QUESITI CONDOMINIALI
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Egregio avvocato Gaudiano,

vivo in un piccolissimo condominio costituito da soli quattro condomini. Qualche settimana fa di notte, qualcuno ha pensato bene di rubare la parte finale delle pluviali della grondaia condominiale. Essendo di rame ci ha fatto un bel danno.

Ci siamo ritrovati noi condomini a dover scegliere il colore delle nuove pluviali e in questa riunione (informale, in quanto non si trattava di un’assemblea condominiale) si è accennato all’ipotesi di installare delle telecamere per la sicurezza dell’immobile condominiale.

Dunque, nessuna riunione condominiale; nessuna deliberazione in merito. Sta di fatto che alcuni giorni dopo l’episodio uno dei condomini ha chiamato una ditta specializzata e a nostra insaputa (si era a lavoro) ha fatto installare due telecamere all’esterno del palazzo condominiale e una all’interno sul suo pianerottolo.

Ci siamo abbastanza incavolati con questo condomino per come aveva agito e gli abbiamo intimato di disattivare l’impianto.

In pratica

 le due telecamere poste all’esterno inquadrano le due strade pubbliche (in una di queste normalmente giocano anche dei bambini del vicinato) e una in particolare inquadra anche il portoncino d’ingresso del condominio.

Quella all’interno inquadra l’intero pianerottolo dove abita il condomino in questione. Il monitor ovviamente si trova nell’appartamento del condomino che ha realizzato l’impianto.

Quest’ultimo ci ha chiesto scusa per come si era comportato, non ha intenzione tuttavia di eliminare le telecamere, rendendosi disponibile unicamente ad adeguarle alle esigenze di privacy condominiale. Uno di noi tuttavia non è d’accordo e vuole che l’impianto sia tolto.

Cosa fare?

Giuseppe.

 

Carissimo sig. Giuseppe,

il quesito che mi pone è di non poco momento.

Ma cercherò di sintetizzare al massimo la risposta. Tre i punti che bisogna prendere in considerazione.

1.      Maggioranze per l’installazione delle telecamere condominiali.

2.     Telecamere ad uso esclusivo.

3.     Telecamere condominiali.

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1.      Maggioranze per l’installazione delle telecamere condominiali.

Per quanto riguarda il primo punto l’art. 1122-ter del Codice civile, così come introdotto dalla legge di riforma del condominio n. 220/2012, prescrive che l’assemblea condominiale può deliberare l’installazione di videocamere sulle parti comuni dell’edificio condominiale, con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136, che stabilisce che: “Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio”. Ricordiamo che quando il Codice parla di ‘intervenuti’  fa riferimento ai condomini che, appunto, intervengono in assemblea (che sono presenti in assemblea); quando parla di condomini che “partecipano” al condominio fa riferimento al numero di condomini che costituiscono il condominio.

Dunque, per approvare l’installazione di telecamere di videosorveglianza condominiale, occorre che si riunisca l’assemblea che questa sia validamente costituita e deliberi con le maggioranze richieste. Una discussione ‘alla buona’ tra condomini, dunque, non basta.

2.     Telecamere ad uso esclusivo.

Le telecamere ad uso esclusivo del condomino sono quelle con le quali quest’ultimo riprende il solo uscio di casa sua (e non il pianerottolo) ovvero il posto auto (e non l’intero garage). Sono immagini che non riprendono spazi condominiali (pertanto non ci sarà bisogno di apporre cartelli  indicanti la presenza delle videocamere) e non verranno comunicate a terze persone e quindi ad esse non si applica il Codice della privacy.

 

3.     Telecamere condominiali.

Per quanto riguarda, invece, il sistema di videosorveglianza predisposto a seguito di regolare delibera assembleare per la sorveglianza delle parti comuni questo deve attenersi a tutte le misure prescritte dal Garante della privacy, e pertanto:

-         Devono essere apposti idonei cartelli che avvertono chi transita per le aree videosorvegliate che è ripreso da telecamere;

-         Le immagini dovranno essere conservate fino ad un massimo di 24-48 ore;

-         Le immagini (i dati in genere) dovranno essere conservati e protetti con idonee misure di sicurezza e si potrà consentire l’accesso ad esse solo a persone autorizzate (o ai titolari o responsabili del trattamento dei dati, che potrà essere anche lo stesso amministratore);

-         Nell’ipotesi che, per particolari esigenze di sicurezza, l’impianto sia collegato alle forze dell’ordine, occorrerà apposito cartello che lo evidenzi;

-         Le videocamere potranno riprendere solo gli spazi condominiali, con esclusione di strade, altri edifici, esercizi commerciali, etc.

E’ chiaro che il mancato rispetto di tali prescrizioni comporterà determinate conseguenze sia d’ordine amministrativo sia sotto il profilo penale che civile.

E, pertanto, si potrà avere:

-  a norma dell'articolo 11, comma 2, del Codice della privacy si potrà determinare l'inutilizzabilità dei dati personali;

-  Il Garante potrà disporre l'adozione di provvedimenti quali il blocco o divieto del trattamento dei dati ex articolo 143, comma 1, lettera c del Codice;

- l'applicazione di  sanzioni amministrative o penali ed esse collegate (articoli 161 e seguenti del Codice), oltre  ad eventuali richieste di risarcimento dei danni da parte di eventuali soggetti danneggiati.

 

Carissimo Giuseppe, mi auguro di aver sintetizzato al meglio la materia e di esserle stato di aiuto.

La saluto.

 

Avv. Antonio Gaudiano

 

 

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