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a cura del dott. Salvatore Ambrosio

In accordo con l’articolo 581 c.p.: “chiunque percuota taluno, se dalla condotta non derivi una malattia nel corpo o nella mente, a querela della persona offesa, è sanzionato con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a euro 309,86.

Il delitto di percosse si distingue, pertanto, da quello di lesione personale non tanto per il tipo di azione (es. schiaffo, pugno, calcio, ecc.), né per l’elemento psicologico del reato (che può ugualmente riconoscere la volontà di recare offesa all’integrità fisica), bensì per la mancanza di derivata malattia nel corpo o nella mente.

In altri termini, il reato di percosse pur riconoscendo un transeunte turbamento d’animo (dolore, sofferenza, patema d’animo, ecc.) risulta privo di manifestazioni anatomo-funzionali dotate del carattere di permanenza.

Giova precisare che, in accordo con il vigente Codice Penale, il termine di malattia sottintende: “indistintamente qualsiasi alterazione anatomico-funzionale dell’organismo, ancorchè localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali”.

Risulta evidente che trattasi di definizione infelice poiché la sua applicazione importerebbe il riconoscimento di tutte quelle alterazioni meramente anatomiche (escoriazioni, ecchimosi, ecc.) quali lesioni personali.

A tal proposito, il Chiodi opportunamente rilevava come “la lievissima ecchimosi superficiale, la minuta escoriazione epidermica non accompagnata da disturbi funzionali e non abbisognevole di cure, risulta perfettamente compatibile con il delitto di percosse”.

Pertanto, in accordo con l’Autorevole dottrina medico-legale di merito con il termine di malattia si intende: “ogni processo morboso a carattere evolutivo (dinamismo evolutivo) che colpisce la sede delle funzioni somatiche o la sede delle funzioni psichiche, accompagnato da disturbi funzionali o generali, obiettivamente rilevabili”.

 

LESIONE PERSONALE

La lesione personale dolosa è così definita dall’articolo 582 c.p. (“Lesione personale”): “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall’art 583 e 585, ad eccezione da quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa”.

La legge distingue, sulla base della durata della malattia e della gravità della conseguenze, quattro diversi gradi di lesioni personali:

I)    lievissima: quando dalla lesione deriva una malattia nel corpo o nella mente di durata non superiore ai 20 giorni. Tale reato, in assenza di circostanze aggravanti (previsti dagli artt. 583 e 585 cp), punibile a querela della persona offesa, non prevede l’obbligo di referto ed è sanzionato con la reclusione da 3 mesi a 3 anni;

II)    lieve: quando dalla lesione deriva una malattia nel corpo o nella mente di durata superiore ai 20 giorni e non eccedente i 40 giorni. In questo caso vi è procedibilità d’ufficio, per cui il referto è obbligatorio;

III)  grave (art. 583 cp): è un delitto procedibile d’ufficio, vi è l’obbligo di referto ed è sanzionato con la reclusione da 3 a 7 anni. Tale reato si sostanzia nei casi di:

  • malattia nel corpo e nella mente di durata superiore a 40 giorni;
  • incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai 40 giorni: per “ordinarie occupazioni” non si devono intendere solo quelle lavorative ma, tutte quelle occupazioni, materiali, ludiche, intellettuali, purché lecite e abituali;
  • · pericolo per la vita della persona offesa: perché possa essere considerato circostanza aggravante, è necessario che il pericolo per la vita della persona offesa sia stato reale, attuale, incombente e non aleatoria ovvero genericamente possibile. Segni obiettivi di pericolo per la vita potrebbero essere costituiti da: polso filiforme ed aritmico, respiro dispnoico e superficiale, odnubilamento del sensorio e perdita dei riflessi;
  • indebolimento permanente di un senso od organo.

L’indebolimento cui allude il codice penale, va inteso in via essenzialmente funzionale.

L’indebolimento deve avere carattere di “permanenza”, ovvero configurante una condizione non suscettibile di miglioramento.

Oltremodo importante risulta essere anche la valutazione dello stato anteriore dell’organo, se si considera che in casi ove vi sia la perdita della funzione visiva nell’occhio residuo di un soggetto monocolo si configura una lesione personale gravissima, anziché grave, in quanto la menomazione antecedente costituisce concausa preesistente;

IV) gravissima (art. 583 c.p.): è un delitto procedibile d’ufficio; la pena prevede la reclusione da 6 a 12 anni. Essa si configura se dalla lesione deriva:

  • malattia certamente o probabilmente insanabile: non occorre la certezza che il morbo sia irreversibile, essendo sufficiente che non si conoscano rimedi efficaci, ma tale da escludere con certezza o probabilità la restituito ad integrum;
  • perdita di un senso: si configura per l’abolizione definitiva di un senso (vista, udito, etc.) ovvero per riduzione tale da rendere inutilizzabile la funzione residua. Per gli organi di senso duplici la perdita di uno di essi configura solitamente l’indebolimento permanente, non la perdita del senso. La perdita di un occhio, tuttavia, seppure non induce la perdita del senso, altera notevolmente la funzione binoculare e produce la perdita della stereoscopia che è una funzione presidiata dalla complementarietà indissolubili di due organi (CHIODI);
  • perdita dell’uso di un organo: si configura nel caso di perdita funzionale di un organo. La perdita anatomica di un rene, ovaio, testicolo, etc. costituisce indebolimento e non perdita dell’uso di un organo (l’asportazione della milza è oggetto di discussioni …);
  • perdita di un arto o mutilazione che renda l’arto inservibile: l’arto deve essere considerato perso non solo in caso di asportazione di esso ma anche nell’impossibilità assoluta di usarlo secondo le sue normali funzionalità. In accordo con la corretta metodologia medico-legale, la perdita funzionale risulta equiparabile alla perdita anatomica);
  • difficoltà grave e permanente della favella: ove per favella, il Legislatore ha considerato come lesione gravissima non soltanto la perdita ma pure la permanente e grave difficoltà il che trova la sua motivazione nella straordinaria rilevanza dell’eloquio per la vita di relazione;
  • perdita della capacità di procreare. Nell’uomo può aversi ipotentia coeundi e impotentia generandi, mentre nella donna può configurarsi ipotentia coeundi, impotentia concipiendi e impotentia partorienti. Quest’ultima potrebbe configurarsi a seguito di frattura del bacino con relativa impervietà del canale del parto ed impossibilità per la donna di espletare il parto per via naturale. Non assume alcuna valenza la possibilità di effettuare comunque il parto con taglio cesareo né rileva il possibile utilizzo di tecniche di fecondazione artificiale nella ipotentia generandi;
  • deformazione o sfregio permanente al viso.

In altri termini, la deformazione deve essere localizzata nell’ambito del viso, cioè nella parte anteriore della testa (dall’attaccatura del capillizio fino all’estremità del mento e dall’uno all’altro padiglione auricolare. Deve essere dotata del carattere di permanenza.

 

 

 

 

LESIONE PERSONALE E COLPOSA

 

In accordo con l’articolo 509 c.p. risponde di tale reato “chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale”.

Se ne distinguono 3 gradi:

  • lesione colposa semplice: malattia non superiore a 40 giorni. La sanzione prevede la reclusione fino a 3 mesi o multa fino a euro 309,87;
  • lesione colposa grave: sono previste le stesse circostanze aggravanti dell’art. 583 relativo alle lesioni personali dolose; reclusione da 1 a 6 mesi o multa da euro 123,94 ad euro 619,74;
  • lesione colposa gravissima: corrisponde, per circostanza, all’omologa dolosa; è prevista la reclusione da 3 mesi a 2 anni o multa da 309,87 ad euro 1239,49.

Le pene sono aumentate in caso di lesioni colpose gravi e gravissime secondarie a violazioni del codice della strada o a quelle relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

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