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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Presidente
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere
Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17156-2011 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS), in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso unitamente all'avvocato (OMISSIS);
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 211/2011 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata i130/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega del'Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso ed il rigetto degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12-7-2006 (OMISSIS) conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Perugia il Condominio (OMISSIS), del quale era condomina. La ricorrente chiedeva l'annullamento di alcune delle delibere adottate dall'assemblea straordinaria condominiale alla riunione del 29-6-2006.
In particolare, si deduceva l'invalidita':
a) della Delib. con cui l'assemblea, in relazione alla questione degli interventi eseguiti dai condomini di propria iniziativa sui beni comuni, aveva Delib.to che "nessun condomino si debba piu' sentire autorizzato, a partire da questa assemblea, ad intervenire direttamente sulle questioni condominiali in nome proprio sostituendosi all'amministratore": tale Delib. era illegittima sia perche' la materia non era ricompresa nell'ordine del giorno, e su di essa due condomini, fra i quali la stessa ricorrente, non avevano accettato il contraddittorio; sia perche "abrogava", cioe' "disapplicava", gli articoli 1110 e 1134 c.c.; aggiungendo che nell'occasione essa era stata fatta oggetto di "gravi e reiterate ingiurie" da parte di uno dei condomini e dell' amministratore;
b) della Delib., relativa al punto 2 dell'o.d.g. ("Pratica ing. (OMISSIS): chiarimenti dell'amministratore'), con la quale l'assemblea, atteso che alcuni condomini chiedevano di sapere quali lavori fossero stati eseguiti perche l'ingegnere (OMISSIS) potesse chiedere parcelle cosi elevate, aveva Delib.to "di nominare i signori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) affinche' verifichino l'operato dell'ingegnere e cerchino un accordo sulla parcella da pagare con uno sconto non inferiore a 1.000, 00 Euro": questa Delib. era in contraddizione irreparabile con la Delib. adottata dall'assemblea alla riunione del 2-5-2006, che aveva approvato il rendiconto consuntivo 2005, nel quale figuravano tutte le somme vantate dall'ingegner (OMISSIS) per i lavori eseguiti all'interno del Condominio, che pero', come dedotto dalla medesima ricorrente (OMISSIS) nell'impugnativa proposta in separato giudizio contro detta Delib., non erano stati fatti oggetto di alcuna rituale approvazione ne' ratifica, ratifica che non poteva ritenersi intervenuta neppure con la Delib. oggetto dell'attuale impugnativa;
c) delle Delib. adottate relativamente ai punti 5 ("Aree verdi: comunicazioni dell'amministratore e delibere consequenziali") e 6 ("Disinfestazione e derattizzazione: Delib. consequenziali") dell'o.d.g.: cio' perche' nel verbale non erano indicati "distintamente... i soggetti votanti (a favore, contro e/o astenuti)" in violazione. dell'articolo 1136 c.c.; e le delibere erano poi "generiche, dato che i condomini - di fatto - delegano ogni potesta' decisionale (anche relativamente alle non irrisorie - conseguenti - spese) all'amministratore", laddove, quanto in particolare alle aree verdi, le stesse risultavano acquisite al Comune, sicche' nessuna spesa doveva essere posta a carco del Condominio.
Il Condominio (OMISSIS) si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnativa.
Con sentenza 16-5-2008 il Tribunale di Perugia rigettava l'impugnativa, condannando la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute da controparte.
(OMISSIS) proponeva appello e la Corte d'Appello di Perugia, con sentenza n. 211/2011 del 30 marzo 2011, rigettava il gravame. In sintesi, la Corte del merito negava l'eccezione di nullita' della procura rilasciata al proprio difensore dall'amministratore del condominio appellato, stante la legittimazione processuale di questo ex articolo 1131 c.c., comma 2, Quanto poi alla Delib. prima riportata sub a), la Corte di Perugia affermava che si trattasse di decisione assembleare priva di ogni effetto giuridico. Circa la Delib. sub b), si esponeva dai giudici dell'appello che nulla impediva all'assemblea di tentare di avere uno sconto dal creditore, pur dopo aver ratificato il relativo impegno di spesa. Per la Delib. sub c), la Corte d'appello dichiarava l'inammissibilita' dell'appello per la sua genericita' e, valutata parimenti l'inammissibilita' di altre censure, affermava che i contratti ivi menzionati rientrassero nell'ordinaria amministrazione, e quindi nelle attribuzioni dell'amministratore. Non era infine provato che le aree verdi fossero passate in proprieta' al Comune.
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia (OMISSIS) propone ricorso articolato in sette motivi, cui resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS). La ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) deduce la violazione o errata applicazione, dell'articolo 1131 c.c., comma 2 e 3, articolo 1136 c.c., commi 2 e 4, (nella formulazione applicabile ratione temporis), in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3. Si insiste sulla nullita' della procura alle liti rilasciata dall'amministratore del Condominio (OMISSIS) al proprio difensore, per la mancanza di preventiva Delib. assembleare di costituzione in giudizio dell'ente, con la quale si doveva anche scegliere l'avvocato, e cio' al fine dell'eventuale espressione di dissenso alla lite da parte dei condomini. Questione, quella posta, che si precisa essere cosa diversa da quella della legittimazione passiva dell'amministratore.
Il secondo motivo censura la violazione o errata applicazione, degli arti. 1136, 1134, 1110 c.c. e 66 disp. att. c.c. Ci si riferisce alla Delib. che impediva ai condomini di intervenire direttamente sulle questioni condominiali, manifestazione di volonta' assembleare lesiva dei poteri di iniziativa di ciascun partecipante di provvedere alla cura dei beni comuni e non preventivata nell'ordine del giorno comunicato.
Il terzo motivo censura la violazione o errata applicazione, degli articoli 1136 e 1135 c.c., con riguardo alla pratica antincendio curata dall'Ingegner (OMISSIS). Si afferma che l'incarico all'ingegnere era stato dato dall'amministratore in difetto di vaglio assembleare, e che la Delib. 2 maggio 2006, impugnata in altro giudizio, non valesse quale ratifica dell'operato dell'amministratore, e tanto meno valesse come ratifica la Delib. 29 giugno 2006, oggetto di questo giudizio, con la quale i condomini avevano, piuttosto, chiesto lumi al professionista in merito ai lavori espletati.
Il quarto motivo di ricorso sostiene la violazione o errata applicazione dell'articolo 1136 c.c., in quanto il verbale dell'assemblea del 29 giugno 2006 indicava il numero dei votanti a favore senza specificare le singole manifestazioni di voto e il relativo valore millesimale.
Il quinto motivo allega la violazione o errata applicazione dell'articolo 1136 c.c., in quanto l'appalto dei servizi di manutenzione del verde condominiale, e di derattizzazione e disinfestazione delle aree comuni, involgono contratti rientranti nella straordinaria amministrazione, in relazione al loro impegno economico "importante e continuativo", e percio' esorbitanti rispetto alle attribuzioni dell'amministratore. Illegittima sarebbe quindi la Delib. 29 giugno 2006 che, sul punto, dava generico mandato all'amministratore di provvedere all'occorrenza.
Il sesto motivo di ricorso deduce violazione dell'articolo 112 c.p.c. Si afferma dalla ricorrente che la Corte d'appello avrebbe riconosciuto che il Tribunale era incorso in un vizio di omessa pronuncia, ma vi avrebbe posto rimedio mediante diretta delibazione sul punto, violando il principio del doppio grado di giudizio.
Il settimo motivo di ricorso censura la violazione o errata applicazione dell'articolo 287 c.p.c. e ss.. Si contesta che controparte abbia posto in esecuzione la sentenza di secondo grado recante un errore in dispositivo circa la data della pronuncia di primo grado (indicata come "16-05-06" in luogo di "16-05-08"), senza aver provveduto alla necessaria correzione, con conseguente nullita' per contrasto tra dispositivo e motivazione.
Il primo motivo di ricorso e' del tutto infondato.
L'articolo 1131 c.c., comma 2, afferma che l'amministratore puo' essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio. Nel ricostruire la portata di questa disposizione, Cass. 23 gennaio 2014, n. 1451, richiamandosi a Cass. sez. un. 6 agosto 2010, n. 18331, circa la regola della necessita' dell'autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio dell'amministratore, ha precisato come tale autorizzazione o ratifica occorra soltanto per le cause che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore, ai sensi dell'articolo 1131 c.c., commi 2 e 3, sicche' essa non necessita, sussistendo al riguardo autonoma ed incondizionata legittimazione dell'amministratore, per i giudizi che abbiano ad oggetto l'esecuzione di una Delib. assembleare o, come nel caso in esame, la resistenza all'impugnazione di una Delib. proposta da un condomino (vedi anche Cass., 25 ottobre 2010, n. 21841). L'amministratore di condominio e', in sostanza, legittimato passivo nel giudizio di impugnazione ex articolo 1137 c.c., in quanto, nel compito di eseguire le Delib. dell'assemblea dei condomini, affidato all'amministratore dall'articolo 1130 c.c., n. 1, - per il cui espletamento nel successivo articolo 1131 gli e' riconosciuta la rappresentanza in giudizio del condominio -, e' implicitamente ricompreso quello di difendere la validita' delle Delib. in relazione alla regolarita' delle assemblee in cui le stesse furono adottate. Cio' significa che per questo giudizio non occorre che l'amministratore si munisca di autorizzazione dell'assemblea per resistere nella lite, ne' che l'assemblea dia mandato all'amministratore per conferire la procura "ad litem" al difensore, che, quindi, lo stesso amministratore ha il potere di nominare. La questione della legittimazione passiva dell'amministratore, dunque, a differenza di quanto sostenga la ricorrente, e' logicamente connessa a quella della necessita' dell'approvazione assembleare della nomina dell'avvocato cui dare mandato per la costituzione del condominio. Sicche' deve conclusivamente affermarsi, quanto al primo motivo di ricorso, che l'amministratore di un condominio, per conferire procura al difensore al fine di costituirsi in giudizio nelle cause che non esorbitano dalle sue attribuzioni, agli effetti dell'articolo 1131 c.c., commi 2 e 3 (quale, nella specie, la resistenza all'impugnazione di una Delib. proposta da un condomino), non ha bisogno dell'autorizzazione dell'assemblea dei condomini, ed un' eventuale Delib. sul punto avrebbe il significato di mero assenso alla scelta gia' validamente effettuata dall'amministratore (cfr. Cass. 3 dicembre 1999, n. 13504; Cass. 26 novembre 2004, n. 22294).
Anche il secondo motivo non e' fondato. La Delib. adottata, riportata in sentenza nel senso che stabilisse che "nessun condomino si debba piu' sentire autorizzato, a partire da questa assemblea, ad intervenire direttamente sulle questioni condominiali in nome proprio sostituendosi all'amministratore", non risulta in modo alcuno espressione di una volonta' assembleare contraria alla legge o al regolamento, agli effetti dell'articolo 1137 c.c. Al riguardo, la Corte d'Appello di Perugia ha sottolineato che a suo dire si tratta di Delib. "priva di ogni effetto giuridico. L'assemblea dei condomini, essendo meramente esemplificativo l'elenco delle attribuzioni ad essa riconosciute dall'articolo 1135 c.c., puo' certamente Delib., quale organo destinato ad esprimere la volonta' collettiva dei partecipanti, qualunque provvedimento, anche non previsto dalla legge o dal regolamento di condominio, sempreche' non si tratti, pero', di provvedimenti volti a perseguire una "finalita' condominiale". L'interesse all'impugnazione di una Delib. dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'articolo 1137 c.c., postula, peraltro, che la stessa Delib. appaia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio. Nel caso in esame, l'espressione adoperata dall'assemblea risulta meramente ricognitiva del sistema ripartito di attribuzioni tra singoli partecipanti, assemblea ed amministratore nella disciplina condominiale. Nel senso che ne' l'assemblea, ne' tanto meno i singoli condomini possono espropriare l'amministratore delle sue essenziali mansioni gestorie e rappresentative stabilite dall'articolo 1130 c.c., e cio' in ragione innanzitutto della tutela dei terzi che entrano in contatto col condominio. Ne' ai singoli condomini, a differenza di quanto avviene in tema di mandato, e' dato di compiere direttamente l'affare di competenza dell'amministratore, come invece generalmente si prevede nell'articolo 1722 c.c., n. 2), e articolo 1724 c.c. Proprio l'articolo 1134 c.c. (nella formulazione qui applicabile ratione temporis), invocato dalla ricorrente, conferma quello che il senso della dichiarazione verbalizzata dall'assemblea 29 giugno 2006 del Condominio (OMISSIS). I limiti posti dall'articolo 1134 c.c. alla facolta' del condomino di affrontare spese per le cose comuni (ovvero di assumerne la gestione, come dice il testo riformato dalla legge n. 220/2012), senza alcuna autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, trovano la loro spiegazione proprio nell'esigenza di evitare dannose interferenze del singolo condomino in forma di amministrazione parcellizzata delle cose comuni, dovendosi esprimere il concorso dei distinti proprietari alla gestione delle cose comuni essenzialmente in forma assembleare. Nella parte qui in considerazione, la Delib. rivelava, quindi, un contenuto non decisionale, quanto meramente programmatico, cadendo su un argomento cosi' generico che neppure puo' ritenersi andava indicato nell'ordine del giorno dell'adunanza: per la presenza informata dei condomini ad un'assemblea condominiale al fine della conseguente validita' della Delib. adottata (articolo 1139 c.c. e articolo 1105 c.c., comma 3; ora articolo 66 disp. att. c.c., comma 3), e' sufficiente che nell'avviso di convocazione della medesima gli argomenti da trattare siano indicati nell'ordine del giorno, seppur specificamente, ma nei termini essenziali per esser comprensibili, cosi' da consentire una partecipazione consapevole alla relativa Delib.zione (tra le tante, Cass. 19 ottobre 2010, n. 21449).
Pertanto, l'eventuale adozione da parte dell'assemblea dei condomini di una Delib. su contenuti generici e programmatici, come nella specie quella meramente ricognitiva del riparto normativo di attribuzioni tra singoli partecipanti, amministratore ed assemblea, seppur non rientrante tra gli argomenti posti all'ordine del giorno inserito nell'avviso di convocazione, non comporta l'annullabilita' della stessa Delib., trattandosi di contenuti non suscettibili di una preventiva specifica informativa dei destinatari della convocazione e comunque costituenti possibile sviluppo della discussione e dell'esame di ogni altro punto all'ordine del giorno.
E' infondato anche il terzo motivo. Va premesso, ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), il quale richiede la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, al fine di realizzare l'assoluta precisa delimitazione del "thema decidendum", come il contenuto della cd. "pratica antincendio" curata dall'ingegnere (OMISSIS) e del relativo Deliberato dell'assemblea 29 giugno 2006, impugnato in questo giudizio, possa trarsi soltanto della narrativa che precede la formulazione del relativo motivo, oppure dalla sentenza impugnata. L'infondatezza di tale terza censura discende innanzitutto dal preambolo noto secondo cui il sindacato dell'autorita' giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non puo' estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volonta' dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimita'. Non e' allora suscettibile di controllo da parte del giudice, attraverso l'impugnativa di cui all'articolo 1137 c.c., la decisione dell'assemblea condominiale che - atteso il carattere meramente esemplificativo delle attribuzioni riconosciutele dall'articolo 1135 c.c. - proceda alla nomina di una commissione ristretta di condomini con l'incarico di verificare l'operato di un tecnico gia' nominato dal condominio, ovvero dall'amministratore dello stesso, e di proporre una definizione transattiva sull'importo della parcella pretesa dallo stesso per la sua prestazione, ben potendo l'assemblea esprimere la volonta' collettiva dei partecipanti mediante qualsiasi tipo di provvedimento, seppur non previsto dalla legge o dal regolamento di condominio, purche' non volto a perseguire una finalita' extracondominiale (cfr. Cass. 6 marzo 2007, n. 5130). E cio', come ha opportunamente osservato la Corte d'Appello di Perugia, indipendentemente dal fatto che questa Delib. valesse o comunque presupponesse una ratifica assembleare dell'operato dell'amministratore, il quale aveva conferito l'incarico al tecnico. Deve solo qui ulteriormente ribadirsi il principio, affermato da questa Corte, secondo cui, pure con riguardo alle spese di manutenzione ordinaria o straordinaria delle cose comuni, che l'amministratore del condominio abbia effettuato senza preventiva approvazione del relativo progetto, deve sempre ritenersi consentito all'assemblea di approvare successivamente le spese medesime, disponendone il rimborso, trattandosi di Delib. comune riconducibile fra le attribuzioni conferitele dall'articolo 1135 c.c. (Cass. 4 giugno 1992, n. 6896); di tal che vieppiu' va ritenuto consentito all'assemblea, in presenza di spese di manutenzione derivanti da un incarico conferito dall'amministratore ad un professionista, l'adozione di una Delib. in cui si chieda conto dell'operato del tecnico e si richieda una riduzione del compenso da questo stesso preteso.
Il quarto motivo di ricorso e' inammissibile. La ricorrente (OMISSIS), con esso, censura la violazione o falsa applicazione dell'articolo 1136 c.c., ritenendo meritevole di annullamento la pronuncia della Corte territoriale circa l'omessa indicazione nella Delib. 29 giugno 2006 del numero, dei nominativi e delle quote millesimale dei votanti a favore. La Corte d'Appello, pero', quanto alla censura della pronuncia di primo grado sulla "questione dei millesimi e dei nominativi dei votanti", ha dichiarato inammissibile il gravame per la sua genericita', essendosi sul punto limitato l'appellante all'impiego dell'avverbio "infondatamente". Avendo, allora, il giudice d'appello dichiarato inammissibile il relativo motivo di gravame, ritenendolo privo di specificita', la (OMISSIS), al fine di impedire il passaggio in giudicato della relativa statuizione, aveva l'onere di denunziare l'errore in cui fosse incorsa la sentenza gravata e di dimostrare che il motivo d'appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti prescritti dell'articolo 342 c.p.c. La ricorrente non ha proposto censura sulla dichiarazione di inammissibilita' del motivo d'appello, ma ha denunziato per violazione di legge la questione di merito affrontata dal giudice di primo grado ed ignorata dal secondo giudice per genericita' del motivo d'appello, rimanendo cosi' inammissibile la censura pretesa in sede di legittimita' a fronte del giudicato determinatosi.
Il quinto motivo di ricorso e' infondato. Vi si allega che l'appalto dei servizi di manutenzione del verde condominiale, nonche' di derattizzazione e disinfestazione delle aree comuni, involgono contratti rientranti nella straordinaria amministrazione, e percio' sarebbe illegittima la Delib. che dava generico mandato all'amministratore al riguardo. La Corte d'Appello ha ritenuto che si trattasse di contratti che "rientrano chiaramente nell'ordinaria amministrazione, in quanto tendono alla conservazione delle cose comuni, e quindi nella competenza dell'amministratore", sicche' la Delib. sarebbe valsa soltanto come "sollecitazione" a quest'ultimo a provvedere ad atti di sua competenza. E' noto che i contratti conclusi dall'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni ed inerenti alla manutenzione ordinaria dell'edificio ed ai servizi comuni essenziali, ovvero all'uso normale delle cose comuni, sono vincolanti per tutti i condomini in forza dell'articolo 1131 c.c., nel senso che giustificano il loro obbligo di contribuire alle spese, senza necessita' di alcuna preventiva approvazione assembleare delle stesse, intervenendo poi tale approvazione utilmente in sede di consuntivo (Cass. 18 agosto 1986, n. 5068). L'elemento distintivo dell'ordinaria amministrazione dell'obbligazione assunta, come tale sottratta al presupposto autorizzativo dell'assemblea, risiede, pertanto, al pari di quanto si sostiene per le amministrazioni commerciali, nella normalita' dell'atto di gestione condominiale rispetto allo scopo dell'utilizzazione e del godimento dei beni comuni. Mentre, solo laddove si verta in ipotesi di spese che, seppure dirette alla migliore utilizzazione di cose comuni o imposte da sopravvenienze normative, comportino per la loro particolarita' e consistenza un onere economico rilevante, superiore a quello normalmente inerente alla gestione, l'iniziativa contrattuale dello stesso amministratore, senza la preventiva Delib dell'assemblea, non e' sufficiente a fondare l'obbligo dei singoli condomini, salvo che non ricorra il presupposto dell'urgenza contemplato nella fattispecie di cui all'articolo 1135 c.c., comma 2. La ricorrente (OMISSIS) sostiene che si fosse in presenza di "onerosi contratti", comportanti un "importante e continuativo impiego economico", ma nulla di piu' specifico indica circa il contenuto concreto di tali contratti, come impostole dall'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), quanto meno al fine di contrastare l'accertamento di ordinarieta' della spesa, operato in senso opposto dalla Corte di merito.
Il sesto motivo di ricorso e' del tutto infondato. La ricorrente si lamenta che la Corte d'appello, dopo aver preso atto che il Tribunale era incorso in un vizio di omessa pronuncia, abbia poi provveduto al riguardo, violando il principio del doppio grado di giudizio. Questa censura trascura l'orientamento assolutamente consolidato di questa Corte in ordine alla tassativita' delle ipotesi previste dall'articolo 354 c.p.c., sicche' il giudice di appello non puo' certo rimettere la causa al giudice di primo grado che abbia omesso di provvedere su una domanda o su un'eccezione, e deve, piuttosto, pronunciare sulla medesima (cfr. Cass. 1 dicembre 2000, n. 15373; Cass. 28 giugno 2005, n. 13892).
Pure l'ultimo motivo del ricorso di (OMISSIS) non presenta alcun elemento di fondatezza. Si ipotizza una violazione o errata applicazione degli articoli 287 c.p.c. e ss., perche' la sentenza impugnata resa dalla Corte d'Appello recava un errore in dispositivo circa la data della pronuncia di primo grado (indicata come "16-0506" in luogo di "16-05-08"), errore non corretto ai sensi dell'articolo 287 c.p.c. e ss., sicche' ora la sentenza sarebbe nulla per contrasto tra dispositivo e motivazione. Certamente la Corte di cassazione non puo' correggere errori materiali contenuti nella sentenza d'appello resa dal giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. 27 luglio 2001, n. 10289). E' poi evidente che sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullita' della sentenza, solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto, il che certamente non avviene quando nel dispositivo della sentenza d'appello sia indicato erroneamente l'anno della sentenza di primo grado confermata, anno correttamente, invece, indicato in motivazione.
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute in questo giudizio, che liquida in complessivi 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.