CONDOMINIO Merito e Cassazione
Carattere

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1 marzo 1991, il quale, nel determinare le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti di tollerabilità in materia di immissioni rumorose, al pari dei regolamenti comunali limitativi dell'attività rumorosa, fissa, quale misura da non superare per le zone non industriali, una differenza rispetto al rumore ambientale pari a 3 db in periodo notturno e in 5 db in periodo diurno, persegue finalità di carattere pubblico ed opera nei rapporti fra i privati e la p.a. Le disposizioni in esso contenute, perciò, non escludono l'applicabilità dell'art. 844 c.c.nei rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione della Corte di merito che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva fissato in 3 db il limite accettabile di incremento del rumore anche nelle ore diurne, superato dal suono proveniente dai pianoforti utilizzati dal ricorrente per ragioni di studio e di insegnamento, avuto anche riguardo alla circostanza che l'ambiente interessato alle immissioni rumorose, dapprima utilizzata come magazzino, era stata poi adibita a camera da letto).

Cass. civ. Sez. II, 3 agosto 2001, n. 10735