitario.

4. Un organismo notificato scelto dal fabbricante dei componenti di sicurezza svolge o fa svolgere prove su

campioni a intervalli casuali. Viene esaminato un adeguato campione di componenti di sicurezza finiti,

prelevato sul posto dall'organismo notificato, e su di esso vengono effettuate opportune prove, precisate nelle norme relative di cui all'articolo 5 o prove equivalenti, per verificare la conformità della produzione con i corrispondenti requisiti della direttiva. Qualora uno o più esemplari dei componenti di sicurezza non risultino conformi, l'organismo notificato prende le opportune misure.

Gli elementi da considerare per il controllo dei componenti di sicurezza saranno decisi di comune accordo da tutti gli organismi notificati incaricati di questa procedura, tenendo conto delle caratteristiche

essenziali dei componenti di sicurezza di cui all'allegato IV.

Il fabbricante appone, sono la responsabilità dell'organismo notificato, il numero di identificazione di

quest'ultimo nel corso della fabbricazione.

5. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di controllo per campione di cui al paragrafo 4 sono redatte nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata.35

Allegato XII

GARANZIA QUALITÀ PRODOTTI PER GLI ASCENSORI

(MODULO E)

1. La garanzia qualità prodotti è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore che soddisfa gli obblighi

del paragrafo 2 accerta e dichiara che gli ascensori installati sono conformi al tipo oggetto dell'attestato

di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano.

L'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE a ciascun ascensore e redige una dichiarazione CE

di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo

notificato responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.

2. L'installatore dell'ascensore deve utilizzare un sistema di garanzia qualità approvato per l'ispezione finale e le prove dell'ascensore, secondo quanto specificato al paragrafo 3, e deve essere assoggettato alla

sorveglianza di cui al paragrafo 4.

3. Sistema di garanzia qualità

3.1. L'installatore dell'ascensore presenta una domanda per la valutazione del suo sistema di garanzia qualità per gli ascensori ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- tutte le informazioni utili sugli ascensori in questione;

- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;

- la documentazione tecnica relativa agli ascensori approvati e una copia degli attestati di esame CE del tipo.

3.2. Nel quadro del sistema di garanzia qualità ciascun ascensore viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, fissate nelle norme relative di cui all'articolo 5, o prove equivalenti, per verificarne la conformità ai requisiti della direttiva.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall'installatore dell'ascensore devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.

Questa documentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti aventi attinenza con la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

a) degli obiettivi di qualità;

b) della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione e di qualità degli ascensori;

c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima della commercializzazione, tra cui almeno le prove previste nell'allegato VI, punto 4, lettera b);

d) dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema di garanzia qualità;

e) della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui

al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata [1].

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli

ascensori. La procedura di valutazione comprende una visita presso gli impianti dell'installatore dell'ascensore e una visita del cantiere.

La decisione viene notificata all'installatore dell'ascensore. La notifica deve contenere le conclusioni

dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. L'installatore dell'ascensore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità

approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

L'installatore dell'ascensore tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità di qualsiasi previsto miglioramento del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato soddisfa i requisiti

di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.36

L'organismo notificato comunica la sua decisione all'installatore dell'ascensore. La comunicazione deve

contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che l'installatore dell'ascensore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato.

4.2. L'installatore dell'ascensore consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di ispezione e di prova, fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità,

- la documentazione tecnica,

- altra documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente dei controlli per assicurarsi che l'installatore dell'ascensore mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia qualità e fornisce all'installatore stesso un rapporto sul

controllo effettuato.

4.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il cantiere allestito per l'installazione dell'ascensore.

In tale occasione, l'organismo notificato può effettuare o fare effettuare, se necessario, prove per verificare il corretto funzionamento del sistema di garanzia qualità e dell'ascensore; esso fornisce all'installatore dell'ascensore un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione di prova.

5. L'installatore dell'ascensore tiene a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dall'ultima data di

fabbricazione dell'ascensore:

- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, terzo trattino;

- gli adeguamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;

- le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma, e ai punti

4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate.

__________

[1] Tale norma armonizzata sarà la EN29003, eventualmente completata per tener conto della specificità degli ascensori.37

Allegato XIII

GARANZIA QUALITÀ TOTALE

(MODULO H)

1. La garanzia qualità totale è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore che soddisfa gli obblighi del

paragrafo 2 accerta e dichiara che gli ascensori soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano.

L'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE a ciascun ascensore e redige una dichiarazione CE

di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo

notificato responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.

2. L'installatore dell'ascensore applica un sistema di garanzia qualità approvato per la progettazione, la

fabbricazione, il montaggio, l'installazione e il controllo finale degli ascensori secondo quanto specificato al paragrafo 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.

3. Sistema di garanzia qualità

3.1. L'installatore dell'ascensore presenta una domanda di valutazione del suo sistema di garanzia qualità ad

un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- tutte le informazioni utili sugli ascensori, segnatamente quelle che consentono di comprendere il

nesso tra la progettazione e il funzionamento dell'ascensore, nonché di valutare la conformità ai

requisiti della direttiva;

- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità.

3.2. Il sistema di garanzia qualità deve garantire la conformità degli ascensori ai requisiti della direttiva ad

essi applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall'installatore dell'ascensore devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.

Questa documentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità di progettazione e di qualità degli ascensori;

- delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che si intende applicare e, qualora

non vengano applicate pienamente le norme di cui all'articolo 5, degli strumenti che permetteranno di garantire che siano soddisfatti i requisiti della direttiva che si applicano agli ascensori;

- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della

progettazione che verranno applicati nella progettazione degli ascensori;

- degli esami e delle prove effettuata all'atto dell'omologazione degli approvvigionamenti di

materiali, componenti e parti;

- delle relative tecniche di montaggio e installazione, di controllo qualità e dei processi e degli

interventi sistematici che saranno utilizzati;

- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima (controllo delle condizioni di installazione: vano, posizionamento del motore, ecc.), durante e dopo l'installazione [tra cui almeno le

prove previste nell'allegato VI, punto 4, lettera b)];

- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale ecc.;

- dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento

del sistema di garanzia qualità.

3.3. Controllo della progettazione,

Se la progettazione non è pienamente conforme alle norme armonizzate, l'organismo notificato verifica

se la progettazione è conforme alle disposizioni della direttiva e, in caso affermativo, rilascia un certificato CE di esame della progettazione all'installatore, precisandone i limiti di validità e i dati necessari

per identificare la progettazione approvata.

3.4. Controllo del sistema di garanzia qualità38

L'organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui

al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata [1].

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli

ascensori. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti dell'installatore dell'ascensore e la visita di un cantiere allestito per l'installazione.

La decisione viene notificata all'installatore dell'ascensore. La notifica deve contenere le conclusioni

dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.5. L'installatore dell'ascensore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità

approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

L'installatore dell'ascensore tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione all'installatore dell'ascensore. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. La sorveglianza deve garantire che l'installatore dell'ascensore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato.

4.2. L'installatore dell'ascensore consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, montaggio, installazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;

- la documentazione prevista dalla sezione "Progettazione" del sistema di garanzia qualità, quali il

risultato di analisi, calcoli, prove, ecc.;

- la documentazione prevista dalla sezione "Omologazione degli approvvigionamenti e installazione" del sistema di garanzia qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che l'installatore dell'ascensore mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia qualità e fornisce all'installatore dell'ascensore un

rapporto sulle verifiche effettuate.

4.4. L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso l'installatore dell'ascensore o

presso il cantiere allestito per il montaggio di quest'ultimo. In tale occasione, se necessario, l'organismo

notificato può procedere o far procedere a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema

di garanzia qualità. Esso fornisce all'installatore dell'ascensore un rapporto sulla visita e, se vi è stata

prova, un rapporto sulla prova stessa.

5. L'installatore dell'ascensore, per 10 anni a decorrere dalla data di commercializzazione dell'ascensore, tiene

a disposizione delle autorità nazionali:

- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;

- le modifiche di cui al punto 3.5, secondo comma;

- le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al punto 3.5, ultimo comma, e ai punti 4.3

e 4.4.

Nel caso in cui l'installatore dell'ascensore non sia stabilito nella Comunità, l'obbligo summenzionato incombe all'organismo notificato.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti

le approvazioni di sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate.

7. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di garanzia qualità totale sono redatte

nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua da

questo accettata.

__________

[1] Tale norma armonizzata sarà la EN29001, eventualmente completata per tener conto della specificità degli ascensori.39

Allegato XIV

GARANZIA QUALITÀ PRODUZIONE

(MODULO D)

1. La garanzia qualità produzione è la procedura con cui l'installatore di un ascensore che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara che gli ascensori soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. L'installatore di un ascensore appone la marcatura CE a ciascun ascensore e redige una dichiarazione di conformità. La marcatura CE dev'essere accompagnata dal numero d'identificazione dell'organismo responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.

2. L'installatore di un ascensore deve utilizzare un sistema di garanzia qualità approvato per la produzione,

l'installazione, l'esame finale e le prove dell'ascensore secondo quanto specificato al paragrafo 3 e

dev'essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.

3. Sistema di garanzia qualità

3.1. L'installatore presenta una domanda di valutazione del suo sistema di garanzia qualità ad un organismo

notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- tutte le informazioni utili sugli ascensori;

- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;

- eventualmente, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame CE del tipo.

3.2. Il sistema di garanzia qualità deve garantire la conformità degli ascensori ai requisiti della direttiva ad

essi applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall'installatore devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi,

manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere, in particolare, un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità degli ascensori;

- dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo e garanzia della qualità;

- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo l'installazione [1].

- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.;

- dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta e dell'efficacia di

funzionamento del sistema di garanzia qualità.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui

al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata [2].

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli

ascensori oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli

impianti dell'installatore.

La decisione viene notificata all'installatore. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la

motivazione circostanziata della decisione.

3.4. L'installatore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato, ed

a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

L'installatore o il mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di

garanzia qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.40

L'organismo notificato comunica la sua decisione all'installatore. La comunicazione deve contenere le

conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. La sorveglianza deve garantire che l'installatore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato.

4.2. L'installatore consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, montaggio, installazione, prove e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;

- altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del

personale, ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che l'installatore mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia qualità e fornisce all'installatore un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

4.4. Inoltre l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso l'installatore di un ascensore.

In tale occasione, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema di garanzia qualità, se necessario. Esso fornisce all'installatore un rapporto sulla

visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.

5. L'installatore tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione

dell'ascensore:

- la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo comma, secondo trattino;

- gli adeguamenti di cui al paragrafo 3.4, secondo comma;

- le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate.

7. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di garanzia qualità produzione sono redatte nella(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una

lingua da questo accettata.

__________

[1]Queste prove comprendono, come minimo, quelle previste nell'allegato VI, paragrafo 4, lettera b).

[2]Detta norma armonizzata è la EN 29002 completata, se necessario, per tenere conto della specificità degli ascensori.41

Appendice

Testo integrale del

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 214

Gazzetta Ufficiale N. 292 del 15 Dicembre 2010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010 , n. 214

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,

per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. (10G0233)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa

alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 ed in particolare l'articolo 1, l'allegato B, e gli articoli 2, 3 e 4;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994 ed in particolare l'articolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle attività amministrative finalizzate alla marcatura CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza

di esercizio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre

2009;

Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 luglio 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento: 42

Art. 1

Finalità

1. Con il presente regolamento si provvede alle necessarie modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, conseguenti alle modifiche della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995,

in materia di ascensori, operate dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17

maggio 2006.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, le successive modifiche degli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione di direttive comunitarie, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10,

commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente

della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,

al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il

valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse.

- L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi

e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Il testo del comma 2 dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell' attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988,

n. 214, S.O. così recita:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di

Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla

richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla

Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

- Il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle

macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio

2010, n. 41, S.O. così recita:

«Art. 16 (Ascensori e montacarichi). - 1. Le disposizioni di attuazione della direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle

modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, sono adottate con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma

2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, fatto

salvo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.».

- La direttiva 2006/42/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157.

- La direttiva 1995/16/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 7 settembre 1995, n. L 213.

- Si riporta il testo dell'allegato B, e degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008), pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O.:

«Allegato B

(Articolo 1, commi 1 e 3) 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro

dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva

92/40/CEE; 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani; 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la

direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso

di alcune infrastrutture; 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e

che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione); 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006,

relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE

del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5

luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in

materia di occupazione ed impiego (rifusione); 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva

2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione,

lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani; 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al

sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre

2006, relativa ai servizi nel mercato interno; 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, 43

concernente la patente di guida (rifusione); 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che

istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire); 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici; 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive

particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica; 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate; 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno

2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne; 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive

2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione

prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario; 2007/45/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio; 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo

delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e

all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria; 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità; 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e

alla gestione dei rischi di alluvioni; 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai

servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e

2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE; 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007,

che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive; 2007/66/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per

quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici; 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata); 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi; 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti

nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro; 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23

aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE; 2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti

comunitari; 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa; 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che

modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in

materia civile e commerciale; 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un

quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino); 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità' del

sistema ferroviario comunitario (rifusione); 2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva

2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania; 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni; 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose; 2008/71/CE del Consiglio, del

15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini; 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che

semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e

che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE,

90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE,

92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e

2005/94/CE; 2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna; 2008/90/CE del Consiglio, del 29

settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da

frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione); 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre

2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; 2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica

la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le

razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni;

2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie; 2008/118/CE

del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.».

«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare at-44

tuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui

termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è

delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri

Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché,

qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui

all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato

della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla

data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere

parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove

non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione,

per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro

venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto

dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3

e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che da' conto dei

motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro

per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti

dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui

all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate

provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare,

sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti

stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono

previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a

pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità.

Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli

articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per

le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei

limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità

personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché

del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agi-45

sce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti

legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività' ordinaria delle amministrazioni statali o

regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei

soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché

alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi

fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede,

se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla

legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento,

rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e

degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità,

l'efficacia e l'economicità' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive

che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.».

«Art. 3. (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). –

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le

norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni

recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o

amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto

1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro

della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai

commi 3 e 8 dell'articolo 1.».

«Art. 4. (Modifica all'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli). - 1.

All'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 2 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469."».

- Il testo dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio

1996, n. 34, S.O., cosi' recita:

«Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle procedure di

certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonché quelle

conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalità, sono a carico del fabbricante o del suo

rappresentante stabilito nell'Unione europea.

2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma

1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli

organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica

dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente

riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli

successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo

gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed

aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1

se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, 46

nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al

comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente

normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi

1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei

controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate

in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1999, n. 134.

- Il testo del comma 3 dell'articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30

agosto 1997, n. 202, così recita:

«3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie

regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.».

Note all'art. 1:

- Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 162del 1999, si veda nelle note alle premesse.

- Per la direttiva 1995/16/CE e 2006/42/CE, si veda nelle note alle premesse.

- Il testo dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15

febbraio 2005, n. 37, così recita:

«Art. 13 (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne

da' tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di

porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti

statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa

di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole

delle disposizioni in essi contenute.».

Art. 2

Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in

servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali

ascensori ed elencati nell'allegato IV.

2. Gli apparecchi di sollevamento che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio,

pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, fatto salvo quanto

previsto dall'articolo 11;

b) gli ascensori da cantiere;

c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;

d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine;

e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;

f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; 47

g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;

h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;

i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di

lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;

l) i treni a cremagliera;

m) le scale mobili e i marciapiedi mobili.».

Art. 3

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e

che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto:

1) di persone,

2) di persone e cose,

3) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno

del supporto del carico;

b) montacarichi: un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega

piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un

percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi,

destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;

c) supporto del carico: la parte dell'ascensore o del montacarichi che sorregge le persone e/o le cose per

sollevarle o abbassarle;

d) installatore dell'ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e

della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di

conformità;

e) commercializzazione di un ascensore: ha luogo allorché l'installatore mette per la prima volta l'ascensore a disposizione dell'utente;

f) commercializzazione di un componente di sicurezza: la prima immissione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;

g) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato IV;

h) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione e della fabbricazione dei

componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

i) ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno

rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall'ascensore modello, definito in base a

parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono

chiaramente specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. È permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di

progettazione la similarità di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza;

l) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore o del componente di sicurezza;

m) modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:

1) il cambiamento della velocità;

2) il cambiamento della portata;

3) il cambiamento della corsa;

4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;

5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del

gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali;48

n) norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea

su mandato della Commissione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e trasposte in una norma nazionale;

o) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento

rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s installati in

edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.».

Art. 4

Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai

montacarichi in servizio privato, nonché agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato.

2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi

di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15

m/s:

a) per miniere e per navi;

b) aventi corsa inferiore a 2 m;

c) azionati a mano;

d) che non sono installati stabilmente;

e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.".

Art. 5

Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato). - 1. La messa in esercizio

degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui

velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, non destinati ad un servizio pubblico di trasporto, è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per

territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto.

2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di

conformità dell'impianto di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3,

comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, contiene:

a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;

b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;

c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o

dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento

non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;

d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;

e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio

2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;

f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.

3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo

comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), il proprietario,

previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate 49

alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

5. È fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero

aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.

6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa

vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore e/o del fabbricante, il comune ordina l'immediata sospensione del

servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.

7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente dell'inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.».

Art. 6

Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole:

«degli ascensori e montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, dei montacarichi e degli

apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non

supera 0,15 m/s».

Note all'art. 6:

- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante

norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del

nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10

giugno 1999, n. 134, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 13. (Verifiche periodiche). - 1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare

regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici

forniti di laurea in ingegneria, l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni

regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano ad essa tale competenza, la direzione provinciale

del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio per gli impianti installati presso gli

stabilimenti industriali o le aziende agricole, nonché, gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui all'allegato VI o X.

2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione,

il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.

3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio

dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato

alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni.

4. Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell'impianto.

5. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici possono provvedere, per i propri impianti, alle verifiche di cui

al presente articolo, direttamente per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso il verbale della verifica, ove negativo, è trasmesso al competente ufficio tecnico dell'amministrazione che dispone il fermo dell'impianto.

6. Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto.».

Art. 7

Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola:

«ascensore» è sostituita con la parola: «impianto».

2. All'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole

«lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera m)». 50

Note all'art. 7:

- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 come modificato dal presente regolamento:

«Art. 14 (Verifiche straordinarie). - 1. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio

comunale dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica.

2. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell'impianto.

Per la rimessa in servizio dell'impianto, è necessaria una verifica straordinaria, con esito positivo, ai sensi del comma 1.

3. Nel caso siano apportate all'impianto le modifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), la verifica straordinaria è

eseguita dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1.

4. Le spese per l'effettuazione delle verifiche straordinarie sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto.

5. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 13, comma 5, le amministrazioni statali possono provvedere alla verifica straordinaria

avvalendosi degli ingegneri dei propri ruoli.».

Art. 8

Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole:

«dell'ascensore o del montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, dei montacarichi e degli

apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non

supera 0,15 m/s».

2. All'articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, la parola:

«ascensori» è sostituita dalle seguenti: «ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla

definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s,».

Note all'art. 8:

- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 15 (Manutenzione). - 1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o

il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e

degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15

m/s a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato. Il certificato di abilitazione è rilasciato

dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico - pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione

esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.

2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, può essere effettuata anche da personale di custodia istruito per questo scopo.

3. Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:

a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei

piani e delle serrature;

b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;

c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.

4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità spostamento non supera 0.15 m/s, e almeno una volta all'anno per i

montacarichi:

a) a verificare l'integrità' e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;

b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;

c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;

d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all'articolo 16.

5. Il manutentore promuove, altresì, tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione.

6. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.

7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.». 51

Art. 9

Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Libretto e targa). - 1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati

o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle

visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 6, comma

5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio

2010, n. 17, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio

comunale, nonché copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto.

2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche

periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento

ovvero all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.

3. In ogni supporto del carico devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le

avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:

a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;

b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione;

c) numero di matricola;

d) portata complessiva in chilogrammi;

e) se del caso, numero massimo di persone.».

Art. 10

Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole:

«degli ascensori e dei montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non

supera 0.15 m/s».

Note all'art. 10:

- Il testo dell'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999 (Regolamento recante norme

per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla

osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno

1999, n. 134, come modificato dal presente decreto del Presidente della Repubblica, così recita:

«Art. 17 (Divieti). - 1. È vietato l'uso degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla

definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata.

2. È, inoltre, vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a moto continuo ai ciechi, alla persone con abolita o diminuita

funzionalità degli arti ed ai minori di dodici anni, anche se accompagnati.

3. Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni in lavori di manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ai sensi della voce 69, della tabella A annessa al regio decreto

7 agosto 1936, n. 1720.».

Art. 11

Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, comma 1, dopo la parola «prodotti» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dai commi 1-bis ed 1-ter».

2. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminate, fino a concorrenza del costo effettivo del 52

servizio, le tariffe di cui al decreto del Ministro delle attività produttive in data 13 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2004, e le relative modalità di versamento. Le predette tariffe

sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalità, almeno ogni due anni.

1-ter. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 1-bis sono riattribuite agli stati di previsione del

Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quest'ultimo per la

parte di competenza relativa all'attività di sorveglianza di cui all'articolo 8, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n.244 - legge finanziaria 2008.

1-quater. Il decreto del Ministro delle attività produttive in data 13 febbraio 2004, concernente determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamento,

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e dell'articolo 47 della legge 6

febbraio 1996, n. 52, resta in vigore fino alla data di entrata in vigore del decreto di rideterminazione delle

tariffe previsto dal comma 1-bis del presente articolo.».

Note all'art. 11:

- Si riporta testo dell'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 come modificato dal presente regolamento:

«Art. 18 (Norma di rinvio). - 1. Alle procedure relative all'attività di certificazione di cui all'articolo 6 e a quelle finalizzate

alla autorizzazione degli organismi di certificazione, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, fermo restando quanto previsto dai commi 1-bis ed 1-ter, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e

con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,

sono rideterminate, fino a concorrenza del costo effettivo del servizio, le tariffe di cui al decreto interministeriale 13 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2004, e le relative modalità di versamento. Le predette

tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalità, almeno ogni due anni.

1-ter. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 bis sono riattribuite agli stati di previsione del Ministero dello

sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quest'ultimo per la parte di competenza relativa all'

attività di sorveglianza di cui all'articolo 8, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008.

1-quater. Il decreto del Ministero delle attività produttive in data 13 febbraio 2004, concernente determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, resta in vigore fino

all'entrata in vigore del decreto di rideterminazione delle tariffe previsto dal comma 1-bis del presente articolo.».

Art. 12

Modifiche all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. All'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, il punto 1.2 è sostituito

dal seguente:

«1.2. Supporto del carico. - Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve

essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore. Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da

non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in

modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione da parte loro.».

Note all'art. 12:

- Si riporta il testo dell'allegato I del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 come modificato dal

presente regolamento:

«Allegato I

Requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione degli ascensori e dei componenti di

sicurezza.

Osservazioni preliminari

1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di salute si applicano soltanto se sussiste il rischio corrispondente per l'ascensore o per il componente di sicurezza in questione allorché viene utilizzato alle condizioni previste dall'installatore dell'ascensore o dal fabbricante del componente di sicurezza. 53

2. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute elencati nella direttiva sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato

della tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In questo caso e nella misura del possibile l'ascensore o il componente di sicurezza deve essere progettato e costruito per tendere verso tali obiettivi.

3. Il fabbricante del componente di sicurezza e l'installatore dell'ascensore hanno l'obbligo di effettuare un'analisi dei rischi

per individuare tutti quelli che concernono il loro prodotto; devono, inoltre, progettarlo e costruirlo tenendo presente tale

analisi.

4. Conformemente all'articolo 14 i requisiti essenziali della direttiva 89/106/CEE, non richiamati nella presente direttiva, si

applicano agli ascensori.

1. Considerazioni generali.

1.1. Applicazione della direttiva 89/392/CEE, modificata dalle direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

Allorquando il rischio corrispondente sussiste, e non è trattato nel presente allegato, si applicano i requisiti essenziali di

salute e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 89/392/CEE. In ogni caso, si applica il requisito essenziale di cui al

punto 1.1.2 dell'allegato I della direttiva 83/392/CEE.

1.2. Supporto del carico.

Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da

offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati

dall'installatore.

Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita

in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo

da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione da parte loro.

1.3. Elementi di sospensione e elementi di sostegno.

Gli elementi di sospensione e/o sostegno della cabina, compresi i collegamenti e gli attacchi terminali, devono essere studiati e progettati in modo da garantire un adeguato livello di sicurezza totale e ridurre al minimo il rischio di caduta della

cabina, tenendo conto delle condizioni di utilizzazione, dei materiali impiegati e delle condizioni di fabbricazione. Qualora

per la sospensione della cabina si utilizzino funi o catene, devono esserci almeno due funi o catene indipendenti l'una

dall'altra, ciascuna con un proprio sistema di attacco. Tali funi o catene non devono comportare nè raccordi, nè impiombature, eccetto quelli necessari al loro fissaggio o al loro allacciamento.

1.4. Controllo delle sollecitazioni (compresa la velocità eccessiva).

1.4.1. Gli ascensori devono essere progettati, costruiti e installati in modo da rendere senza effetto l'ordine di comando dei

movimenti qualora il carico superi il valore nominale.

1.4.2. Gli ascensori devono essere dotati di un dispositivo limitatore di velocità eccessiva. Detti requisiti non si applicano

agli ascensori che, per la progettazione del sistema di azionamento, non possono raggiungere una velocità eccessiva.

1.4.3. Gli ascensori a velocità elevata devono essere dotati di un dispositivo di controllo e di regolazione della velocità.

1.4.4. Gli ascensori con puleggia di frizione devono essere progettati in modo che sia assicurata la stabilità delle funi di

trazione sulla puleggia.

1.5. Motore.

1.5.1. Ciascun ascensore destinato al trasporto di persone deve avere un proprio macchinario. Questo requisito non concerne gli ascensori in cui i contrappesi siano sostituiti da una seconda cabina.

1.5.2. L'installatore dell'ascensore deve prevedere che il macchinario e i dispositivi associati di un ascensore non siano accessibili tranne che per la manutenzione e per i casi di emergenza.

1.6. Comandi.

1.6.1. I comandi degli ascensori destinati al trasporto dei disabili non accompagnati devono essere opportunamente progettati e disposti.

1.6.2. La funzione dei comandi deve essere chiaramente indicata.

1.6.3. I circuiti di azionamento di una batteria di ascensori possono essere destinati o interconnessi.

1.6.4. Il materiale elettrico deve essere installato e collegato in modo che: sia impossibile fare confusione con circuiti non

appartenenti all'ascensore, l'alimentazione di energia possa essere commutata sotto carico, i movimenti dell'ascensore dipendano da meccanismi di sicurezza collocati in un circuito di comando a sicurezza intrinseca, un guasto all'impianto elettrico non provochi una situazione pericolosa.

2. Rischi per le persone al di fuori della cabina.

2.1. L'ascensore deve essere progettato e costruito in modo che l'accesso al volume percorso dalla cabina sia impedito,

tranne che per la manutenzione e i casi di emergenza. Prima che una persona si trovi in tale volume, l'utilizzo normale

dell'ascensore deve essere reso impossibile.

2.2. L'ascensore deve essere progettato e costruito in modo da impedire il rischio di schiacciamento quando la cabina venga a trovarsi in una posizione estrema. Si raggiunge questo obiettivo mediante uno spazio libero o un volume di rifugio

oltre le posizioni estreme. Tuttavia, in casi eccezionali, lasciando agli Stati membri le possibilità di dare il proprio accordo

preventivo, in particolare in edifici già esistenti, le autorità competenti possono prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio se la soluzione precedente è irrealizzabile.

2.3. Gli accessi di piano per l'entrata e l'uscita della cabina devono essere muniti di porte di piano aventi una resistenza

meccanica sufficiente in funzione delle condizioni di uso previste. Nel funzionamento normale, un dispositivo di interbloccaggio deve rendere impossibile: un movimento della cabina comandato deliberatamente o no se non sono chiuse e

bloccate tutte le porte di piano; l'apertura di una porta di piano se la cabina non si è fermata ed è al di fuori della zona di 54

piano prevista a tal fine. Tuttavia, tutti i movimenti di ripristino del livello al piano con porte aperte sono ammessi nelle

zone definite a condizione che la velocità di tale ripristino sia controllata.

3. Rischi per le persone nella cabina.

3.1. Le cabine degli ascensori devono essere completamente chiuse da pareti cieche, compresi pavimenti e soffitti, ad eccezione di aperture di ventilazione, e dotate di porte cieche. Le porte delle cabine devono essere progettate ed installate in

modo che la cabina non possa effettuare alcun movimento, tranne quelli di ripristino del livello di cui al punto 2.3, terzo

comma, se le porte non sono chiuse, e si fermi in caso di apertura delle porte.

Le porte delle cabine devono rimanere chiuse e bloccate in caso di arresto tra due livelli se esiste un rischio di caduta tra la

cabina e le difese del vano o in mancanza di difese del vano.

3.2. In caso di guasto dell'alimentazione di energia o dei componenti, l'ascensore deve essere dotato di dispositivi destinati

ad impedire la caduta libera della cabina o movimenti ascendenti incontrollati di essa. Il dispositivo che impedisce la caduta libera della cabina deve essere indipendente dagli elementi di sospensione della cabina. Tale dispositivo deve essere in

grado di arrestare la cabina con il suo carico nominale ed alla velocità massima prevista dall'installatore dell'ascensore.

L'arresto dovuto all'azione di detto dispositivo non deve provocare una decelerazione pericolosa per gli occupanti, in tutte

le condizioni di carico.

3.3. Devono essere installati ammortizzatori tra il fondo del vano di corsa ed il pavimento della cabina. In questo caso lo

spazio libero previsto al punto 2.2 deve essere misurato con gli ammortizzatori completamente compressi.

Detto requisito non si applica agli ascensori la cui cabina, per la progettazione del sistema di azionamento, non può invadere lo spazio libero previsto al paragrafo 2.2.

3.4. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo da poter essere messi in movimento soltanto se il dispositivo

di cui al punto 3.2 è in posizione operativa.

4. Altri rischi.

4.1. Quando sono motorizzate, le porte di piano, le porte delle cabine, o l'insieme di esse, devono essere munite di un dispositivo che eviti i rischi di schiacciamento durante il loro movimento.

4.2. Quando debbono contribuire alla protezione dell'edificio contro l'incendio, le porte di piano, incluse quelle che comprendono parti vetrate, debbono presentare un'adeguata resistenza al fuoco, caratterizzata dalla loro integrità e dalle loro

proprietà relative all'isolamento (non propagazione della fiamma) e alla trasmissione di calore (irraggiamento termico).

4.3. Gli eventuali contrappesi devono essere installati in modo da evitare qualsiasi rischio di collisione con la cabina o di

caduta sulla stessa.

4.4. Gli ascensori devono essere dotati di mezzi che consentano di liberare e di evacuare le persone imprigionate nella cabina.

4.5. Le cabine devono essere munite di mezzi di comunicazione bidirezionali che consentano di ottenere un collegamento

permanente con un servizio di pronto intervento.

4.6. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo che, se la temperatura nel locale del macchinario supera

quella massima prevista dall'installatore dell'ascensore, essi possano terminare i movimenti in corso e non accettino nuovi

ordini di manovra.

4.7. Le cabine devono essere progettate e costruite in modo da assicurare un'aerazione sufficiente ai passeggeri, anche in

caso di arresto prolungato.

4.8. Nella cabina vi deve essere un'illuminazione sufficiente durante l'uso o quando una porta è aperta; inoltre deve esistere

un'illuminazione di emergenza.

4.9. I mezzi di comunicazione di cui al paragrafo 4.5 e l'illuminazione di emergenza di cui al paragrafo 4.8 devono essere

progettati e costruiti per poter funzionare anche in caso di mancanza di energia normale di alimentazione. Il loro tempo di

funzionamento deve essere sufficiente per consentire il normale svolgimento delle operazioni di soccorso.

4.10. Il circuito di comando degli ascensori utilizzabili in caso di incendio deve essere progettato e costruito in modo che si

possa evitarne l'arresto ad alcuni piani e consentire il controllo preferenziale dell'ascensore da parte delle squadre di soccorso.

5. Marcatura.

5.1. Oltre alle indicazioni minime prescritte per qualsiasi macchina conformemente al punto 1.7.3 dell'allegato I della direttiva 89/392/CEE, ogni cabina deve essere dotata di una targa ben visibile nella quale siano chiaramente indicati il carico

nominale di esercizio in chilogrammi ed il numero massimo di persone che possono prendervi posto.

5.2. Se l'ascensore è progettato in modo tale che le persone imprigionate nella cabina possano liberarsi senza ricorrere ad

aiuto esterno, le istruzioni relative devono essere chiare e visibili nella cabina.

6. Istruzioni per l'uso.

6.1. I componenti di sicurezza di cui all'allegato IV devono essere corredati di un libretto d'istruzioni redatto in una lingua

ufficiale dello Stato membro dell'installatore dell'ascensore o in un'altra lingua comunitaria dallo stesso accettata, di modo

che:

il montaggio,

i collegamenti,

la regolazione,

la manutenzione,

possano essere effettuati correttamente e senza rischi.

6.2. Ogni ascensore deve essere accompagnato da una documentazione redatta nella/e lingua/e ufficiale/i della Comunità;

essa/e può/possono essere determinata/e, in conformità del trattato, dallo Stato membro in cui l'ascensore è installato. Detta

documentazione comprende almeno: un libretto di istruzioni contenente i disegni e di schemi necessari all'utilizzazione 55

normale, nonché alla manutenzione, all'ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso di

cui al punto 4.4; un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche.».

Art. 13

Disposizioni finanziarie

1. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi

della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Romani, Ministro per lo sviluppo economico

Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2010

Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 320

(GU n. 293 del 17-12-2012)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 1117 del codice civile e' sostituito dal seguente:

«Art. 1117. - (Parti comuni dell'edificio). - Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari delle singole unita' immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonche' i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprieta' individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche».

Art. 2

1. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1117-bis. - (Ambito di applicabilita'). - Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui piu' unita' immobiliari o piu' edifici ovvero piu' condominii di unita' immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.

Art. 1117-ter. - (Modificazioni delle destinazioni d'uso). - Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, puo' modificare la destinazione d'uso delle parti comuni. La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione. La convocazione dell'assemblea, a pena di nullita', deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso. La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi. Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.

Art. 1117-quater. - (Tutela delle destinazioni d'uso). - In caso di attivita' che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attivita' con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136».

Art. 3

1. L'articolo 1118 del codice civile e' sostituito dal seguente:

«Art. 1118. - (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). - Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, e' proporzionale al valore dell'unita' immobiliare che gli appartiene. Il condomino non puo' rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. Il condomino non puo' sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unita' immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali. Il condomino puo' rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma».

Art. 4

1. Al primo comma dell'articolo 1119 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio».

Art. 5

1. Dopo il primo comma dell'articolo 1120 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrita' degli edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unita' immobiliari o dell'edificio, nonche' per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune; 3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto. L'amministratore e' tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalita' di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni».

Art. 6

1. L'articolo 1122 del codice civile e' sostituito dal seguente:

«Art. 1122. - (Opere su parti di proprieta' o uso individuale). - Nell'unita' immobiliare di sua proprieta' ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprieta' esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non puo' eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilita', alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. In ogni caso e' data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea».

Art. 7

1. Dopo l'articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1122-bis. - (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili). - Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unita' immobiliari di proprieta' individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche. E' consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unita' del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprieta' individuale dell'interessato. Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne da' comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalita' di esecuzione degli interventi. L'assemblea puo' prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalita' alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilita', della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, puo' altresi' subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali. L'accesso alle unita' immobiliari di proprieta' individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unita' abitative.

Art. 1122-ter. - (Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni). - Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136».

Art. 8

1. All'articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unita' immobiliari a cui servono. La spesa relativa e' ripartita tra essi, per meta' in ragione del valore delle singole unita' immobiliari e per l'altra meta' esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo»;

b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori».

Art. 9

1. L'articolo 1129 del codice civile e' sostituito dal seguente:

«Art. 1129. - (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore). - Quando i condomini sono piu' di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore e' fatta dall'autorita' giudiziaria su ricorso di uno o piu' condomini o dell'amministratore dimissionario. Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di societa', anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonche' i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, puo' prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. L'assemblea puo' subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilita' civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato. L'amministratore e' tenuto altresi' ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilita' civile professionale generale per l'intera attivita' da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio. Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, e' affissa l'indicazione delle generalita', del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore. In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, e' affissa l'indicazione delle generalita' e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore. L'amministratore e' obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonche' quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, puo' chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. Alla cessazione dell'incarico l'amministratore e' tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attivita' urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi. Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore e' tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile e' compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore. La revoca dell'amministratore puo' essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalita' previste dal regolamento di condominio. Puo' altresi' essere disposta dall'autorita' giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarita'. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarita' fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino puo' rivolgersi all'autorita' giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta puo' rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato. Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarita': 1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; 2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonche' di deliberazioni dell'assemblea; 3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma; 4) la gestione secondo modalita' che possono generare possibilita' di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini; 5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalita' eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio; 6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva; 7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9); 8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo. In caso di revoca da parte dell'autorita' giudiziaria, l'assemblea non puo' nominare nuovamente l'amministratore revocato. L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullita' della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attivita' svolta. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV. Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonche' a quelli realizzati da enti pubblici non economici o societa' private senza scopo di lucro con finalita' sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica».

Art. 10

1. L'articolo 1130 del codice civile e' sostituito dal seguente:

«Art. 1130. - (Attribuzioni dell'amministratore). - L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: 1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130-bis e curare l'osservanza del regolamento di condominio; 2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini; 3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni; 4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio; 5) eseguire gli adempimenti fiscali; 6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalita' dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unita' immobiliare, nonche' ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili; 7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilita'. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresi' annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonche' le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro e' allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonche' gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilita' sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro puo' tenersi anche con modalita' informatizzate; 8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio; 9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso; 10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni».

Art. 11

1. Dopo l'articolo 1130 del codice civile e' inserito il seguente:

«Art. 1130-bis. - (Rendiconto condominiale). - Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilita', di un riepilogo finanziario, nonche' di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L'assemblea condominiale puo', in qualsiasi momento o per piu' annualita' specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilita' del condominio. La deliberazione e' assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa e' ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprieta'. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unita' immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione. L'assemblea puo' anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unita' immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo».

Art. 12

1. Al primo comma dell'articolo 1131 del codice civile, le parole: «dall'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1130».

Art. 13

1. L'articolo 1134 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 1134. - (Gestione di iniziativa individuale). - Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente».

2. All'articolo 1135 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente: «4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'assemblea puo' autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonche' di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilita' urbana, la sicurezza e la sostenibilita' ambientale della zona in cui il condominio e' ubicato».

Art. 14

1. L'articolo 1136 del codice civile e' sostituito dal seguente:

«Art. 1136. - (Costituzione dell'assemblea e validita' delle deliberazioni). - L'assemblea in prima convocazione e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta' del valore dell'edificio. Se l'assemblea in prima convocazione non puo' deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione e' valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entita' e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonche' 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo. Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio. L'assemblea non puo' deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore».

Art. 15

1. L'articolo 1137 del codice civile e' sostituito dal seguente:

«Art. 1137. - (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea). - Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto puo' adire l'autorita' giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorita' giudiziaria. L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende ne' interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione e' disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione dell'articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile».

Art. 16

1. All'articolo 1138 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso puo' essere impugnato a norma dell'articolo 1107»;

b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».

Art. 17

1. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 2659 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Per i condominii devono essere indicati l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale».

Art. 18

1. L'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e' sostituito dal seguente:

«Art. 63. - Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, puo' ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed e' tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini. In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore puo' sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. Chi cede diritti su unita' immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui e' trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto».

Art. 19

1. L'articolo 64 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente:

«Art. 64. - Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo comma dell'articolo 1129 e dal quarto comma dell'articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente. Contro il provvedimento del tribunale puo' essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione».

Art. 20

1. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il terzo comma e' sostituito dai seguenti:

«L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare e' annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perche' non ritualmente convocati. L'assemblea in seconda convocazione non puo' tenersi nel medesimo giorno solare della prima. L'amministratore ha facolta' di fissare piu' riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi».

Art. 21

1. L'articolo 67 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente:

«Art. 67. - Ogni condomino puo' intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono piu' di venti, il delegato non puo' rappresentare piu' di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. Qualora un'unita' immobiliare appartenga in proprieta' indivisa a piu' persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che e' designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice. Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente piu' di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a piu' condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante puo' chiedere che l'autorita' giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorita' giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti gia' nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorita' giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini. Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii. L'amministratore riferisce in assemblea. All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea. L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario. Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale».

Art. 22

1. L'articolo 68 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente:

«Art. 68. - Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unita' immobiliare e' espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unita' immobiliare».

Art. 23

1. L'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente:

«Art. 69. - I valori proporzionali delle singole unita' immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimita'. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unita' immobiliari, e' alterato per piu' di un quinto il valore proporzionale dell'unita' immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo e' sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione. Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, puo' essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi e' tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo puo' essere revocato ed e' tenuto al risarcimento degli eventuali danni. Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali».

Art. 24

1. L'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente:

«Art. 70. - Per le infrazioni al regolamento di condominio puo' essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma e' devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie».

Art. 25

1. Dopo l'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti:

«Art. 71-bis. - Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro: a) che hanno il godimento dei diritti civili; b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) che non sono interdetti o inabilitati; e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari; f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attivita' di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile. Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche societa' di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la societa' presta i servizi. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino puo' convocare senza formalita' l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore. A quanti hanno svolto attivita' di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' consentito lo svolgimento dell'attivita' di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.

Art. 71-ter. - Su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice, l'amministratore e' tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.

Art. 71-quater - Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice. La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilita', presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio e' situato. Al procedimento e' legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione. La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata. Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessita' per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare».

Art. 26

1. Dopo l'articolo 155 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie e' inserito il seguente:

«Art. 155-bis. - L'assemblea, ai fini dell'adeguamento degli impianti non centralizzati di cui all'articolo 1122-bis, primo comma, del codice, gia' esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all'articolo 1136, commi primo, secondo e terzo, del codice».

Art. 27

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole: «con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile».

Art. 28

1. All'articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio».

2. All'articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile».

Art. 29

1. All'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: «l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice».

Art. 30

1. I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali.

Art. 31

1. All'articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «per le cause tra condomini» sono inserite le seguenti: «, ovvero tra condomini e condominio,».

Art. 32

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore dopo sei mesi dalla data di pubblicazione della medesima nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 dicembre 2012.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

 


LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 71): Presentato dal sen. Giovanni Legnini ed altri, il 29 aprile 2008. Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede referente, il 24 settembre 2008, con pareri delle Commissioni 1ª, 6ª, 8ª, 10ª e 13ª. Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 24 settembre 2008; il 12 novembre 2008; il 21 aprile 2009; il 29 luglio 2009; il 2 e 24 febbraio 2010; l'8 giugno 2010; il 13 e 21 luglio 2010; il 2 agosto 2010; il 28 settembre 2010; il 5 ottobre 2010 e il 17 novembre 2010. Esaminato in Aula il 19 e 25 gennaio 2011 e approvato il 26 gennaio 2011 in un testo unificato con gli atti n. 355 (sen. Andrea Pastore ed altri), n. 399 (sen. Franco Mugnai), n. 1119 (sen. Valerio Carrara ed altri) e n. 1283 (sen. Giuseppe Valentino).

Camera dei deputati (atto n. 4041): Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente, il 31 gennaio 2011 con pareri delle Commissioni I, V, VI, VIII, IX e X. Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, l'8 marzo 2011; il 5 aprile 2011; il 12 gennaio 2012; il 29 febbraio 2012; il 23 maggio 2012; il 14, 19 e 20 giugno 2012; il 5, 11 e 12 luglio 2012; il 2 agosto 2012; il 6, 12 e 13 settembre 2012. Esaminato in Aula il 17 e 26 settembre 2012 e approvato, con modificazioni, il 27 settembre 2012.

Senato della Repubblica (atti nn. 71 - 355 - 399 - 1119 - 1283-B): Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede deliberante, il 28 settembre 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª e 13ª. Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede deliberante, il 23 ottobre 2012 e il 13 novembre 2012 e approvato il 20 novembre 2012.

 

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