Medicina Legale
Carattere

(di Salvatore Ambrosio*)- Le modifiche attuate dal legislatore con l’introduzione della legge 15 febbraio 1996, n. 66 scaturiscono da un profondo mutamento socio-politico.

In effetti, con l’introduzione dell’articolo 1 della suddetta legge si abroga integralmente il Capo I (“Dei delitti contro la libertà sessuale”), titolo IX (“Dei delitti contro la morlità pubblica ed il buon costume”) del libro II del codice penale, oltre agli artt. 526 (“Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata”), 530 (“Corruzione di minorenni”), 539 (“Età della persona offesa”), 542 (“Querela dell’offeso”) e 543 cp (“Diritto di querela”), a loro volta contenuti nel Capo II (“Delle offese al pudore e all’onore sessuale”) e Capo III (“Disposizioni comunali ai capi precedenti”) del titolo IX.

In sostituzione di tali articoli sono stati importati gli artt. dal 609 bis al 609 decies nella II sezione del Capo III del Titolo XII (“Dei delitti contro la persona”), libro II cp.

Oltre ad una nuova classificazione dei delitti sessuali, la riforma – relativamente alla parta dedicata al  Capitolo “Dei delitti contro la libertà personale”, propone una nuova e più ampia fattispecie di reato.

Difatti, il nuovo art. 609 bis, dal titolo di  “violenza sessuale”, riunisce i reati di violenza carnale e atti di libidine violenti.

L’art. 609 quater regolamenta i rapporti sessuali tra minori, mentre l’art. 609 octies  introduce ex novo la fattispecie di reato di “violenza sessuale di gruppo”.

 

GLI “ATTI SESSUALI” E LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

 

Relativamente alle circostanze aggravanti (di cui all’articolo  609 bis,violenza sessuale”), il Legislatore precisa: Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

  1. abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
  2. traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.”.

Giova sottolineare come – in accordo con le nuove disposizioni -  è stata esclusa la distinzione tra violenza carnale e atti di libidine, unificando tali concetti sotto il termine di “atto sessuale”.

Più specificamente, al primo comma dell’articolo, risultano affrontati gli atti sessuali cosiddetti per costrizione mentre al secondo comma si affrontano gli atti di violenza sessuale commessi per induzione.

In ordine alle circostanze aggravanti si cita l’articolo  609 ter (“Circostanze aggravanti”) che recita:

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all’articolo 609 bis sono commessi:

  1. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
  2. con l’uso di armi o sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
  3. da persona travista o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
  4. su persona comunque sottoposta a limitazione della libertà personale;
  5. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci”.

 

LA MINORE ETÀ 

 

In accordo con l’articolo 609 quater (“Atti sessuali con minorenne”): “Soggiace alla pena stabilita dall’art. 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali come persona che, al momento del fatto:

  1. non ha compiuto gli anni quattordici;
  2. non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore ovvero altra persona cui, per ragione di cura, di educazione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 609 bis, compie gli atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all’articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci”.

Un confronto con la normativa precedente consente di rilevare come sia stata introdotta la non punibilità del minore tredicenne che compia atti sessuali con soggetto avente una differenza di età non eccedente i tre anni rispetto al primo.

L’art. 609 quinques (“Corruzione di minorenne”) stabilisce: “Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”.

In ultimo giova ricordare, l’articolo 609 sexsies (“Ignoranza dell’età della persona offesa”) nella parte in cui prevede – relativamente ai reati di cui agli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies su minore di anni quattordici nonché nel caso previsto all’art. 609 quinques – che il colpevole non possa invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età dell’offeso.

 

LA VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO

 

Nell’art 609 octies del codice penale è stata inserita una nuova fattispecie di reato ovvero la “violenza sessuale di gruppo”.

Difatti, così recita l’articolo di cui sopra: “La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena aumenta se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 609 ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione e nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e del terzo comma dell’articolo 112”.

 

ACCERATAMENTO MEDICO-LEGALE IN TEMA DI ABUSI SESSUALI

 

Anzitutto, sarà richiesta la massima attenzione alle condizioni psichiche del soggetto.

Al fine di instaurare un maggior serenità, si ricorre – generalmente – alla presenza  di un familiare della vittima ovvero da un suo assistente (infermiere, ostetrico, etc.) al fine di creare la condizione più agevole alla disamina del caso.

Preliminarmente all’indagine medico-legale, correttamente si provvederà ad informare (acquisendone il relativo consenso) la l’esaminanda sulla assoluta necessità dell’esame ispettivo.

Giova ricordare come – sotto il profilo statistico – risulta estremamente frequente la circostanza di una vittima che affermi di essersi lavata immediatamente dopo la presunta violenza; ne consegue che la tempestività dell’accertamento medico-legale è condizione di assoluta rilevanza ai fini della possibilità di acquisire relativi dati.

Una sommaria elencazione dello strumentario di cui il diligente perito medico-legale dovrà munirsi comprenderà l’elencazione dei seguenti strumenti:

  • raccoglitori sterili (finalizzati alla raccolta di saliva, sperma, sangue);
  • tamponi destinati all’asportazione di materiale biologico (macchie, tracce ecc.);
  • contenitori finalizzati alla raccolta e conservazione di peli, capelli, frammenti d’unghia;
  • speculum vaginale monouso;
  • pinze, forbici;
  • guanti monouso.

 

Ciò premesso, l’accertamento medico-legale sarà orientato alla rilevazione di tutti i segni forieri di lesività.

Tale ricerca comprenderà tanto le zone genitali quanto quelle extra-genitali.

I segni ricercati  e – opportunamente – rilevati saranno tutti quelli propri della lesività intesa nelle sue diverse forme (escoriazioni, ecchimosi, ferite da mezzi taglienti, da punta e taglio ecc.)

Giova ricordare l’evenienza di ferite da difesa tipicamente localizzate alle mani , gomiti ecc.

Unitamente ai caratteri dei differenti tipi di lesione andrà considerata la loro possibile retro datazione.

Ovviamente l’esame ginecologico risulterà di fondamentale importanza e sarà orientato all’evidenziazione dei caratteri della membrana imeneale e sue eventuali deflorazioni nonché alla raccolta di liquidi biologici.

 

* Dott. Salvatore Ambrosio

Medico - Chirurgo

Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni

Docente di Medicina Legale presso l’Università di Tor Vergata di Roma

(sede distaccata di Pineta Grande)

Perito settore presso la Procura della Repubblica - c/o Tribunale di Napoli

 

 

 

 

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